21.3268 · Interpellanza · 2021-03-18
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande.
1. Il Consiglio federale sa o può stimare quanti impianti di risalita devono essere smantellati in Svizzera, perché ormai inutilizzati? Ha un inventario di tali impianti?
2. C'è un problema di attuazione del quadro giuridico?
3. Il Consiglio federale ha previsto di analizzare l'attuale procedura di smantellamento per capire se la sua attuazione è efficace?
4. Anche il Consiglio federale ritiene che nei prossimi anni lo smantellamento dei vecchi impianti si intensificherà?
5. Non bisognerebbe rilanciare l'idea di un fondo di riserva per consentire la rimozione degli impianti in rovina di società di risalita fallite?
Begründung
A causa del riscaldamento climatico, ma anche della difficile situazione economica, negli ultimi anni sempre più siti sciistici sono stati costretti a cessare la propria attività o a ridurla, abbandonando l'esercizio di alcuni impianti. In futuro questa tendenza proseguirà, nel Giura o sulle Prealpi, ma anche ad altitudini maggiori, come dimostra il caso dell'Espace Super-Saint-Bernard.
Considerato quanto esposto, se tali impianti non vengono più utilizzati è importante smantellarli e rimettere in sesto il terreno, per evitare qualsiasi minaccia perenne alla biodiversità e per ripristinare la qualità del paesaggio, fondamentale per il nostro turismo.
L'articolo 19 della legge federale sugli impianti a fune (LIFT) prevede che se l'esercizio di un impianto a fune cessa definitivamente, questo dev'essere smantellato a spese del proprietario. L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ne precisa la procedura nel suo documento "Environnement et aménagement du territoire dans les projets d'installations à câbles" (ambiente e pianificazione del territorio nei progetti di impianti a fune, solo in fr. e ted., 2013, pag. 31): dopo aver consultato il Cantone e l'UFAM, oltre che eventuali altre autorità interessate, l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) decide in quale misura dev'essere ripristinato lo stato anteriore e come smaltire l'impianto e gli altri rifiuti.
Nella pratica, però, pare che spesso i tempi di smantellamento di questi impianti abbandonati siano ben lunghi, o che non vengano smantellati affatto. Il che non sorprende particolarmente, se si considera che spesso il loro abbandono coincide con enormi difficoltà finanziarie, quando non con il fallimento, dei gestori.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Considerando anche piccoli impianti, sciovie e nastri trasportatori, in Svizzera ci sono in totale 2433 impianti a fune per il trasporto di viaggiatori. Nel 2020 solo 661 di questi sottostavano alla vigilanza della Confederazione come impianti titolari di concessione federale, mentre gli altri rientrano nelle competenze del rispettivo Cantone.
L'UFT gestisce una banca dati degli impianti titolari di concessione federale, dove attualmente 15 sono registrati con stato d'esercizio "fuori servizio". Questi impianti adempiono le condizioni dell'obbligo di smantellamento di cui all'articolo 19 della legge sugli impianti a fune (LIFT; RS 743.01).
2. Al momento il Consiglio federale non ritiene ancora necessario intervenire in merito a tale obbligo per gli impianti a fune non più in esercizio, che è in capo al proprietario dell'impianto. Chi smette di gestire un impianto lo deve mantenere atto all'esercizio oppure smantellarlo e presentare relativa domanda all'UFT (art. 19 LIFT). Nella rispettiva procedura l'UFT coinvolge, tra gli altri, il Cantone interessato e l'UFAM. Con l'autorizzazione allo smantellamento viene ordinato il ripristino dello stato anteriore, con ispezione conclusiva in loco.
3. Finora, la maggior parte delle procedure condotte con il coinvolgimento del Cantone e di altri Uffici federali si sono svolte senza intoppi. Se, a causa di un fallimento, l'impianto non ha più un proprietario, l'obbligo di smantellamento passa in via sussidiaria al proprietario del fondo.
Il Consiglio federale constata che, in rari casi specifici, lo smantellamento degli impianti previsto all'articolo 19 LlFT è di difficile applicazione se la società che li gestisce dichiara fallimento.
4. Il Consiglio federale concorda che, a causa del cambiamento climatico e, eventualmente, degli effetti della pandemia COIVD-19, bisogna partire dal presupposto che in un prossimo futuro altri impianti cesseranno l'esercizio e che, di conseguenza, dovranno essere smantellati.
5. Attualmente la LIFT non comprende una base giuridica per l'alimentazione di un fondo. Il Consiglio federale ritiene tuttavia che il settore sia libero di decidere, di propria iniziativa, di costituire preventivamente un fondo di questo tipo.
Risposta del Consiglio federale.