22.071 · Oggetto del Consiglio federale · 2022-11-02
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Zusammenfassung
Messaggio del 2 novembre 2022 concernente la modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni)
Ausgangslage
Comunicato stampa del Consiglio federale del 02.11.2022
Misure mirate per una maggiore sicurezza nell’esecuzione delle pene e delle misure
Il Consiglio federale introduce misure mirate per aumentare la sicurezza nell’esecuzione delle pene e delle misure. Nella seduta del 2 novembre 2022 ha preso atto dei risultati della corrispondente consultazione e licenziato il messaggio. In particolare saranno vietati i congedi non accompagnati per gli autori di reato che scontano l’internamento in regime chiuso. Nei confronti di minori che hanno commesso un assassinio e che presentano un elevato rischio di recidiva sarà possibile ordinare l’internamento direttamente al termine dell’esecuzione della sanzione di diritto penale minorile.
In linea di massima, la disciplina delle sanzioni ha dato buona prova. È flessibile e permette di trovare soluzioni su misura adeguate al singolo caso. L'obiettivo principale resta la risocializzazione degli autori di reato che hanno scontato la loro pena. Se, tuttavia, tali autori restano pericolosi, occorre proteggere la società per il tempo necessario a impedire che commettano altri reati. Il 6 marzo 2020, su incarico del Parlamento (mozioni 11.3767, 16.3002, 17.3572, 16.3142), il Consiglio federale ha posto in consultazione modifiche mirate. In base ai pareri espressi, propone ora misure mirate per aumentare la sicurezza nell'esecuzione delle pene e delle misure.
Congedo solo con il personale di sicurezza
All'autore di reato che sta scontando l'internamento o la pena detentiva che lo precede in regime chiuso è concesso un congedo previsto dalla legge soltanto se accompagnato dal personale di sicurezza. Questa proposta del Consiglio federale non è stata contestata dai partecipanti alla consultazione.
Alla luce dei pareri critici dei Cantoni, il Consiglio federale rinuncia per contro a estendere l'assistenza riabilitativa e le norme di condotta alla fine dell'esecuzione nonché a uniformare su scala svizzera le competenze per la soppressione, la modifica o la protrazione di una misura terapeutica. Propone invece di conferire anche all'autorità d'esecuzione il diritto a ricorrere contro le relative decisioni.
Altri adeguamenti mirati concernono la composizione delle commissioni di valutazione della pericolosità degli autori di reato e la frequenza del riesame dell'internamento.
Misure particolari nel caso di minori che hanno commesso un assassinio
Con il messaggio il Consiglio federale propone anche una modifica del diritto penale minorile, il quale non si prefigge solo di punire bensì anche di educare gli autori di reato minorenni. I minorenni si trovano ancora in fase di sviluppo e nel loro caso le misure pedagogiche hanno maggiori probabilità di successo. In occasione della consultazione è stato chiesto di mantenere i principi che si sono dimostrati validi. Il Consiglio federale propone quindi una modifica del diritto penale minorile che si limita ai minori che hanno compiuto il 16° anno d'età e commesso un assassinio. Se continuano a costituire un serio pericolo sarà possibile ordinare nei loro confronti l'internamento direttamente al termine dell'esecuzione della sanzione inflitta in virtù del diritto penale minorile.
Verhandlungen
Notizia ATS
Dibattito al Consiglio degli Stati, 13.03.2023
Giustizia, possibile internamento per minorenni
Anche se si tratta di casi molto rari, i minorenni fra i 16 e i 18 anni autori di reati gravi, come l'assassinio, potrebbero in futuro venir internati come gli adulti.
È quanto prevede un progetto del Consiglio federale frutto di una mozione del "senatore" Andrea Caroni (PLR/AR), sul quale il Consiglio degli Stati è entrato in materia per 22 voti a 17 e una astensione, nonostante la raccomandazione contraria della commissione preparatoria.
Oggi il plenum doveva decidere solo se entrare in materia o meno su un progetto che prevede due capitoli: il primo, non contestato, riguarda diverse modifiche del Codice penale volte ad innalzare la sicurezza per gli autori di gravi reati condannati all'internamento. In particolare, il Consiglio federale desidera che i congedi non accompagnati per i condannati che scontano l'internamento in regime chiuso vadano vietati. La seconda parte del disegno di legge s'interessa invece al diritto penale dei minorenni, oggetto del dibattito odierno di entrata nel merito, "esercizio" resosi necessario a causa del voto negativo in commissione.
Una lacuna da colmare
Ebbene, anche se non con una maggioranza "bulgara", la camera ha deciso di voler trattare il tema sollevato da Andrea Caroni con una mozione accolta dalle camere. Il "senatore" appenzellese, imitato da altri colleghi come Stefan Egler (Centro/GR), o Heidi Z'Graggen (Centro/UR), e con l'appoggio della Consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider (PS), ha sostenuto il bisogno di colmare una lacuna nell'attuale ordinamento, benché i casi che potrebbero rientrare nella fattispecie siano in effetti molto rari.
Tuttavia, secondo Caroni è necessario proteggere la società da giovani criminali autori di reati gravissimi, come l'assassinio, poiché una volta scontata la pena, rischiano di venir liberati a 25 anni appena compiuti - 4 anni di pena massima cui si aggiungono le misure di protezione e risocializzazione, n.d.r. - senza che nessuno possa opporsi benché il condannato possa risultare ancora pericoloso per la società.
A sostegno della bontà della sua proposta e del fatto che non intende contestare il carattere educativo del codice penale dei minorenni, Caroni ha sottolineato che la sua proposta si applicherebbe solo ai giovani tra i 16 e i 18 anni, non più quindi dei bambini, autori del reato più grave del codice penale, ossia l'assassinio. Caroni ha poi fatto presente l'incongruenza, a suo dire esistente, tra una condanna a 4 anni - massimo previsto dal codice per i giovani criminali - inflitta a un ragazzo di 17 anni e mezzo e una condanna ben più pesante assortita con l'internamento per una persona che ha compiuto lo stesso reato ad appena 18 anni compiuti.
Una modifica inutile
Per diversi "senatori", come Beat Rieder (Centrro/VS), Carlo Sommaruga (PS/GE) o Lisa Mazzone (Verdi/GE), la modifica proposta da Caroni ed elaborata dal governo è inutile giacché riguarderebbe una manciata di casi: in 20 anni, sono state pronunciate solo 12 condanne per assassinio a danno di minorenni; solo 1-2 casi potrebbero rientrare nel campo di applicazione della mozione.
Non è quindi giustificato stravolgere il collaudato sistema del diritto penale minorile a causa di pochi eventi eccezionali, ha spiegato a nome della commissione Lisa Mazzone, secondo cui gli specialisti interpellati sono stati chiari su un punto: a loro parere è impossibile formulare una prognosi a medio-lungo termine quanto alla pericolosità dei minorenni giacché lo sviluppo della loro personalità e quello cerebrale non si sono infatti ancora conclusi.
Stando a Sommaruga, inoltre, non esistono dati sulla recidiva dei minorenni condannati per gravi reati. Per questo la mozione e il progetto governativo sono inutili. Oltre a ciò, ha aggiunto il "senatore" ginevrino, la modifica proposta dall'esecutivo rischia di rivelarsi un autogol: i giudici potrebbero anche evitare di infliggere condanne più pesanti per timore che a 25 anni, una volta scontata la pena e concluse le misure di protezione e reinserimento, la persona interessata venga colpita da un internamento.
Notizia ATS
Dibattito al Consiglio degli Stati, 15.06.2023
Minorenni, possibile internamento per reati gravi
I minorenni fra i 16 e i 18 anni colpevoli di assassino potrebbero vedersi inflitta la pena dell'internamento. È quanto prevede una modifica del Codice penale e del diritto penale minorile approvata oggi dal Consiglio degli Stati. Il dossier va al Nazionale.
Dopo la consultazione su questo progetto governativo frutto di una mozione del "senatore" Andrea Caroni (PLR/AR) e volto a migliorare la sicurezza dell'esecuzione delle pene, la riforma è stata edulcorata: inizialmente, infatti, l'internamento era previsto anche per tutti quei giovani condannati a un minimo di cinque anni di reclusione per reati contro l'integrità fisica o sessuale di una persona.
Il progetto rivisto include ora l'internamento solo per gli assassini di età compresa fra 16 e 18 anni. Nonostante le critiche sollevate, i diritti fondamentali saranno rispettati, ha assicurato la "ministra" di giustizia e polizia, Elisabeth Baume-Schneider.
Nel corso dell'esame particolareggiato del disegno di legge, i senatori hanno abbandonato l'idea di aumentare la frequenza di revisione dell'internamento a tre anni. Hanno poi approvato la disposizione che proibisce congedi non accompagnati a chi è sottoposto a internamento o a una pena detentiva.
Notizia ATS
Dibattito al Consiglio nazionale, 28.02.2024
Diritto penale minorile, internamento per assassini
I minorenni fra i 16 e i 18 anni colpevoli di assassinio potranno vedersi inflitta la pena dell'internamento in caso di grave minaccia di recidiva. È quanto prevede una modifica del Codice penale e del diritto penale minorile approvata oggi dal Consiglio nazionale. Il dossier torna agli Stati per l'esame delle divergenze.
Florence Brenzikofer (Verdi/BL) ha criticato la volontà di trasporre nel diritto penale minorile disposizioni previste per gli adulti. "La scienza è unanime: non è possibile sapere nell'adolescenza come si svilupperà l'individuo", ha sostenuto la basilese ricordando che nei minori lo sviluppo neurologico non è ancora completato.
Il diritto attuale funziona e non c'è la necessità di agire, anche perché non c'è alcuna esplosione della violenza minorile, ha sottolineato Christian Dandrès (PS/GE). "Ciò non significa negare l'esistenza della violenza, ma non è con l'internamento che si risolverà il problema", tanto più che si tratta di una misura detentiva e non terapeutica. Il ginevrino ha inoltre ricordato che già oggi c'è la possibilità di prevedere un ricovero a scopo d'assistenza.
L'obiettivo generale deve certamente rimanere il reinserimento sociale, ma qui si parla di reati estremamente gravi, ha replicato Patricia von Falkenstein (PLR/BS). L'internamento verrebbe infatti applicato solo in rarissimi casi, unicamente in caso di "assassinio" e soltanto per gli autori di età compresa fra 16 e 18 anni. Tra il 2010 e il 2020 sono dodici i minori che si sono macchiati di assassino, 4 o 5 sono quelli che sarebbero stati internati, ha aggiunto la basilese citando cifre del Consiglio federale.
La protezione della popolazione viene prima della protezione di questi criminali particolarmente pericolosi, ha detto da parte sua Philipp Matthias Bregy (Cetnro/VS). In merito all'immaturità dei sedicenni, Mauro Tuena (UDC/ZH) ha criticato l'incoerenza di chi nel dibattito precedente era favorevole all'abbassamento a 16 anni del diritto di voto e di elezione e ora sostiene che il cervello non sia completamente sviluppato prima dei 21.
Nel corso dell'esame particolareggiato del disegno di legge, il Consiglio nazionale ha anche deciso di portare da quattro a sei anni la pena massima per gli assassini che al momento dei fatti hanno tra 16 e 18 anni.
I deputati hanno poi approvato la disposizione che proibisce congedi non accompagnati a chi è sottoposto a internamento o a una pena detentiva. Contrariamente agli Stati, la Camera del popolo ha invece deciso di innalzare la frequenza di revisione dell'internamento da uno a tre anni.
Notizia ATS
Dibattito al Consiglio degli Stati, 29.05.2024
Nessun automatismo in caso di pronuncia di internamento
L'internamento per gli autori recidivi di gravi reati non deve essere automatico. Viola il diritto internazionale cogente.
Lo ha deciso oggi il Consiglio degli Stati esaminando le divergenze in merito alla modifica del Codice penale e del diritto penale minorile.
A fine febbraio, il Nazionale aveva approvato di stretta misura una proposta secondo cui scatterebbe l'obbligo dell'internamento per un adulto che ha commesso atti di violenza gravi se in precedenza si era già macchiato di assassinio, omicidio intenzionale o violenza carnale.
Il problema, ha spiegato il relatore commissionale Andrea Caroni (PLR/AR), è che questa disposizione non è compatibile con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Comporterebbe inoltre l'esclusione da trattamenti medici dei detenuti in terapia.
"Sì" invece alle nuove disposizioni sulla frequenza del riesame dell'internamento. Concretamente, se l'autorità competente ha rifiutato tre volte di seguito la liberazione condizionale, l'esame seguente avverrà solo dopo tre anni.
Per quel che concerne il diritto penale minorile, i "senatori" hanno deciso di non modificare le pene per i casi di assassinio. Durante la scorsa sessione, il Consiglio nazionale aveva deciso di portare da quattro a sei anni la pena massima per gli assassini che al momento dei fatti hanno tra 16 e 18 anni.
Notizia ATS
Dibattito al Consiglio nazionale, 06.06.2024
CN conferma: "no" a internamento automatico per recidivi
L'internamento per gli autori recidivi di gravi reati non sarà automatico. Oggi il Consiglio nazionale ha rinunciato a inserire questa disposizione nel discutere le divergenze in merito alla modifica del Codice penale e del diritto penale minorile.
Non si capisce bene perché dovremmo cambiare idea e rinunciare all'internamento automatico, si parla di gravi reati che sono stati commessi una seconda volta, ha sostenuto Mauro Tuena (UDC/ZH).
L'internamento automatico rimette in causa i principi cardine del diritto penale, ha replicato Christian Dandrès (PS/GE). Questa disposizione non è compatibile con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ha aggiunto il relatore commissionale Vincent Maitre (Centro/GE) convincendo la maggioranza (che ha approvato con 120 voti a 70).
Per quel che concerne il diritto penale minorile, la Camera del popolo ha mantenuto la propria decisione, invisa agli Stati, di portare da quattro a sei anni la pena massima per gli assassini che al momento dei fatti hanno tra 16 e 18 anni. Si tratta di garantire che chi si è reso responsabile di questi crimini orribili sia punito correttamente, ha affermato Philipp Matthias Bregy (Centro/VS).
Florence Brenzikofer (Verdi/BL) ha chiesto di non prendere decisioni affrettate. Sul tema il Palmento ha già chiesto un rapporto che permetterà di studiare a fondo la questione. Il ruolo principale del Codice penale minorile non è la sanzione ma l'educazione, ha aggiunto la basilese ricordando che qui si discute di un aumento della pena del 50%.
Il plenum non l'ha però seguita, mantenendo la divergenza con 127 voti contro 63.
Notizia ATS
Dibattito al Consiglio nazionale e al Consiglio degli Stati, 12.06.2024
CN: diritto penale minorile, "no" a inasprimento pena assassini
La pena massima per gli assassini che al momento dei fatti hanno tra 16 e 18 anni rimarrà a quattro anni. Lo ha deciso oggi il Consiglio nazionale allineandosi su questo punto agli Stati. Il dossier è pronto per le votazioni finali.
Questo era il punto più controverso della modifica del diritto penale minorile. In Nazionale nelle scorse sedute aveva per ben due volte chiesto di inasprire la pena e di portarla a sei anni. Tale decisione è però andata a cozzare contro l'opposizione del Consiglio degli Stati, che non ne ha mai voluto sentir parlare. E oggi, come detto, il Nazionale ha ceduto.
Nel breve dibattito odierno - solo quattro consiglieri nazionali e il ministro di giustizia e polizia Beat Jans hanno preso la parola - il relatore commissionale Beat Flach (PVL/AG) ha evocato come il ruolo principale del Codice penale minorile non sia la sanzione ma l'educazione.
Ringraziando i consiglieri nazionali per aver trovato un compromesso con i "senatori", Jans ha ricordato come la questione potrà essere esaminata in altra sede, grazie a un atto parlamentare già depositato dal consigliere agli Stati Stefan Engler (Cetnro /GR).
"Non abbiamo cambiato idea, ma accettiamo che la questione sia discussa più tardi", ha detto da parte sua Philipp Matthias Bregy (Centro/VS). In questo modo si potrà anche condurre una procedura di consultazione su questo aspetto, ha aggiunto l'altro relatore commissionale Vincent Maitre (Centro/GE).
L'UDC ha chiesto di agire senza indugio e di mantenere la divergenza: "la situazione attuale è preoccupante, la criminalità minorile è in aumento", ha sostenuto Nina Fehr Düsel (UDC/ZH). La risocializzazione è certamente lo scopo principale del diritto penale minorile, ma abbiamo bisogno anche di misure dissuasive, e questa ne è una, ha aggiunto, invano.
Da notare infine che nelle scorse sedute Consiglio nazionale e degli Stati si erano già accordati in merito alla possibilità in infliggere la pena dell'internamento per i minorenni fra i 16 e i 18 anni colpevoli di assassino. Oggi una volta scontata la pena, il condannato può essere liberato a 25 anni - 4 anni di pena massima cui si aggiungono le misure di protezione e risocializzazione, ndr. - senza che nessuno possa opporsi benché l'interessato possa risultare ancora pericoloso per la società, aveva sottolineato in una delle scorse sedute il "senatore" Andrea Caroni (PLR/AR).
Notizia ATS
Votazione finale Consiglio nazionale, 13.06.2024
Bocciata misure internamento adulti
È terminata stamane la sessione estiva delle Camere federali con una piccola sorpresa: ai voti finali, il Consiglio nazionale ha respinto per 129 voti a 69 (UDC, PS e Verdi) una modifica del Codice penale in relazione all'internamento per i recidivi autori di reati gravi.
Nel discutere tale dossier, assieme al diritto penale minorile (adottato invece oggi dal plenum), lo scorso 6 di giugno, il Nazionale si era opposto all'internamento automatico per gli autori di crimini particolarmente efferati, come omicidi o violenza carnale. In aula, l'UDC aveva difeso questa disposizione.
Tuttavia, al voto l'aveva spuntata l'argomentazione secondo cui questa norma sarebbe incompatibile con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e con i principi cardine del diritto penale. Bocciando questa revisione, l'esecuzione delle pene nel Codice penale per quanto attiene alle persone condannate all'internamento rimane invariata.
Dopo questo "no", un po' inatteso, il plenum ha invece approvato (135 voti a 63, i "no" provenienti dalla sinistra) l'inasprimento del diritto penale minorile. Concretamente, anche ai minorenni fra i 16 e i 18 anni colpevoli di assassino potrà essere applicato l'internamento. Oggi una volta scontata la pena, il condannato può essere liberato a 25 anni - 4 anni di pena massima cui si aggiungono le misure di protezione e risocializzazione, ndr. - senza che nessuno possa opporsi benché l'interessato possa risultare ancora pericoloso per la società.