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22.3210 · Interpellanza · 2022-03-17

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Nel gennaio del 2022, casi di peste suina africana (PSA) sono stati identificati nei cinghiali del Nord Italia (Piemonte e Liguria) a soli 135 km dal confine svizzero. Da oltre un anno la Germania è alle prese con focolai nella regione di confine estesa con la Polonia. La PSA si è avvicinata al nostro Paese e il rischio di introduzione dell'epizoozia in Svizzera rimane elevato.

Per tradizione, molti cacciatori svizzeri autorizzati si recano nei Paesi limitrofi per andare a caccia. Vi è quindi il rischio che l'agente patogeno venga portato in Svizzera attraverso i cinghiali abbattuti o gli indumenti e le attrezzature contaminati. L'adeguamento in corso dell'ordinanza sulle epizoozie prevede l'introduzione di nuovi provvedimenti per contrastare e prevenire la diffusione della PSA.

Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. Come viene garantito che nessun prodotto della caccia contaminato dalla PSA sia introdotto in Svizzera?

2. Come viene garantito che i cinghiali abbattuti nei Paesi vicini non siano eviscerati nei macelli svizzeri?

3. Come viene garantito che i titolari di un permesso di caccia non introducano la PSA in Svizzera tramite i loro indumenti dopo aver partecipato a una battuta di caccia all'estero?

4. L'adeguamento in corso dell'ordinanza sulle epizoozie prevede anche provvedimenti per prevenire l'introduzione della PSA in Svizzera? Se sì, quali?

5. È disposto a vietare l'importazione di carne suina, in particolare di cinghiali abbattuti in Paesi in cui vi sono focolai di PSA, come fanno anche altri Paesi?

6. È prevista la chiusura tempestiva dei corridoi faunistici nelle zone di osservazione per prevenire l'ulteriore diffusione della PSA tra i cinghiali autoctoni?

7. Sono previsti provvedimenti anche nel caso di focolai di PSA tra i cinghiali dei Paesi limitrofi? In quel caso sarebbero allestite anche zone di controllo e di osservazione?

8. Se, contro ogni aspettativa, in Svizzera si verificasse un caso di PSA tra i suini domestici o tra i cinghiali, sono previste restrizioni sui raccolti e, se necessario, indennità per le perdite in caso di mancato raccolto in zone contaminate?

9. È disposto a introdurre regolamentazioni delle indennità per interruzione dell'attività dei detentori di suini e delle aziende di trasformazione (macelli, aziende di trasformazione ecc.) e a presentare proposte in tal senso al Parlamento?

Stellungnahme des Bundesrates

1.-3. L'esportazione di cinghiali abbattuti in zone sottoposte a divieto a causa della presenza della peste suina africana (PSA) è vietata. Soltanto i cinghiali abbattuti nelle zone non soggette a restrizioni possono essere importati in Svizzera e preparati per la macellazione. Sul sito Internet dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) è disponibile una vasta offerta di materiale informativo destinato in particolare ai detentori di suini e ai viaggiatori, ma anche ai cacciatori, al fine di evitare la propagazione della PSA tramite i loro indumenti (cfr. www.usav.admin.ch> Animali> Epizoozie> Panoramica delle epizoozie> Suini> Peste suina africana [PSA]). Inoltre, anche il rispetto delle norme di biosicurezza (cambio di stivali e di camici all'ingresso del porcile) protegge efficacemente gli allevamenti di suini. Tuttavia, nonostante l'applicazione di numerose misure precauzionali, è impossibile evitare in modo assoluto il rischio d'introduzione della PSA anche in Svizzera.

4. L'ordinanza sulle epizoozie (OFE; RS 916.401) disciplina solamente la lotta alla PSA in Svizzera. Il rischio d'introduzione della PSA nel nostro Paese non è quindi contemplato nell'adeguamento dell'ordinanza.

5. L'importazione della carne di suino e di cinghiale e di prodotti derivati provenienti da zone in cui è presente la PSA è già vietata (cfr. ordinanza dell'USAV che istituisce provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana nel traffico con Stati membri dell'Unione europea, Islanda e Norvegia [RS 916.443.107], che riprende i divieti in vigore nell'Unione europea).

6. e 7. Le Direttive tecniche del 26.08.2019 concernenti le misure minime di lotta alla peste suina africana nei cinghiali in libertà (cfr. www.usav.admin.ch> Animali> Epizoozie> Panoramica delle epizoozie> Suini> Peste suina africana [PSA] > Legislazione) non prevedono la chiusura dei corridoi faunistici nelle zone di osservazione, poiché per definizione queste sono indenni dalla PSA. Se dovessero verificarsi casi di peste suina africana nei cinghiali delle regioni di frontiera della Svizzera, sarebbero allestite zone di controllo e di osservazione in funzione della situazione e verrebbero applicate le misure previste dalle direttive.

8. e 9. Le misure concernenti i raccolti sono disciplinate nelle direttive menzionate nelle risposte alle domande 6 e 7 (cfr. n. 52 e 53). Le disposizioni attuali prevedono che l'Ufficio federale dell'agricoltura, d'intesa con l'USAV e i Cantoni, definisca le misure da adottare in riferimento ai raccolti, conformemente all'articolo 165a della legge sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1). Il capoverso 4 di questa disposizione prevede che un'equa indennità possa essere versata al danneggiato, se in seguito a un ordine dell'autorità sorge un danno. Il diritto vigente prevede il versamento di indennità per perdite di animali (art. 31 e 32 della legge sulle epizoozie; RS 916.40); questo compito incombe ai Cantoni o, in caso di epizoozie altamente contagiose come la PSA, alla Confederazione. Per quanto riguarda l'attuazione dell'articolo 165a capoverso 4 LAgr, occorre valutare caso per caso se un'interruzione dell'esercizio possa dare luogo a un'indennità. Attualmente, il Consiglio federale non vede la necessità di ulteriori disciplinamenti (p. es. indennità per interruzione dell'esercizio).

Risposta del Consiglio federale.