21.4312 · Mozione · 2021-10-01
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di creare le basi legali necessarie per impedire in futuro limitazioni abusive delle forme di disdetta nei contratti conclusi con consumatori.
Begründung
Il Codice delle obbligazioni non impone alcuna prescrizione sulla forma della disdetta per i contratti conclusi con consumatori. Presso le organizzazioni di tutela dei consumatori si accumulano i reclami nei confronti di fornitori che sfruttano in maniera sproporzionata questa libertà. In particolare nel settore dei servizi di telecomunicazione (ad esempio abbonamenti cellulare oppure offerte combinate) vi sono fornitori presso i quali, in seguito a una modifica delle condizioni generali, gli abbonamenti esistenti possono essere disdetti soltanto per telefono o live chat (interazione diretta con un collaboratore).
Molte persone sono tuttavia alquanto restie a comunicare una richiesta, far valere un diritto o disdire un contratto per telefono. Se tuttavia il cliente può disdire un contratto soltanto oralmente o tramite live chat, questa condizione complica inutilmente un diritto costitutivo ed è pertanto abusiva. Nel caso di queste due forme di disdetta è inoltre difficile dimostrare che il contratto è stato effettivamente disdetto.
Non esiste alcun motivo valido per applicare regole tanto restrittive. Il Consiglio federale ha già messo in dubbio l'ammissibilità di tali limitazioni nella sua risposta alla domanda 21.7557. Queste limitazioni del diritto di disdetta vanno pertanto vietate integrando la pertinente legge, ad esempio integrando le prescrizioni generali di forma del Codice delle obbligazioni.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Nel diritto privato svizzero vige il principio della libertà della forma, secondo il quale le parti contraenti possono concordare liberamente la forma di disdetta, se la legge non prevede in via eccezionale una forma particolare (come p. es. nel caso della disdetta dei contratti di locazione riguardanti locali abitativi o commerciali secondo l'art. 266l del Codice delle obbligazioni [CO; RS 220]). Nel caso di tali limitazioni è d'obbligo una grande cautela, nell'interesse dell'autonomia privata.
Le regole sulla forma di disdetta criticate nella mozione comportano manifestamente un certo potenziale d'abuso se sono contenute nelle condizioni commerciali generali (CCG) concernenti i consumatori e se il fornitore ha fissato la forma di disdetta in modo tale da rendere di fatto più difficile la disdetta da parte dell'altro contraente. Questo vale in particolare se tali CCG sono modificate o aggiunte a posteriori in un contratto preesistente. Nel contempo va considerato che tali regole implicano minori requisiti formali e quindi possono, nel singolo caso, risultare più favorevoli per il consumatore.
Il diritto vigente disciplina già il ricorso a disposizioni contrattuali abusive nelle CCG. Secondo l'articolo 8 della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl; RS 241), agisce in modo sleale chiunque utilizza CCG che, violando il principio della buona fede, comportano a detrimento dei consumatori un notevole e ingiustificato squilibrio tra i diritti e gli obblighi contrattuali. Disposizioni contrattuali di questo tipo sono nulle se non sono conformi all'articolo 8 LCSl. Invece di adottare nuove normative legali, gli eventuali problemi vanno risolti, nella misura del possibile, ricorrendo alle basi legali disponibili. Spetta ai tribunali civili giudicare se determinate disposizioni contrattuali sono abusive, all'occorrenza anche sulla base di un'azione civile proposta da organizzazioni di tutela dei consumatori. I consumatori possono anche rivolgersi a un organo di mediazione (p. es. l'organo di conciliazione per il settore delle telecomunicazioni ombudscom) oppure presentare reclamo presso la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) per pratiche commerciali sleali.
Seppure anche il Consiglio federale non veda di buon occhio la prassi di determinati fornitori criticata nella mozione, al momento la portata delle conseguenze negative di tali disposizioni contrattuali non è chiara. Inoltre, non è possibile sapere se e come si potrebbe raggiungere un equilibrio degli interessi ricorrendo a misure legislative senza impedire forme di disdetta legittime, e quindi limitare inutilmente la libertà della forma, in particolare nel caso in cui occorra modificare le prescrizioni formali generali del Codice delle obbligazioni. Pertanto, se la Camera prioritaria dovesse accettare la mozione, il Consiglio federale proporrà alla seconda Camera di trasformarla in un mandato d'esame.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.