Cambiamento di paradigma nella politica in materia d'asilo in risposta all'imminente ondata migratoria proveniente dall'Afghanistan
21.4002 · Interpellanza urgente · 2021-09-15
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
La legge federale sull'asilo garantisce un'accoglienza generalizzata e globale (art. 3 cpv. 1 della legge sull'asilo). Si stima che nel mondo più di 82 milioni di persone siano state costrette a fuggire (ACNUR). Inoltre, una decisione negativa in materia di asilo non significa di per sé che il richiedente debba obbligatoriamente lasciare la Svizzera ("ammissione provvisoria").
Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande.
1. In passato le persone perseguitate per motivi politici si salvavano oltrepassando il confine. All'epoca la protezione e l'ammissione erano equivalenti. In un mondo globalizzato i richiedenti l'asilo attraversano diversi Stati terzi sicuri, in cui la loro vita e integrità fisica non sono minacciate, per raggiungere la Svizzera e presentare una domanda di asilo. Il Consiglio federale approva che nella vigente legge sull'asilo concetti quali aiuto, protezione e ammissione vengano confusi?
2. In virtù della "Convenzione di Dublino", al primo Stato Dublino d'entrata compete l'esame di una domanda d'asilo. Come giudica il Consiglio federale il fatto che quasi tutti gli 11 041 richiedenti l'asilo giunti nel nostro Paese nell'ultimo anno abbiano presentato una domanda soltanto una volta entrati in Svizzera e non in uno degli Stati terzi sicuri attraversati lungo il loro viaggio via terra?
3. Il Consiglio federale appoggia la richiesta di alloggiare coloro che entrano illegalmente in Svizzera in centri chiusi fino a quando non risulti possibile un allontanamento? Ciò non deve necessariamente avvenire nello Stato di provenienza, ma anche in un campo profughi in uno Stato terzo disposto ad accoglierli.
4. Con quali misure tecniche, digitali e procedurali il Consiglio federale garantisce controlli sistematici ai confini svizzeri, al fine di ridurre ulteriormente il numero di passaggi illegali della frontiera?
5. Il Consiglio federale concorda che la cosiddetta "tradizione d'asilo" svizzera non ha mai significato un invito all'immigrazione di decine di milioni di persone costrette a fuggire?
6. Concorda che il diritto d'asilo si è evoluto da quella che era in principio un'offerta di protezione per le persone provenienti dai Paesi limitrofi a una libera circolazione di fatto delle persone con tutte le regioni di crisi del mondo?
7. È d'accordo nell'abrogare e sostituire il vigente diritto d'asilo svizzero globale e generalizzato con una nuova legge per i casi di crisi negli Stati limitrofi?
8. È disposto a sostenere un simile cambiamento di paradigma nella politica in materia d'asilo, al fine di contrastare l'imminente ondata migratoria proveniente dall'Afghanistan?
Stellungnahme des Bundesrates
1., 7. e 8. In Europa il sistema Dublino determina lo Stato cui compete l'esame di una domanda d'asilo. Di norma la Svizzera non entra nel merito della domanda d'asilo se un altro Stato Dublino è competente per l'esecuzione della procedura d'asilo (art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo; LAsi; RS 142.31). La legge svizzera sull'asilo stabilisce inoltre cosiddette regole sullo Stato terzo, secondo cui il nostro Paese non entra nemmeno nel merito della domanda d'asilo di un richiedente con determinati legami con uno Stato terzo (p. es. soggiorno precedente del richiedente in questo Stato; art. 31a cpv. 1 lett. a, c, d, ed e LAsi). Il Consiglio federale ritiene dunque che l'attuale quadro normativo non permetta di scegliere liberamente il Paese di asilo (cfr. il n. 4.3.5 del rapporto del Consiglio federale sull'attualità e significato della Convenzione del 1951 sullo statuto dei rifugiati, redatto in adempimento del postulato Müller Damian 18.3930 del 27 settembre 2018 e disponibile in tedesco e francese). Nella pratica la ricerca del precedente luogo di soggiorno dei richiedenti l'asilo può tuttavia rappresentare una sfida, in particolare al di fuori dello spazio Dublino. Un disciplinamento giuridico volto ad impedire la migrazione secondaria delle persone interessate non modificherebbe la situazione. Nel contempo la Svizzera sostiene vari progetti e iniziative tesi a migliorare le condizioni nei Paesi di prima accoglienza e nelle regioni di provenienza dei rifugiati, tra cui ad esempio l'aiuto in loco o progetti di protezione nella regione (programma Protection in the region). Il Consiglio federale non vede alcun motivo per modificare la legge sull'asilo o la politica in materia d'asilo.
2. La Svizzera chiede sistematicamente a un altro Stato Dublino di prendere in carico una persona se l'Accordo di associazione a Dublino (RS 0.142.392.68) lo permette. Non è soltanto il caso quando la persona è già stata registrata in un altro Stato Dublino (ad esempio rilevamento delle impronte digitali nella banca dati Eurodac), ma anche in presenza di altri indizi sulla competenza di tale Stato Dublino (ad esempio legami di parentela, documenti o dichiarazioni dei richiedenti l'asilo). Il mero attraversamento di uno Stato Dublino, per contro, non implica automaticamente la competenza.
3. I centri federali d'asilo (CFA) non sono strutture chiuse. Se durante il soggiorno in un CFA un richiedente l'asilo commette un reato, sono la polizia e le autorità giudiziarie cantonali a decidere in merito al luogo e alla durata di un'eventuale privazione della libertà, all'assegnazione di un luogo di soggiorno o al divieto di accedere a un dato territorio. Per contro, il Consiglio federale si oppone, per motivi costituzionali, alla temporanea privazione della libertà di tutte le persone entrate illegalmente. Respinge pure la creazione di centri d'asilo al di fuori dello spazio Dublino (cfr. parere del Consiglio federale relativo alla mozione 21.3785 Quadri del 17 giugno 2021 "La Svizzera dovrebbe seguire l'esempio della Danimarca e creare centri d'asilo al di fuori dell'Europa").
4. Controlli sistematici di frontiera vengono effettuati esclusivamente alle frontiere esterne Schengen della Svizzera, ossia negli aeroporti. Attualmente non è né necessario né nell'interesse del nostro Paese instaurare controlli sistematici ai confini terrestri della Svizzera, in quanto costituiscono tutti frontiere interne dello spazio Schengen.
5. e 6. Da secoli le persone perseguitate per motivi religiosi o politici cercano protezione in Svizzera. Il diritto in materia d'asilo e di stranieri prevede che si verifichi in ogni singolo caso se una persona è perseguitata in modo mirato o se vi sono ostacoli giuridici all'esecuzione dell'allontanamento. Coloro che non necessitano della protezione della Svizzera devono lasciare il Paese. Per contro, l'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) conferisce ai cittadini svizzeri e dell'UE il diritto, a determinate condizioni, di vivere, lavorare o studiare all'interno del territorio dei Paesi contraenti. Non è pertanto corretto sostenere che il diritto d'asilo sia diventato di fatto un regime di libera circolazione delle persone. La legislazione in materia d'asilo e quella sulla libera circolazione nel quadro dell'ALC sono diametralmente opposte, sia per loro natura che per il loro obiettivo.
Risposta del Consiglio federale.