23.3225 · Mozione · 2023-03-16
Dipartimento delle Finanze
Proposta di stralcio è disponibile
Wortlaut
Per incoraggiare i proprietari a installare infrastrutture di ricarica negli edifici e accelerare in questo modo lo sviluppo della mobilità elettrica, il Consiglio federale è incaricato di apportare le modifiche necessarie a livello di ordinanza affinché l'installazione di stazioni di ricarica dia diritto a delle deduzioni fiscali.
Begründung
Il Consiglio federale è consapevole di questa importante sfida e nel quadro della revisione della legge sul CO2 per il periodo successivo al 2024 propone di promuovere lo sviluppo delle stazioni di ricarica per i veicoli elettrici nelle abitazioni, nelle imprese con più postazioni di lavoro e nei parcheggi pubblici nella misura di 180 milioni per il periodo 2025-2030. La maggior parte di questo importo sarà riservato ai parcheggi accessibili al pubblico.
Poiché i veicoli elettrici vengono ricaricati principalmente a casa, la scelta di passare alla mobilità elettrica dipende dal numero di infrastrutture di ricarica. Per i circa due terzi della popolazione svizzera che vive in affitto, la decisione dei proprietari degli immobili di installare stazioni di ricarica è un prerequisito per l'acquisto di un veicolo elettrico. Un ulteriore incentivo all'installazione di queste stazioni di ricarica ridurrebbe le situazioni in cui una persona rinuncia a un veicolo elettrico a causa della mancanza di strutture di ricarica presso il proprio domicilio.
Dal punto di vista della politica climatica, quanto prima verranno installate queste stazioni di ricarica, tanto maggiore sarà l'incentivo a sostituire un veicolo alla fine della sua durata di vita con un veicolo a propulsione elettrica piuttosto che con uno a combustione fossile. Combinando i sussidi previsti con le deduzioni fiscali per l'installazione di stazioni di ricarica negli edifici, la transizione potrebbe essere accelerata. Questa soluzione è stata menzionata anche nel quadro della consultazione sul progetto di revisione della legge sul CO2, ma non è discussa nell'ambito di tale riforma, in quanto la base giuridica per una simile deduzione esiste già nella legge federale sull'imposta federale diretta (art. 32). Il Consiglio federale dispone quindi già della facoltà di riconoscere la deducibilità fiscale dei costi relativi all'installazione delle stazioni di ricarica, cosa che finora non ha fatto. Tale misura potrebbe essere attuata molto rapidamente e darebbe un segnale chiaro e incoraggiante ai proprietari di edifici.
L'ordinanza del DFF concernente i provvedimenti per un'utilizzazione razionale dell'energia e per l'impiego di energie rinnovabili, che specifica in dettaglio i provvedimenti che danno diritto alla deduzione dei costi, è entrata in vigore nel 1995 e da allora non è più stata modificata. La summenzionata ordinanza risale quindi a un periodo in cui lo sviluppo della mobilità elettrica non rappresentava di certo la stessa sfida di oggi e deve essere pertanto rivista come indicato nella presente mozione.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Nella Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11), il legislatore ha stabilito quali investimenti in immobili privati, destinati al risparmio di energia e alla protezione dell'ambiente, possono essere assimilati alle spese di manutenzione (art. 32 cpv. 2 secondo periodo LIFD). Questo principio è concretizzato in due disposizioni esecutive: nell'ordinanza del Consiglio federale sui costi di immobili (RS 642.116 ) e nell'ordinanza del DFF concernente i provvedimenti per un'utilizzazione razionale dell'energia e per l'impiego di energie rinnovabili (RS 642.116.1). Tali provvedimenti deducibili riguardano l'installazione di nuovi elementi di costruzione o di impianti nonché la sostituzione di quelli vecchi in edifici esistenti. L'elenco non è esaustivo. L'installazione di stazioni di ricarica non viene esplicitamente menzionata.
Nella legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette (LAID; RS 642.14 ) la normativa con lo stesso contenuto è formulata come disposizione potestativa (art. 9 cpv. 3 lett. a LAID). Nel frattempo, tutti i Cantoni fanno uso della possibilità di prevedere deduzioni. Se l'incentivo fiscale riguardante il risparmio energetico e la tutela dell'ambiente è ancorato anche nel diritto cantonale, le disposizioni del diritto federale sono determinanti.
Non c'è ancora una giurisprudenza del Tribunale federale sulla valutazione della deducibilità delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici situate in edifici già esistenti. I Cantoni adottano prassi molto diverse tra loro. Alcuni ritengono che le stazioni di ricarica non abbiano alcuna influenza sull'efficienza energetica dell'immobile. Altri mirano a garantire che i costi per l'installazione di stazioni di ricarica siano ammessi alla deduzione solo in combinazione con un impianto fotovoltaico. È quindi fondamentale che il veicolo elettrico sia caricato con energia pulita. Poiché non esiste una prassi consolidata sulla deducibilità dei costi di installazione delle stazioni di ricarica, il DFF è disposto a effettuare una verifica in collaborazione con i Cantoni e il DATEC e, se necessario, a rivedere la suddetta ordinanza del DFF. Il Consiglio federale si riserva la possibilità di proporre una pertinente modifica alla seconda Camera, nel caso in cui il Consiglio degli Stati accolga la mozione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.