24.461 · Iniziativa parlamentare · 2024-09-27
Dipartimento di giustizia e polizia
Nella Commissione del Consiglio nazionale
Wortlaut
La procedura abbreviata prevista dagli articoli 358 e seguenti del Codice di procedura penale (CPP) deve essere semplificata in modo tale che diventi possibile, a seconda delle circostanze, rinunciare a determinate fasi procedurali, quali ad esempio lo svolgimento di un dibattimento di primo grado ai sensi dell’articolo 361 capoverso 1 CPP.
Begründung
L’articolo 358 capoverso 1 stabilisce che fintanto che non sia promossa l’accusa, l’imputato che ammette i fatti essenziali ai fini dell’apprezzamento giuridico e riconosce quanto meno nella sostanza le pretese civili può chiedere al pubblico ministero che si proceda con rito abbreviato. L’obiettivo è quello di assicurare una migliore economia processuale nei casi di ammessa colpevolezza e quindi chiari. È tuttavia possibile procedere con rito abbreviato soltanto ad istanza dell’imputato in modo da garantire la tutela dei suoi diritti. Inoltre, la decisione compete in ogni caso al tribunale di primo grado.
Nella sua forma attuale, la procedura abbreviata comporta una serie di ostacoli all’economia processuale, si pensi ad esempio all’obbligo di svolgere fisicamente un dibattimento davanti al tribunale di primo grado. Di fatto, questi dibattimenti si rivelano spesso una perdita di tempo e generano costi sia per le parti che per lo Stato. È sicuramente opportuno che la competenza in materia decisionale o di approvazione spetti al tribunale di primo grado. Quest’ultimo dovrebbe tuttavia poter decidere anche senza svolgere un dibattimento, il che al momento risulta impossibile.