Limitare le spese procedurali per i decreti d'accusa emessi per eccesso di velocità (infrazione semplice alle norme della circolazione)
22.4311 · Mozione · 2022-12-05
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adottare la base legale che limiti al massimo a 50 franchi le spese procedurali per i decreti d'accusa emessi in procedura ordinaria per eccesso di velocità secondo l'articolo 90 capoverso 1 LCStr (infrazione semplice alle norme della circolazione).
Begründung
Gli eccessi di velocità fino a 15 km/h all'interno delle località, 20 km/h al di fuori delle località e sulle semiautostrade, nonché fino a 25 km/h sulle autostrade costituiscono infrazioni semplici alle norme della circolazione secondo l'articolo 90 capoverso 1 della legge federale sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01) che possono essere liquidate secondo la procedura semplificata (procedura delle multe disciplinari), il che non comporta alcuna spesa procedurale. Eccessi di velocità più elevati fino a 24 km/h all'interno delle località, 29 km/h al di fuori e sulle semiautostrade nonché fino a 34 km/h sulle autostrade costituiscono anch'essi semplici infrazioni alle norme della circolazione secondo l'articolo 90 capoverso 1 LCStr e sono pertanto puniti con una multa; deve tuttavia essere necessariamente avviata una procedura ordinaria, di norma conclusa con l'emissione di un decreto d'accusa. A differenza della procedura delle multe disciplinari, nella procedura ordinaria sono riscosse spese procedurali che spesso superano l'importo della multa, anche se tali decreti d'accusa sono emessi in maniera ampiamente automatizzata poiché ogni anno decine di migliaia di eccessi di velocità sono liquidati secondo la procedura ordinaria. Pertanto non si comprende assolutamente il motivo per cui nella maggior parte di tali casi le spese procedurali ammontino a varie centinaia di franchi quando le autorità penali delle contravvenzioni non devono sostenere praticamente alcun costo eccetto le spese postali. Nella prassi, costi procedurali eccessivi comportano opposizioni e quindi lunghe procedure giudiziarie. Inoltre, spese procedurali sproporzionatamente elevate equivalgono a una punizione supplementare, il che contraddice principi elementari del nostro diritto penale. Infine, le spese procedurali in caso di eccesso di velocità nell'ambito penale delle contravvenzioni divergono a tal punto da un Cantone all'altro da escludere completamente un'esecuzione uniforme della LCStr. L'assenza di un limite delle spese in caso di reati di poco conto spiana la strada a spese procedurali arbitrariamente elevate, alle quali gli interessati possono opporsi soltanto assumendosi un notevole rischio finanziario. Limitando le spese procedurali a 50 franchi è possibile ridurre sensibilmente il numero delle opposizioni a decreti d'accusa emanati nella procedura ordinaria in seguito a eccesso di velocità, il che contribuisce a sgravare i giudici e a ridurre i costi per il contribuente.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Conformemente alle raccomandazioni della Conferenza dei procuratori della Svizzera (CPS) sulla commisurazione della pena (reperibili in tedesco e francese all'indirizzo www.ssk-cps.ch/fr/dienstleistungen/empfehlungen-der-ssk/kategorie/279), gli eccessi di velocità da 16-24 km/h all'interno di località, da 21-29 km/h al di fuori di località e da 26-34 km/h sulle autostrade sono puniti con una multa di 400 o 600 franchi, a seconda del superamento effettivo del limite di velocità. Queste multe sono di norma inflitte tramite decreto d'accusa, emesso da un'autorità speciale delle contravvenzioni designata dal Cantone (art. 17 cpv. 1 del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 [CPP; RS 312.0]) o dal pubblico ministero. Oltre alla multa, i condannati devono assumersi le spese procedurali.
In virtù dell'articolo 424 capoverso 1 CPP, spetta ai Cantoni disciplinare il calcolo delle spese procedurali e fissare gli emolumenti. Questa competenza deriva dalla sovranità dei Cantoni in materia di organizzazione, garantita dalla Costituzione (art. 47 cpv. 2 Cost.; art. 14 CPP). Questo principio non è stato contestato dal Parlamento né al momento dell'elaborazione del CPP né in occasione dell'ultima revisione.
Non vi è motivo di un'ingerenza nell'autonomia organizzativa dei Cantoni come chiesto nella mozione, visto che, al momento di determinare i costi e gli emolumenti nel singolo caso, le autorità penali devono rispettare i principi costituzionali della copertura dei costi e dell'equivalenza. Il principio dell'equivalenza è particolarmente importante: stabilisce che l'ammontare dell'emolumento deve essere in ogni singolo caso ragionevolmente proporzionato alla prestazione fornita dallo Stato. Contrariamente ai timori espressi dall'autore della mozione, non è permesso ai Cantoni fissare spese procedurali eccessive o arbitrariamente elevate. Occorre invece considerare che i costi possono divergere da una procedura all'altra. Le pertinenti basi legali cantonali fissano l'importo minimo per le procedure del decreto d'accusa a circa 150 franchi.
Tutte queste considerazioni si oppongono a che il legislatore stabilisca un tetto massimo delle spese procedurali per un reato specifico e un determinato tipo di procedura.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.