Ripetute violenze fisiche e psicologiche nei centri federali d'asilo. Quali misure preventive attua il Consiglio federale?
21.3202 · Interpellanza · 2021-03-17
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Nell'aprile 2020 il centro federale d'asilo (CFA) di Basilea è stato teatro di violenze. A maggio, nel CFA di Giffers si sono verificati gravi incidenti: quattro richiedenti sono stati insultati, aggrediti e brutalizzati da agenti di Protectas, tre di loro hanno dovuto essere ricoverati in ospedale.
Nel febbraio 2021 un richiedente del CFA di Boudry (Perreux) è stato ospedalizzato in stato di ipotermia dopo essere stato rinchiuso dagli agenti di Protectas in un container poco riscaldato e descritto come insalubre.
Le organizzazioni attive nel settore dell'asilo parlano di "clima di paura" e di "vero e proprio sistema punitivo".
Prego il Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:
- Alla luce di questi atti di violenza e di questo presunto "clima di paura", il Consiglio federale ha previsto un'indagine indipendente per valutare la gestione dei CFA ?
- Quali misure sono state adottate in seguito agli incidenti di Giffers e di Basilea per porre fine ai comportamenti violenti o minacciosi degli agenti di sicurezza?
- La SEM ha indicato che ogni CFA avrebbe disposto di un piano di prevenzione della violenza entro la fine del 2020. Questo obiettivo è stato conseguito? Questo piano è accessibile al pubblico? Quali misure concrete prevede?
- Esiste un catalogo delle sanzioni disciplinari? È specifico a ogni centro? È pubblico?
- Per quanto riguarda i container, si tratta di "locali di riflessione" supplementari? Sono utilizzati anche a fini disciplinari? Per quanto tempo è possibile rinchiudervi un richiedente l'asilo e fondandosi su quale base legale?
- Le sanzioni emanate devono essere notificate e motivate per iscritto? In caso di problemi, a quale autorità può rivolgersi il richiedente?
- Il Consiglio federale può fornire dettagli in merito alla selezione e alla formazione degli agenti privati incaricati di svolgere questo lavoro (temi affrontati, tempo dedicato, frequenza)?
- Come sorveglia la qualità del lavoro degli agenti di sicurezza? Come si assicura che i rapporti da essi redatti corrispondano alla verità? Quali conseguenze comportano le derive nell'uso della forza da parte degli agenti di sicurezza?
- A quanto ammontano gli importi destinati rispettivamente ai servizi privati (Protectas, Securitas) per la sicurezza nei CFA e ai servizi di assistenza sociale (ORS, altri)?
- Il Consiglio federale è disposto a rispondere alla richiesta delle ONG e di persone che auspicano entrare nei CFA per interagire con i richiedenti?
Stellungnahme des Bundesrates
1. e 2. Né il Consiglio federale né la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) tollerano qualsiasi atto di violenza nei centri federali d'asilo (CFA), a prescindere da chi ne sia l'autore. Attori indipendenti dalla SEM, come gli assistenti spirituali e i servizi di consulenza e rappresentanza legale gratuiti, operano nei CFA. Possono far pervenire alla SEM osservazioni critiche, possibilità di cui si avvalgono regolarmente. Inoltre, la Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT), istituita dal Consiglio federale, come pure l'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati visitano periodicamente e senza preavviso i CFA per verificare il rispetto dei diritti umani. Le strutture e le procedure summenzionate costituiscono in linea di principio un quadro istituzionale in cui i richiedenti vittima di violenza possono segnalare incidenti, che vengono esaminati nel rispetto dei principi di uno Stato di diritto e all'occorrenza sanzionati. Ovviamente i richiedenti possono in qualsiasi momento sporgere denuncia penale. Il Consiglio federale e la SEM prendono sul serio le gravi accuse di uso eccessivo della forza nei CFA. Il Direttore della SEM ha commissionato un'inchiesta esterna, affidata all'ex giudice federale Niklaus Oberholzer. Il pubblico sarà informato dei risultati a indagine conclusa. Parallelamente è già in corso un audit interno per esaminare le procedure interne e la loro attuazione nel settore della sicurezza.
3. Il piano di prevenzione della violenza citato dall'autrice dell'interpellanza sarà attuato in tutte le regioni procedurali entro giugno 2021 e sarà disponibile su domanda. Conterrà un'analisi approfondita dei rischi, proporrà misure di riduzione del rischio e introdurrà un sistema interno di segnalazione degli incidenti. Infine, formalizzerà la prassi esistente secondo cui la prevenzione della violenza è posta sotto la responsabilità dei dirigenti della SEM.
4. Le misure disciplinari, la relativa procedura e i rimedi giuridici per i richiedenti l'asilo sono disciplinati nell'ordinanza del DFGP sull'esercizio dei centri della Confederazione e degli alloggi presso gli aeroporti (qui di seguito ordinanza sull'esercizio dei centri, cfr. art. 25 segg.; RS 142.311.23), a cui occorre fare riferimento.
5. L'utilizzo dei locali di riflessione nei CFA è retto dalla legge federale sulla coercizione di polizia e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione (LCoe; RS 364, in particolare gli art. 6 lett. a e 19 LCoe). Il collocamento di una persona in un locale di riflessione è autorizzato soltanto se i servizi di polizia ne sono immediatamente avvisati. Ha termine all'arrivo dei suddetti servizi o entro al massimo due ore. Nel suo rapporto 2019-20, la CNPT ha constatato con soddisfazione il disciplinamento dettagliato del ricorso al locale di riflessione. Ne attesta la predisposizione e l'utilizzo conformi alle prescrizioni come pure la corretta istruzione degli agenti di sicurezza.
6. I criteri di selezione e formazione degli agenti di sicurezza che lavorano nei CFA, peraltro più severi di quelli stabiliti nell'ordinanza sull'impiego da parte di autorità federali di imprese di sicurezza private per l'esecuzione di compiti di protezione (OIIS; RS 124), sono elencati dettagliatamente nei contratti di mandato tra la SEM e le imprese private di sicurezza. Generalmente il personale impiegato deve disporre di competenze elevate in materia di comunicazione interculturale nonché di conoscenze approfondite dei diritti fondamentali e della protezione della personalità. Deve inoltre essere stato formato alle tecniche di de-escalation verbale e al primo soccorso come pure essere in grado di valutare i rischi per la salute correlati all'impiego della forza. Prima dell'entrata in servizio di nuovi agenti di sicurezza, la SEM ne verifica le qualifiche e l'idoneità al profilo richiesto.
7. Verifica anche che il comportamento degli agenti di sicurezza sia conforme alle sue direttive. Ad esempio, in occasione di incidenti gli agenti di sicurezza fanno appello al personale preposto all'assistenza al fine di verificare che i limiti della proporzionalità non vengano superati. In caso di utilizzo abusivo della forza, l'autore può essere sanzionato o anche essere oggetto di un procedimento penale.
8. Per il 2020, gli importi destinati ai servizi di sicurezza sono stati pari a 54 milioni di franchi e a 51 milioni di franchi per l'assistenza sociale.
9. Infine, il Consiglio federale osserva che in linea di massima i CFA non sono aperti al pubblico. Su richiesta, la SEM può tuttavia autorizzare altre persone, in particolare rappresentanti di istituzioni di soccorso, ad accedervi (art. 3 cpv. 3 dell'ordinanza sull'esercizio dei centri). Di fatto, tutti i CFA intrattengono collaborazioni con persone esterne per incoraggiare gli scambi tra i richiedenti l'asilo e gli attori della società civile.
Risposta del Consiglio federale.