23.3492 · Mozione · 2023-04-12
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a rafforzare in modo significativo la vigilanza sui mercati finanziari, soprattutto per quanto concerne le banche di rilevanza sistemica, sulla base delle seguenti linee guida.
1. La FINMA - e non le banche - commissiona e paga direttamente le società di audit affinché effettuino verifiche prudenziali, così come richiesto più volte dal FMI (Financial Sector Assessment Program, Report No. 19/183). La FINMA applica pratiche di livello "audit" ed effettua personalmente verifiche in loco, ad esempio per imporre obblighi di diligenza più severi nelle relazioni d'affari caratterizzate da rischi giuridici e di reputazione. Al fine di evitare conflitti d'interessi, le società di audit non possono accettare mandati di consulenza dagli assoggettati alla vigilanza.
2. Gli strumenti sanzionatori della FINMA vengono ampliati affinché siano efficaci, proporzionati e dissuasivi. Eventuali lacune nella gestione dei rischi e nell'adempimento dell'obbligo di diligenza devono avere conseguenze pecuniarie. La responsabilità individuale dei quadri superiori degli istituti finanziari viene estesa e chiarita. La FINMA ha la facoltà di ordinare sanzioni amministrative quali multe, riduzioni di bonus o richieste di rimborso nei confronti di persone o istituti inadempienti. Può altresì ordinare indennizzi a favore degli investitori danneggiati e fornire informazioni riguardo alle sanzioni pronunciate.
3. L'autonomia, l'autoderminazione istituzionale e l'indipendenza funzionale della FINMA dalle autorità politiche vengono nettamente rafforzate, anche in questo caso secondo le richieste del FMI. In particolare, viene abolita la vigilanza sull'attività della FINMA da parte del Dipartimento federale delle finanze, stabilita nell'ordinanza concernente la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (RS 956.11).
4. Le risorse finanziarie e in termini di personale della FINMA vengono incrementate per accrescere la sua capacità d'azione. Gli emolumenti riscossi presso le banche di rilevanza sistemica vengono aumentati.
5. L'obbligo di rendiconto della FINMA viene ampliato notevolmente. Essa informa il pubblico sull'avvio e sui risultati intermedi delle azioni e delle procedure di vigilanza secondo i principi della semplicità, della trasparenza e della tracciabilità, come nel caso delle sue autorità omologhe negli Stati Uniti, nel Regno Unito ecc. Inoltre, la FINMA è assoggettata alla legge sulla trasparenza (LTras; RS 152.3).
6. Conformemente al principio di proporzionalità, l'onere amministrativo imposto dalla legislazione in materia di vigilanza alle banche più piccole, che non sono né di rilevanza sistemica né esposte a rischi particolari, viene significativamente ridotto.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Avvalendosi di perizie esterne, il Dipartimento federale delle finanze esaminerà nel dettaglio le circostanze che hanno reso necessario il pacchetto di misure deciso il 16 e il 19 marzo 2023 e valuterà accuratamente anche la regolamentazione TBTF. I risultati saranno presentati al Parlamento entro un anno nel quadro del prossimo rapporto del Consiglio federale sulla valutazione delle banche di rilevanza sistemica secondo l'articolo 52 della legge sulle banche.
In merito alla presente tematica si rimanda al postulato 21.3893 "Strumenti agili per responsabilizzare maggiormente i quadri superiori dei mercati finanziari". Il relativo rapporto è attualmente in elaborazione presso il DFF; anch'esso dovrebbe essere integrato nel quadro del prossimo rapporto sulla valutazione delle banche di rilevanza sistemica secondo l'articolo 52 della legge sulle banche. Quest'ultimo tratterà dunque in modo approfondito anche la questione di quali misure si impongono nell'ambito della vigilanza e delle competenze sanzionatorie della FINMA. In questo momento il Consiglio federale non può pertanto impegnarsi ad attuare misure concrete.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.