21.3831 · Postulato · 2021-06-17
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Il rapporto in adempimento dell'intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a esaminare come possono essere contrastate le pratiche commerciali sleali nel commercio al dettaglio per i prodotti agricoli e come può essere creata la trasparenza dei prezzi per i consumatori in riferimento ai prezzi alla produzione e al consumo nonché ai margini.
Begründung
Chi acquista prodotti agricoli nel commercio al dettaglio, è confrontato con prezzi al consumo che spesso hanno solo poco a che fare con quelli alla produzione. Il prezzo della carne label è mantenuto a un livello elevato da margini esagerati, mentre il valore aggiunto effettivo per i contadini rappresenta solo un'esigua quota della differenza di prezzo. Anche dubbiose promozioni riguardanti i prodotti agricoli, come le vendite promozionali di burro in una situazione di penuria o quelle di tagli pregiati importati, minano l'agricoltura svizzera e disorientano i consumatori.
In Germania, nel commercio di derrate alimentari si applicheranno prescrizioni più severe per quanto concerne gli accordi contrattuali con i fornitori. La legge sulla struttura del mercato agricolo sarà integrata con norme sulle pratiche commerciali sleali e sarà ribattezzata "legge sulle organizzazioni agricole e sulle catene di approvvigionamento". Pertanto in futuro saranno vietate, tra le altre cose, le cancellazioni a breve termine di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili, modifiche unilaterali delle condizioni di fornitura e la riscossione ripetuta di compensi per l'inclusione nel listino anche dopo l'avvenuta introduzione sul mercato. Altre pratiche commerciali saranno consentite soltanto se espressamente e chiaramente concordate anticipatamente tra le parti contrattuali. In questa cosiddetta "lista grigia" di pratiche rientra, ad esempio, una richiesta di pagamento dell'acquirente per misure promozionali concernenti prodotti agricoli e alimentari, ma non la vendita di derrate alimentari a prezzi inferiori ai costi di produzione. Verrà altresì istituito un organo di mediazione indipendente e neutrale incaricato di entrare nel merito di notifiche di pratiche commerciali sleali e di identificare nuove pratiche scorrette. In linea con tale innovazione, anche in Svizzera sarebbe opportuno imporre maggiori vincoli al commercio al dettaglio per quanto concerne i contratti e la correttezza nei confronti dei produttori nonché la trasparenza verso i consumatori. Ciò collima con l'esigenza dei consumatori e dei contadini nonché con la volontà politica di contrastare un abuso di mercato unilaterale da parte di attori che dominano il mercato.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Già oggi, in virtù della legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl; RS 241), è possibile procedere contro comportamenti sleali o pratiche d'affari ingannevoli. Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque offre reiteratamente sottocosto una scelta di merci ed evidenzia particolarmente quest'offerta nella pubblicità, ingannando così la clientela sulle proprie capacità o su quelle dei propri concorrenti (art. 3 cpv. 1 lett. f LCSI). In caso di pratiche illecite da parte di imprese che dominano il mercato si applica la legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli (legge sui cartelli, LCart; RS 251). Le pratiche di imprese che dominano il mercato sono considerate illecite se, abusando della loro posizione sul mercato, tali imprese ostacolano l'accesso o l'esercizio della concorrenza delle altre imprese o svantaggiano i partner commerciali (art. 7 cpv. 1 LCart). Un esempio in merito è l'imposizione di prezzi inadeguati o di altre condizioni commerciali inadeguate (art. 7 cpv. 2 lett. c, in combinato disposto con l'art. 7 cpv. 1 LCart). In caso di prezzi abusivi può intervenire anche il sorvegliante dei prezzi. Sulla base della prassi esistente, il Consiglio federale non ritiene necessario vagliare ulteriori norme per impedire pratiche commerciali sleali.
Il Consiglio federale è consapevole anche dell'importanza di un'elevata trasparenza nel mercato agricolo svizzero. Sulla base dell'articolo 27 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (RS 910.1) e dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente il monitoraggio del mercato nel settore agricolo (RS 942.31), già oggi adotta misure volte a incrementare la trasparenza. I prezzi delle merci, influenzati da misure di politica agricola della Confederazione, ad esempio, sono sottoposti a un monitoraggio del mercato a diversi livelli, dalla produzione al consumo. In adempimento del mandato legale, l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) affina continuamente il suo monitoraggio. Già oggi l'UFAG pubblica dati sul mercato a livello di produttori e consumatori suddivisi in base al metodo di produzione convenzionale e biologico per i comparti frutta e verdura, latticini, carne, uova, pane e cereali, semi oleosi nonché alimenti per animali.
I prezzi medi sono pubblicati soltanto se è disponibile un numero di addetti alle notifiche dei prezzi per ciascun prodotto e periodo di rilevamento tale da garantire la rappresentatività, la qualità dei dati pubblicati nonché, in particolare, la protezione dei dati. Oggi non si pubblicano contemporaneamente i prezzi di acquisto e di vendita dello stesso livello della catena del valore per evitare che si possano trarre conclusioni su una singola impresa nonché sui suoi segreti commerciali. Il Consiglio federale è propenso a estendere la prassi attuale e a pubblicare informazioni aggregate sui margini lungo i vari livelli della catena del valore se le strutture di mercato esistenti giustificano una tale procedura. L'attuale base legale lo consente già. I dati aziendali specifici delle imprese, come ad esempio i margini spuntati sui singoli prodotti, sono invece confidenziali e non possono essere pubblicati.
Una pubblicazione di dati di questo tipo comporta il rischio di favorire accordi illeciti dal profilo della normativa sui cartelli che può innescare ad esempio prezzi al consumo eccessivi. Per questi motivi la base legale esclude una pubblicazione di tali informazioni specifiche delle imprese.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.