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Esilio. Prendere la misura precisa delle violenze specifiche nei confronti delle donne, delle ragazze e delle persone LGBTIQA più

22.3604 · Interpellanza · 2022-06-14

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Sulla via dell'esilio, le donne, le ragazze e le persone LGBTIQA+ sono spesso esposte a violenze estreme: incarcerazione, sequestro, rapimento di minori, stupri a ripetizione, tratta di esseri umani. In molti casi, le impronte delle persone in fuga sono rilevate nei Paesi in cui sono commesse queste violenze. Al loro arrivo in Svizzera, nuovi ostacoli attendono le persone che non sono decedute durante il viaggio. Lungi dall'ottenere l'asilo e beneficiare di tutte le misure di protezione e assistenza di cui hanno bisogno, troppo spesso non sono riconosciute come persone vulnerabili. Molte sono allontanate o rischiano di essere rinviate nel Paese in cui sono state maltrattate, il che può soltanto amplificare i traumi subiti. Altre sono esposte a nuove violenze (anche sessuali), a condizioni di vita e trattamenti inumani che non tengono conto degli obblighi enunciati negli articoli 59-61 della Convenzione di Istanbul.

Alla luce di quanto precede

1. Il Consiglio federale non dovrebbe prendere la misura precisa delle violenze specifiche nei confronti di delle donne, delle ragazze e delle persone LGBTIQA+ nei loro Paesi d'origine come pure del loro percorso e dei politraumi subiti (conseguenze fisiche, psicologiche e sofferenze sociali) garantendo un accesso senza discriminazioni a un'assistenza medica e psicologica ?

2. Non ritiene ipotizzabile, alla luce delle ripetute violenze sessuali subite dalle donne e dalle ragazze nella via dell'esilio e della loro impossibilità di accedere all'interruzione volontaria della gravidanza nei Paesi che attraversano, un adeguamento degli articoli 118 e 119 del Codice penale al fine di derogare, se necessario, al regime dei termini?

3. È disposto a ripristinare il diritto, per le persone che nel loro Paese subiscono violenze di genere (matrimonio forzato, mutilazioni genitali, minacce di morte a causa del loro orientamento sessuale, ecc.), di presentare la loro domanda d'asilo nell'ambasciata svizzera del suddetto Paese, o di vedere come aprire per queste persone una via d'accesso facilitata alla Svizzera?

Begründung

La petizione femminista europea per un effettivo riconoscimento dei motivi d'asilo propri alle donne, ragazze e persone LGBTIQA+ che hanno subito violenze di genere è stata depositata a Berna questo 14 giugno. La constatazione è chiara: nonostante gli impegni assunti dalla grande maggioranza dei Paesi europei e dai governi degli Stati Schengen tramite varie convenzioni internazionali, nessun Paese dell'Europa protegge davvero le persone vulnerabili.

Stellungnahme des Bundesrates

1) L'accesso all'assistenza medica e psicologica è garantito a tutti i richiedenti l'asilo in Svizzera, che sono assicurati secondo il modello del medico di famiglia e hanno diritto a un'assistenza medica di base adeguata, senza discriminazioni. Per assistenza di base si intendono tutte le prestazioni rimborsate dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) fornite da un medico per diagnosticare o trattare una malattia e le sue conseguenze. Su domanda motivata da parte di un medico può essere garantita anche l'assunzione dei costi per trattamenti non inclusi nell'elenco delle prestazioni dell'AOMS. Se necessario, per gli esami e i trattamenti è possibile fare capo a interpreti e mediatori culturali.

2) L'articolo 119 del Codice penale (CP; RS 311.0) disciplina l'interruzione non punibile della gravidanza. Conformemente al capoverso 1, l'interruzione della gravidanza non è punibile se, in base al giudizio di un medico, è necessaria per evitare alla gestante il pericolo di un grave danno fisico o di una grave angustia psichica. Il medico ha il compito di valutare questo pericolo e di prendere una decisione. Il pericolo deve essere tanto più grave quanto più avanzata è la gravidanza.

L'indicazione per l'interruzione della gravidanza può essere embriopatica, criminologica o psichiatrica o una combinazione di esse. Se la gravidanza è il risultato di un atto punibile ai sensi degli articoli 187 seg. (atti sessuali con fanciulli; atti sessuali con persone dipendenti), 190 segg. (violenza carnale; atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere; atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate; sfruttamento dello stato di bisogno) o 213 CP (incesto), e pertanto è data l'indicazione criminologica, basta che il medico ritenga sufficientemente probabile il nesso criminale affinché sia data la grave angustia psichica della donna e l'interruzione della gravidanza non sia punibile. Considerato quanto precede, il Consiglio federale non vede la necessità di modificare gli articoli 118 e 119 CP.

3) Come indicato a più riprese, da ultimo nel suo parere relativo alla mozione Jositsch 21.3282 "Reintrodurre la possibilità di presentare domande d'asilo presso le ambasciate", il Consiglio federale è contrario a modificare la legge al fine di reintrodurre la possibilità di presentare domande d'asilo presso le ambasciate. La suddetta mozione è stata respinta dal Consiglio degli Stati nella sessione primaverile 2022. Il Consiglio federale sottolinea tuttavia che, nonostante l'abolizione della possibilità di depositare una domanda d'asilo all'estero, le persone direttamente e seriamente minacciate possono ottenere la necessaria protezione in Svizzera: se in un caso concreto occorre presumere che la vita o l'integrità fisica di una persona è direttamente, seriamente e concretamente minacciata nel Paese di provenienza e che questo pericolo può essere scongiurato soltanto concedendo una protezione in Svizzera, è possibile rilasciare un visto per motivi umanitari (art. 4 cpv. 2 dell'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto; OEV; RS 142.204). La persona interessata ottiene quindi immediatamente protezione e la sua domanda d'asilo può essere esaminata dopo il suo arrivo in Svizzera. Questa prassi è finora risultata efficace. Tiene conto della tradizione umanitaria della Svizzera e garantisce che le persone in situazione di bisogno possano essere aiutate rapidamente e senza lungaggini burocratiche.

Risposta del Consiglio federale.

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