Lexipedia

20.4437 · Interpellanza · 2020-12-09

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Nel suo più recente rapporto, l'Osservatorio svizzero sul diritto d'asilo e degli stranieri (SBAA) traccia una valutazione poco lusinghiera per la Svizzera. Fondandosi sull'analisi giuridica di casi, il rapporto constata regolari violazioni dei diritti dei minori in fuga immigrati nel nostro Paese. Ad esempio, non sono garantiti a sufficienza il diritto alla vita famigliare o a essere sentiti. Troppo spesso gli interessi cantonali e federali in materia di politica migratoria prevalgono su quelli dei minori, nonostante sia chiaro che nel contesto della migrazione i bambini e gli adolescenti necessitano di particolare protezione. La Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo obbliga gli Stati a considerare "l'interesse superiore del fanciullo" in tutte le decisioni. Anche nel quadro della tavola rotonda organizzata nel dicembre 2019 dall'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati, alcuni esperti in materia di protezione dell'infanzia hanno affermato che l'attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo non è ancora garantita a sufficienza nella procedura d'asilo svizzera.

Alla luce di questo contesto si pongono le domande seguenti.

1. In base a questo recente rapporto, in quali ambiti il Consiglio federale ritiene necessario un intervento (p. es. alloggio, procedure, diritto alla vita famigliare)?

2. È disposto a riesaminare e all'occorrenza adeguare le strutture e le procedure nel settore del diritto in materia di stranieri e integrazione nonché d'asilo, affinché non violino più la Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo?

3. In che modo può garantire una speciale protezione dall'espulsione ai bambini e agli adolescenti che hanno trascorso la maggior parte della loro vita in Svizzera?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. I competenti servizi federali sono a conoscenza del rapporto citato nell'interpellanza. Le osservazioni ivi formulate non richiedono un intervento legislativo del Consiglio federale, per i motivi seguenti. Per quanto riguarda la considerazione del bene del minore, già oggi le autorità cantonali e federali competenti in materia di diritto degli stranieri e d'asilo esaminano ogni situazione in maniera accurata e individuale, nel rispetto del diritto federale, costituzionale e internazionale. Le decisioni prese in questo quadro possono essere impugnate presso le competenti autorità giudiziarie. Dal 2017, i minorenni o il loro rappresentante legale hanno inoltre la possibilità di presentare, una volta esaurite le vie di ricorso interne, una comunicazione individuale presso il Comitato dell'ONU per i diritti del fanciullo. Per quanto riguarda l'attuazione del diritto di partecipazione dei minori nelle procedure, nel suo rapporto del 2 settembre 2020 in adempimento del postulato 14.3382 CSEC-N "Bilancio sull'attuazione in Svizzera del diritto a essere sentiti di cui all'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo" il Consiglio federale è giunto alla conclusione che il potenziale di miglioramento non si situa tanto a livello legislativo quanto a quello dell'informazione e della sensibilizzazione delle cerchie interessate. Come garantito dall'articolo 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF; RS 0.107), il minore capace di discernimento ha il diritto di esprimere la sua opinione in maniera appropriata, direttamente o tramite il suo rappresentante legale o i genitori parti alla procedura. Nel settore dell'asilo, tutti i minorenni non accompagnati capaci di discernimento, anche limitato, sono sentiti al fine di accertare i fatti. I minori accompagnati che hanno già compiuto 14 anni sono sentiti sistematicamente. Bambini accompagnati più giovani sono sentiti, direttamente o tramite il loro rappresentante legale, in occasione di un'audizione adeguata alla loro età, in particolare se necessario per l'accertamento dei fatti. I collaboratori della SEM sono inoltre formati sulle tecniche di audizione adeguate ai minori nonché sugli aspetti specifici da prendere in considerazione. Infine, nei sei centri federali d'asilo con compiti procedurali il rappresentante legale riveste anche il ruolo di persona di fiducia del minore non accompagnato, per cui deve disporre delle qualifiche richieste per tale ruolo. Nel settore degli stranieri, se necessario i figli che hanno già compiuto 14 anni sono sentiti nel quadro della procedura di ricongiungimento familiare. Nella prassi le autorità sentono tuttavia anche figli più giovani, in particolare se i fatti non sono sufficientemente accertati. Per quanto riguarda il diritto alla vita familiare, il Consiglio federale continua a ritenere opportuno e necessario il termine di tre anni per il ricongiungimento familiare delle persone ammesse provvisoriamente, come ha rammentato nel suo parere del 13 febbraio 2019 relativo alla mozione 18.4311 "Diritto alla vita familiare. Ricongiungimento familiare esteso e agevolato per i rifugiati". L'ammissione provvisoria costituisce infatti soltanto una misura sostitutiva nel caso in cui una persona non può far valere motivi d'asilo ma l'allontanamento non può essere eseguito. Se la persona non ha ancora lasciato la Svizzera dopo un soggiorno di tre anni, occorre concludere che presumibilmente vi resterà a lungo. La questione di un ricongiungimento familiare diventa allora pertinente. Infine, le condizioni di un ricongiungimento familiare all'inverso (genitore che si ricongiunge al figlio che soggiorna in Svizzera) derivano dalla giurisprudenza del Tribunale federale relativa all'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101), che lo ammette a condizioni severe e soltanto se la persona dispone di un diritto di soggiorno garantito in Svizzera, il che non è il caso, ad esempio, di una persona ammessa provvisoriamente.

3. Se la persona adempie le condizioni, è possibile rilasciare un permesso di dimora per casi di rigore. Sono presi in considerazione in particolare la situazione familiare, la durata del soggiorno in Svizzera, il grado di integrazione nonché le possibilità di reinserimento nel Paese d'origine. Il Consiglio federale ritiene pertanto che la vigente normativa dei casi di rigore tenga sufficientemente conto della situazione degli interessati che hanno trascorso gran parte della loro vita in Svizzera.

Risposta del Consiglio federale.