Accordi di libero scambio e Upov 91. Conseguenze per i diritti umani in Thailandia, Malaysia e Indonesia
22.3446 · Interpellanza · 2022-05-11
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
La Svizzera si è impegnata a combattere la povertà e la fame, a promuovere gli obiettivi di sviluppo sostenibile e a preservare la biodiversità. Attraverso la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei contadini (UNDROP) e il Trattato internazionale sulle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura (ITPGRFA) si è inoltre impegnata a tutelare il diritto dei contadini a riutilizzare, scambiare e vendere le sementi. Tuttavia, negli accordi di libero scambio (ALS), la Svizzera obbliga i Paesi partner a istituire una protezione rigorosa delle varietà vegetali in conformità con la Convenzione dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali del 1991 (UPOV 91). Tali disposizioni violano i suddetti diritti dei contadini e mettono in pericolo l'agrobiodiversità.
Questa situazione è tanto più sconcertante in quanto una protezione così rigorosa delle varietà vegetali non è applicata né in Svizzera né in Norvegia né nel Liechtenstein.
A tale proposito invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande.
1. A che punto sono i negoziati per un ALS con la Thailandia? La Svizzera insiste affinché il testo dell'accordo imponga alla Thailandia di aderire all'UPOV 91 o di recepirne le disposizioni nel diritto nazionale, oppure è aperta a una formulazione che permetta al Paese asiatico di mantenere la sua attuale normativa sulla protezione delle varietà vegetali?
2. Il postulato 19.3011 della CdG-N incaricava il Consiglio federale di elaborare un metodo per analizzare la sostenibilità degli ALS prima della loro conclusione. La nuova strategia di politica esterna del Consiglio federale prevede questo tipo di analisi prima di stipulare nuovi ALS (ex-ante) e dopo la loro entrata in vigore (ex-post). Quali saranno i primi ALS a essere sottoposti a un'analisi di sostenibilità ex-ante? Come si procederà con la Thailandia e la Malaysia?
3. Nella sua risposta all'interrogazione 20.1083 riguardante l'UPOV 91 nel quadro dell'ALS con la Malaysia, il Consiglio federale rimandava al postulato 19.3011. Si può desumerne che le analisi di sostenibilità esamineranno anche quale sarà l'impatto delle disposizioni relative ai diritti di proprietà intellettuale in materia di sementi e farmaci sulla situazione dei diritti umani nei due Paesi?
4. Come si svolgeranno le analisi di sostenibilità ex-post? Quando verrà esaminata la sostenibilità dell'ALS con l'Indonesia? In che modo il Consiglio federale intende adempiere il postulato 21.3086 (verifica della sostenibilità per l'olio di palma, proprietà intellettuale e analisi dei perdenti e dei vincenti dell'accordo)? Verranno analizzate anche le conseguenze delle disposizioni sulla protezione delle varietà vegetali?
Stellungnahme des Bundesrates
1. I negoziati per la conclusione di un accordo di libero scambio (ALS) tra gli Stati dell'AELS e la Thailandia dovrebbero riprendere prossimamente.
La Svizzera, in quanto Paese innovativo e importante polo di ricerca, ha interesse a far sì che nei Paesi partner venga instaurata una protezione adeguata dei diritti di proprietà intellettuale. Ciò riguarda anche la protezione delle varietà vegetali, che è uno dei motori dell'innovazione. Come già indicato nella risposta all'interrogazione 20.1083, l'AELS propone sistematicamente di fare riferimento alla Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali (Convenzione UPOV) per disciplinare negli ALS la protezione delle varietà vegetali sul piano materiale. L'AELS e la Svizzera non impongono però l'adesione a questa Convenzione o il recepimento delle sue norme come condizione per la conclusione di un ALS; sono invece disposti, se necessario, a cercare altre soluzioni individuali che garantiscano una protezione adeguata delle varietà di piante e che tengano conto della situazione degli agricoltori nei Paesi partner. Per poter considerare negli ALS l'importanza dei sistemi di sementi formali e informali, gli Stati dell'AELS, su iniziativa della Svizzera, hanno anche deciso di proporre nei futuri negoziati di libero scambio di completare le disposizioni sulla protezione delle novità vegetali con un articolo sulle risorse genetiche e le conoscenze tradizionali che vi sono connesse. Nei negoziati con la Thailandia, gli Stati dell'AELS stanno seguendo questo nuovo approccio.
2. / 3. Nel quadro del rapporto in adempimento del postulato 19.3011, il Consiglio federale ha esaminato le possibilità metodologiche per analizzare il potenziale impatto dei futuri ALS sulle varie dimensioni dello sviluppo sostenibile, compresi i diritti umani. A tale scopo si è basato su uno studio di base commissionato all'OCSE che fornisce una panoramica e una valutazione critica dei diversi metodi disponibili. Come indicato nella risposta all'interrogazione 20.1083 e ribadito nello studio dell'OCSE, la stima dell'impatto potenziale di un ALS sui diritti umani è particolarmente impegnativa a causa dell'elevata complessità delle problematiche, della difficoltà di stabilire e tracciare catene causali e della mancanza di dati statistici mirati. Il Consiglio federale valuterà caso per caso, sulla base di un esame preliminare, la necessità di sottoporre gli ALS a un'analisi di sostenibilità ex ante e stabilirà quali settori dovranno essere oggetto di un'analisi approfondita. Un'analisi di sostenibilità ex ante è utile soprattutto se la Svizzera conduce trattative con un partner importante e se l'esame preliminare ha identificato settori o ambiti sensibili che risentirebbero in modo significativo di una modifica delle condizioni di accesso al mercato indotta da un ALS. La scelta degli argomenti da esaminare nell'analisi approfondita risulta dall'esame preliminare. Se possibile, tali analisi dovrebbero essere effettuate insieme agli altri Stati dell'AELS. La Svizzera definirà inoltre con questi ultimi gli accordi da sottoporre ad analisi di sostenibilità ex ante; l'ALS con la Thailandia potrebbe essere il primo caso di applicazione, a seconda degli esiti del relativo esame preliminare.
4. L'Accordo di partenariato economico globale (CEPA) concluso tra l'AELS e l'Indonesia è entrato in vigore il 1° novembre 2021. Come precisato nel suo parere relativo al postulato 21.3086, il Consiglio federale procederà a un'analisi degli effetti del CEPA non appena si potranno rilasciare dichiarazioni circostanziate in merito. Si stima che a tal fine saranno necessari dati empirici per un periodo di almeno cinque anni.
L'analisi contemplerà un ampio ventaglio di possibili conseguenze dell'accordo, a condizione che possano essere determinate e che siano disponibili sufficienti volumi di dati.
Risposta del Consiglio federale.