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20.497 · Iniziativa parlamentare · 2020-12-17

Parlamento

Liquidato

Wortlaut

La legge federale sul materiale bellico (RS 514.51; LMB) è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 3, frase introduttiva e lett. a

3 I divieti di cui al capitolo 2 si applicano agli atti commessi all'estero, indipendentemente dal diritto del luogo del reato, qualora:

a. violino norme di diritto internazionale pubblico vincolanti per la Svizzera; e

Art. 8c

1 È vietato il finanziamento indiretto dello sviluppo e della fabbricazione di materiale bellico vietato o di altri atti commessi con detto materiale soggetti ad autorizzazione secondo l'articolo 2.

2 Per finanziamento indiretto ai sensi della presente legge s'intende:

a. la partecipazione a società che sviluppano e fabbricano materiale bellico vietato o commettono con detto materiale altri atti soggetti ad autorizzazione secondo l'articolo 2;

b. l'acquisto di obbligazioni o di altri titoli emessi da siffatte società, oppure di prodotti d'investimento, gestiti attivamente, che includono titoli di siffatte società.

Art. 35b cpv. 3

3 Se l'autore ha agito per negligenza e il finanziamento vietato supera un milione di franchi, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.

Begründung

I. Situazione iniziale

Nella sua attuale versione, la legge federale sul materiale bellico (RS 514.51; LMB) contiene un divieto del finanziamento diretto e indiretto di materiale bellico vietato (art. 8b e 8c). Con tale disposizione il legislatore chiarisce che, in linea di principio, non vuole che il denaro svizzero confluisca nella ricerca, nello sviluppo, nella fabbricazione e nello smercio di materiale bellico vietato.

Il divieto di finanziamento diretto e indiretto delle armi vietate non è stato in pratica messo in discussione durante la campagna in vista della votazione sull'iniziativa popolare "Per il divieto di finanziare i produttori di materiale bellico".

Inoltre, sono sempre più malvisti a livello internazionale gli investimenti finanziari in armi di distruzione di massa quali quelle nucleari, biologiche e chimiche, nonché quelle ampiamente bandite come le mine antiuomo e le munizioni a grappolo. Il 17 luglio 2020 la Commissione europea ha quindi dichiarato nell'allegato II dell'atto normativo delegato al regolamento (UE) 2016/1011 che le "armi controverse" erano incompatibili con investimenti finanziari sostenibili secondo i criteri ESG. Per determinare ciò che costituisce un'"arma controversa" si dovrebbe fare riferimento ai trattati e alle convenzioni internazionali, ai principi delle Nazioni Unite o, se del caso, alla legislazione nazionale

II. Obiettivo del progetto

Il progetto si prefigge di contribuire alla sicurezza della popolazione svizzera e dei suoi beni comuni. La Svizzera rinuncia spontaneamente alle armi vietate e perciò ha tutto l'interesse a non essere minacciata da armi nucleari, biologiche e chimiche, mine antiuomo e munizioni a grappolo. Tutte queste armi possono difficilmente essere "puntate" contro obiettivi specifici. Il loro impiego danneggia sempre la popolazione civile e i beni comuni civili. Sarebbe insensato incoraggiare con finanziamenti svizzeri la produzione di queste armi particolarmente pericolose, che potrebbero in qualsiasi momento essere rivolte anche contro la popolazione svizzera.

Il divieto di finanziamento contribuisce inoltre al bando delle armi vietate secondo il diritto internazionale. Non tutti gli Stati hanno ancora aderito alla Convenzione che le vieta. Il divieto di finanziamento generalizzato accresce la pressione politica e la consapevolezza che benché siano vincolanti per la Svizzera, non tutti gli accordi hanno ancora un carattere davvero universale.

Si tratta inoltre di rafforzare la piazza finanziaria svizzera dal punto di vista della sostenibilità e ridurre i rischi, a lungo termine, inerenti agli investimenti in armi vietate. Da anni il Consiglio federale sottolinea le opportunità connesse alla sostenibilità nel settore finanziario. Il chiarimento della situazione giuridica rafforzerà la qualità della nostra piazza finanziaria.

Le imprese che attualmente producono armi vietate o controverse (o che partecipano alla loro manutenzione ecc.) sono così incentivate a trasferire le proprie attività su prodotti meno controversi. Si modificano le condizioni generali e la reputazione delle aziende tutt'oggi coinvolte nello sviluppo e nella produzione di armi bandite o vietate dal diritto internazionale. In quanto importante centro finanziario e Stato che ospita organizzazioni umanitarie centrali come il CICR, il nostro Paese gode di grande credibilità in questo settore.

III. Commento ai singoli articoli

Art. 7 cpv. 3

Nell'attuale formulazione della legge sul materiale bellico i divieti relativi alle armi nucleari, biologiche e chimiche sussistono indipendentemente dal diritto del luogo del reato, vale a dire anche per atti compiuti all'estero qualora l'autore del reato sia svizzero o risieda in Svizzera. La nuova disposizione riguarda tutte le armi vietate dalla legge sul materiale bellico, quindi anche le mine antiuomo e le munizioni a grappolo

Inoltre, con la nuova formulazione viene meno il privilegio conferito in virtù del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons; TPNW) ai cinque Stati (Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Russia e Cina) che ne detengono. A tal proposito, nella relazione pubblicata il 30 giugno 2018 (disp. soltanto in tedesco) il gruppo di lavoro interdipartimentale incaricato di analizzare le conseguenze di una firma del trattato ONU sulla messa al bando delle armi nucleari ricorda quanto attualmente il diritto svizzero non chiarisce definitivamente se sono vietate anche le attività di promozione conformi al TPNW. Sostituire all'articolo 7 capoverso 3 LMB il termine "convenzioni" con "norme" chiarisce la questione nel senso auspicato dal Parlamento: il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno accolto, rispettivamente il 5 luglio 2018 e 12 dicembre 2018, la mozione 17.4241 che invita il Consiglio federale a firmare il trattato sul divieto delle armi nucleari il prima possibile. Il termine "norme" comprende, in particolare, il diritto internazionale di guerra di Ginevra, che esclude l'uso di armi nucleari in generale.

Art. 8c

Per garantire l'efficacia dell'attuale divieto di finanziamento indiretto delle armi proibite, è necessario stralciare la seconda metà della frase del capoverso 1 secondo la quale il finanziamento indiretto di armi proibite è vietato soltanto se volto a eludere il divieto del finanziamento diretto. Tale scopo non è mai stato dimostrato. Inoltre, il nuovo divieto si estenderà a tutti gli atti soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 2 LMB.

L'aggiunta al capoverso 2 si applica ai titoli emessi da imprese che fabbricano armi vietate, a condizione che essi facciano parte di fondi d'investimento gestiti attivamente, ossia soltanto in questo caso. Rimane pertanto una lacuna nel settore dei fondi d'investimento gestiti passivamente. Escludere tali fondi di investimento (tra cui la maggior parte degli ETF) è necessario in quanto sono tra le forme di prodotti d'investimento più liquide e sono difficilmente sostituibili in termini di volume. Se il divieto è limitato ai fondi gestiti attivamente, gli investitori come le casse pensioni e la Banca nazionale possono, se lo vogliono, continuare a gestire i propri investimenti in modo passivo e a utilizzare tutti gli strumenti finanziari pertinenti a livello mondiale. Ciò facilita l'applicazione della nuova disposizione, volutamente pragmatica.

Art. 35b cpv. 3

Poiché l'articolo 8c capoverso 1 non richiede più la prova dell'intenzione di eludere il divieto di finanziamento, occorre adeguare per analogia il capoverso 3 della disposizione penale di cui all'articolo 35b affinché sia punibile anche una violazione per negligenza di tale divieto. La soglia di un milione di franchi protegge i piccoli investitori da una sanzione in caso di negligenza.