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Adeguare gli assegni familiari dei frontalieri al costo della vita italiana e non a quella svizzera

24.3650 · Mozione · 2024-06-13

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Con la presente mozione si chiede che l’ammontare degli assegni familiari per figli residenti all’estero venga adeguato al costo della vita nel Paese dove vivono i figli.

Begründung

Gli assegni familiari in Svizzera sono regolati dall’apposita legge federale (LAFam). Gli importi (200 Fr mensili per l’assegno per figli, 250 Fr per l’assegno di formazione) sono stabiliti nell’articolo 5.

La stragrande maggioranza degli assegni familiari “a destinazione UE” riguarda ovviamente i frontalieri. Rispondendo all’interpellanza 19.3304, il CF scriveva: “Sulla base di un'indagine svolta presso le casse di compensazione per assegni familiari nel 2016, si stima a 130 000 il numero di assegni familiari concernenti l'UE/l'AELS, di cui 120 000 per i frontalieri”. Queste cifre, a seguito dell’esplosione del frontalierato, in particolare in Ticino, sono nel frattempo cresciute in modo significativo.

Il differenziale tra il costo della vita in Ticino e in Italia è importante. Il progressivo rafforzamento del franco nei confronti dell’euro ha inoltre reso la busta paga dei frontalieri sempre più “pesante”, acuendo il divario. Lo stesso discorso vale ovviamente per gli assegni familiari.

I frontalieri non vivono in Svizzera; in particolare, non vi vivono i loro figli. Di conseguenza, gli assegni familiari di pertinenza devono essere commisurati al costo della vita nel Paese di residenza dei figli. Non a quello della Svizzera.

La situazione attuale rappresenta una discriminazione a danno delle famiglie residenti, poiché favorisce i nuclei familiari frontalieri.

L’adeguamento degli assegni familiari al potere d’acquisto era oggetto dell’iniziativa parlamentare Herzog 17.483, la quale correttamente chiedeva che la legge sugli assegni familiari venisse “adeguata affinché gli assegni per i figli e gli assegni di formazione per i figli residenti nell’UE vengano versati in maniera corrispondente al potere d'acquisto, come avviene per l'assicurazione disoccupazione”.

L’iniziativa 17.583 - malgrado le Commissioni della sicurezza sociale e della sanità di entrambe le Camere le avessero dato seguito - venne stralciata dal ruolo nel settembre 2022. La questione tuttavia rimane sul tavolo. La disparità di trattamento si fa sempre più evidente. Va dunque affrontata. Anche perché vi si ravvisa un’importante opportunità di risparmio.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

L’adeguamento degli assegni familiari al potere d’acquisto per i cittadini dell’UE o dell’AELS i cui figli vivono in un Paese dell’UE o dell’AELS viola le norme sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale secondo l’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’UE (ALC; RS 0.142.112.681) e la Convenzione AELS (RS 0.632.31). Con la sentenza pronunciata il 16 giugno 2022 (C-328/20, Commissione c. Austria), la Corte di giustizia dell’UE ha confermato che l’adeguamento delle prestazioni familiari al potere d’acquisto è vietato. Questo è uno dei motivi per cui, nel suo rapporto del 30 settembre 2022, la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale ha tolto dal ruolo l’iniziativa parlamentare Herzog Verena 17.483 «Assegni familiari. Parità di potere d’acquisto».Allo stato attuale, inoltre, gli aventi diritto provenienti dall’Italia, ossia da uno Stato membro dell’UE, non possono essere trattati in modo diverso da quelli di altri Stati membri dell’UE.Un’indicizzazione degli assegni per i figli al potere d’acquisto nell’UE potrebbe essere attuata soltanto denunciando e poi rinegoziando l’ALC, cosa che presumibilmente né l’UE né i suoi Stati membri accetterebbero. Lo stesso varrebbe per la Convenzione AELS. L’adeguamento degli assegni familiari al potere d’acquisto per i figli residenti all’estero, previsto dall’articolo 4 capoverso 3 della legge sugli assegni familiari (RS 836.2), concerne nella prassi determinati salariati che vengono inviati all’estero dal loro datore di lavoro svizzero, rimangono assicurati all’AVS e per i quali gli assegni familiari vengono esportati anche se non è previsto da un accordo internazionale (art. 7 cpv. 2 dell’ordinanza sugli assegni familiari [RS 836.21]). Questa disposizione può essere applicata soltanto nei rapporti con Stati al di fuori dell’UE/AELS.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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