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20.415 · Iniziativa parlamentare · 2020-05-04

Parlamento

Liquidato

Wortlaut

Il Parlamento è invitato, in riferimento all'articolo 19 capoverso 6 LL (RS 822.11), a fare chiarezza e a permettere anche alle aziende di prestazione di servizi di rimanere aperte durante le quattro domeniche, fissate ogni anno dai Cantoni, in cui i lavoratori possono essere occupati senza autorizzazione. Questo deve avvenire modificando la legge sul lavoro (LL) come segue:

Articolo 19 capoverso 6 (nuova versione):

I Cantoni possono fissare al massimo quattro domeniche all'anno durante le quali i lavoratori possono essere occupati senza autorizzazione nei negozi e nelle aziende di prestazione di servizi.

Begründung

Nella prassi emergono incertezze e problemi di delimitazione tra i termini "negozi" e "aziende di prestazione di servizi". Secondo quanto stabilito dalla Confederazione, rientrano nella categoria dei negozi al dettaglio i negozi e i punti vendita all'aperto che esercitano il commercio al dettaglio, e quindi non le aziende che offrono servizi come parrucchieri, agenzie di viaggi ecc. Nella prassi, tuttavia, non è possibile fare una chiara distinzione da tempo. Il comportamento dei clienti è in continuo mutamento. Se da un lato, i negozi moderni devono offrire anche servizi per essere competitivi, dall'altro le agenzie di viaggio, ad esempio, sono equiparabili a classici negozi di vendita al dettaglio. La differenza consiste solamente nel fatto che invece di vendere beni materiali vendono servizi. Sull'onda della crescente pressione esercitata dal commercio online, anche alle aziende che offrono servizi deve essere concesso di impiegare i lavoratori durante le quattro domeniche all'anno stabilite dai Cantoni.