Attuazione della clausola relativa al livello dei prezzi nella nuova legge sugli appalti pubblici. Entrata in vigore anticipata e stato dei lavori preliminari
20.3652 · Interpellanza · 2020-06-17
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
La clausola relativa al livello dei prezzi inserita nel giugno 2019 nell'articolo 29 capoverso 1 LAPub è una novità. Essa esige che, ai fini dell'aggiudicazione delle commesse, si prendano in considerazione le differenze del livello di prezzi negli Stati in cui la prestazione è fornita, nel rispetto degli impegni internazionali della Svizzera. L'imminente recessione provocata dalla crisi da COVID-19 rende particolarmente urgente ed economicamente pertinente introdurre nel diritto tale clausola il più velocemente possibile.
Domande:
1. Considerata l'imminente recessione, sarebbe possibile e giuridicamente ammissibile porre in vigore la clausola relativa al livello dei prezzi prima del 1° gennaio 2021?
2. Esistono diverse tipologie di indici concernenti il livello dei prezzi, ad esempio l'indice dei prezzi delle costruzioni, l'indice dei prezzi al consumo individuale e collettivo, l'indice del livello dei prezzi del PIL ecc. Qual è l'indice che il Consiglio federale prevede di applicare nel quadro degli appalti pubblici e come motiva tale scelta?
3. Che approccio adotta, il Consiglio federale, per definire l'indice degli Stati, se il valore aggiunto è creato in più Paesi? Quale indice dei prezzi al consumo si applica, ad esempio, se l'offerta proviene da un'azienda svizzera ma la prestazione è fornita per l'80 per cento nella Repubblica Ceca?
4. Il Consiglio federale intende adottare un unico approccio per tutti i settori e tutte le categorie di appalto oppure approcci diversi?
5. Come procede, il Consiglio federale, nell'istruire i servizi d'acquisto? Quali direttive vincolanti sono impartite ai servizi d'acquisto e in che forma? Quali strumenti ausiliari (elettronici), come il calcolatore del livello dei prezzi, vengono messi a loro disposizione? Qual è il calendario?
6. L'Amministrazione esegue essa stessa tutti i lavori? Oppure pensa di affidare o affida già l'aggiudicazione delle commesse a terzi che si occupano da tempo della clausola relativa al livello dei prezzi?
Stellungnahme des Bundesrates
Ad domanda 1
Il Consiglio federale è consapevole del grave impatto economico delle misure derivanti dalla pandemia di COVID-19 per le imprese svizzere. Per attenuare gli effetti dal punto di vista del diritto in materia degli acquisti, il 27 marzo 2020, la Conferenza degli acquisti della Confederazione (CA) e la Conferenza di coordinamento degli organismi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici (KBOB) hanno emanato le raccomandazioni "Coronavirus - Margine di manovra volto ad attenuare gli effetti per l'economia nell'ottica del settore degli acquisti pubblici". Queste raccomandazioni hanno messo in luce vari approcci pragmatici a favore dell'economia per tutta la durata della situazione straordinaria e per i sei mesi successivi alla sua fine. Il 1° gennaio 2021 entrerà in vigore la nuova legislazione federale sugli appalti pubblici. Il periodo precedente all'entrata in vigore sarà utilizzato per fornire strumenti e mezzi ausiliari pratici, tra l'altro, per l'attuazione della nuova clausola relativa al livello dei prezzi. Il Consiglio federale non ritiene pertanto né necessario né opportuno anticipare l'entrata in vigore di tale clausola.
Ad domande 2, 3, 4 e 5
Le domande in merito all'attuazione tecnica della nuova clausola relativa al livello dei prezzi sono oggetto dei lavori di attuazione attualmente in corso. Pertanto non è ancora possibile fornire informazioni al riguardo. Il calendario prevede che i principali strumenti siano disponibili alla data di entrata in vigore della legislazione riveduta.
Ad domanda 6
L'Amministrazione federale sta verificando l'assegnazione di un mandato esterno che avrebbe lo scopo di fornire un sostegno per quanto riguarda l'attuazione tecnica di tale clausola.
Risposta del Consiglio federale.