Lexipedia

21.316 · Iniziativa cantonale · 2021-05-27

Parlamento

Liquidato

Wortlaut

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone di Ginevra chiede all'Assemblea federale

di prendere una misura analoga a quella prevista dall'articolo 2 dell'ordinanza del Consiglio federale del 27 marzo 2020 COVID-19 locazione e affitto, in modo da consentire che al conduttore in mora nel pagamento del proprio affitto o delle spese accessorie giunti a scadenza nel periodo per il quale un'autorità pubblica ha preso misure per combattere la pandemia sia accordato, in deroga all'articolo 257d capoverso 1 del Codice delle obbligazioni, un termine di almeno 90 giorni.

Begründung

Considerando

- l'impatto diretto e indiretto delle misure prese dalle autorità cantonali e federali per combattere la pandemia di COVID-19;

- la crisi dell'alloggio nel Cantone di Ginevra;

- le difficoltà incontrate da molti locatari nel pagare l'affitto della loro azienda o del loro alloggio;

- la scarsa protezione prevista dall'articolo 257d del Codice delle obbligazioni, che permette al locatore di disdire un contratto di locazione qualora il conduttore in mora non paghi il corrispettivo entro un termine di 30 giorni dal recapito di una diffida scritta;

- il fatto che molti inquilini hanno perso tutto o parte del loro reddito e non sono in grado di pagare gli importi scoperti nei tempi richiesti;

- il fatto che la scorsa primavera il Consiglio federale, nella sua ordinanza del 27 marzo 2020 COVID-19 locazione e affitto, ha prorogato i termini in caso di mora del conduttore, in modo da evitare il rischio di disdetta del contratto di locazione in caso di mancato pagamento del corrispettivo durante le misure pandemiche.