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24.403 · Iniziativa parlamentare · 2024-03-11

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:

Nelle disposizioni di diritto federale relative al diritto fiscale (legge federale sull’imposta federale diretta [LFID; RS 642.11], nella legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [LAID; RS 642.14]) e in eventuali ulteriori atti normativi, il Parlamento è incaricato di prevedere uno scambio automatico di informazioni relative ai conti finanziari nazionali, come già esiste nei rapporti con l’estero. Informazioni in tal senso fornite dalle banche alle autorità fiscali dei Cantoni non sarebbero più punibili (art. 47 cpv. 5 della legge federale sulle banche e le casse di risparmio; RS 952.0).

Begründung

Dal 2017 sono entrate in vigore le basi legali per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (SAI). Lo standard globale per il SAI mira a incrementare la trasparenza fiscale e impedire quindi l’evasione fiscale transfrontaliera. Dall’introduzione del SAI le amministrazioni fiscali cantonali hanno potuto constatare un netto incremento dell’autodenuncia esente da pena; circa 70 miliardi sono stati denunciati esenti da pena (alcuni Cantoni non rendono notala somma totale). Dall’introduzione del SAI ai contribuenti svizzeri sottrattori d’imposta che hanno depositato il proprio patrimonio in banche estere viene chiesto di pagare, mentre quelli con conti svizzeri rimangono indisturbati. Dall’abolizione del segreto bancario gli esperti si aspettano circa 5-10 miliardi di franchi di entrate annue. Lo scambio di dati finanziari a livello nazionale semplificherebbe le procedure di imposizione. Dati finanziari forniti da banche tenute a fornire informazioni non dovrebbero più essere raccolti e dichiarati dai contribuenti. Lo scambio di dati finanziari non abolirebbe del tutto il segreto bancario svizzero. Dati bancari verrebbero inoltrati unicamente alle amministrazioni fiscali cantonali, che a loro volta sono soggette al segreto fiscale. Alla stregua dei dati dichiarati personali, le informazioni verrebbero utilizzate soltanto a fini fiscali e non potrebbero essere inoltrate a terzi senza una base legale. Inoltre, si dovrebbe eliminare la disparità di trattamento dei clienti bancari stranieri con sede all'estero rispetto ai clienti bancari di provenienza svizzera con sede in Svizzera.