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23.3961 · Mozione · 2023-06-26

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una modifica dell'articolo 14 LAID in modo tale che le società di persone siano valutate in modo appropriato per il calcolo dell'imposta sulla sostanza. La valutazione deve basarsi sul valore reale. Potranno essere prese in considerazione circostanze straordinarie (p. es. vendita entro cinque anni a un valore superiore al valore reale).

Questa valutazione deve essere applicata dalle società il cui reddito proviene esclusivamente o quasi esclusivamente dalle prestazioni di una singola persona che detiene una partecipazione totalitaria o maggioritaria nella società in questione.

Sono qualificate società quelle in cui la principale creazione di valore è realizzata dal proprietario o dalla proprietaria della società.

Una minoranza della Commissione (Glättli, Badran Jacqueline, Baumann, Bendahan, Birrer-Heimo, Michaud Gigon, Ryser, Wermuth) propone di respingere la mozione.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo il diritto federale, i Cantoni sono tenuti a riscuotere un’imposta sulla sostanza. Per i titoli che non sono negoziati sul mercato, la valutazione al valore venale di cui all’articolo 14 capoverso 1 della legge del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14) non è possibile senza altri mezzi ausiliari. La Conferenza svizzera delle imposte (CSI) ha pertanto pubblicato, in tedesco e francese, le istruzioni concernenti la valutazione di titoli non quotati in borsa ai fini dell’imposta sulla sostanza (circolare n. 28 del 28.8.2008 https://www.csi-ssk.ch/downloads/kreisschreiben/SSK%20KS%2028%20-%20Wegleitung%20zur%20Bewertung_F%20-%20V%202022-12-15.pd). La CSI raccomanda quindi ai Cantoni di valutare le società di capitali non quotate in borsa come segue:

- al valore reale (capitale proprio secondo il diritto commerciale più le riserve occulte) nell’anno di costituzione e durante la fase di avvio per le società neocostituite, e

- secondo il metodo del valore attivo, non appena sono disponibili risultati dell’esercizio rappresentativi. Secondo questo metodo, il valore aziendale si evince dalla media ponderata tra il valore di rendimento, moltiplicato per due, e il valore reale (il valore di rendimento è determinato in base agli utili realizzati negli anni precedenti).

Le autorità fiscali riconoscono che le società di persone rappresentano un caso particolare. Quest’ultimo viene preso in considerazione, per l’appunto, anche nella circolare 28 della CSI. Nella valutazione di una società con un valore di rendimento inalienabile o difficilmente alienabile e dipendente dalla prestazione di una singola persona, l’autorità fiscale può tenerne conto su richiesta della società ponderando sia il valore di rendimento che il valore reale in base a un coefficiente semplice. Una tale ponderazione può essere applicata soltanto se il valore aggiunto è generato esclusivamente dall’azionista unico o di maggioranza e se l’impresa non impiega altro personale, ad eccezione di qualche collaboratore addetto all’amministrazione e alla logistica (n. marg. 5 del commento relativo alla circolare 28 della CSI). In questo caso, la ponderazione del valore reale passa da un terzo al 50 per cento.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 2C_277/2018 consid. 5.1), occorre considerare il valore di rendimento anche nella valutazione di una società di capitali a carattere personale. In particolare, l’avviamento osta a una mera valutazione secondo il valore reale. Di norma, al momento della vendita la clientela e la reputazione di una società di capitali a carattere personale sono compensate con un sovrapprezzo. Se si esclude il valore di rendimento, i detentori di società di capitali a carattere personale sarebbero privilegiati nel quadro della valutazione della loro sostanza imponibile e in parte tassati al di sotto del valore venale.

Con le regole di valutazione della circolare 28 della CSI, le autorità fiscali cantonali dispongono del margine di manovra necessario per tenere conto delle particolarità del singolo caso. Per contro, una valutazione al valore reale, come richiesto dalla Commissione, comporterebbe sottoimposizioni sistematiche. Il Consiglio federale non è in grado di quantificare le minori entrate per i Cantoni e i Comuni.