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25.069 · Oggetto del Consiglio federale · 2025-08-20

Dipartimento dell'interno

Nella Commissione del Consiglio degli Stati

Zusammenfassung

Messaggio del 20 agosto 2025 concernente la modifica della legge sulle epidemie

Ausgangslage

Comunicato stampa del Consiglio federale del 20.08.2025

Revisione della legge sulle epidemie per migliorare la gestione delle crisi sanitarie

Il Consiglio federale intende proteggere meglio la salute della popolazione da future pandemie. Propone quindi una modifica della legge sulle epidemie (LEp) nell’intento di ottimizzare la collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni e lottare contro le minacce rappresentate dalle malattie trasmissibili o dalle resistenze agli antibiotici. In particolare sarà precisata la ripartizione delle competenze tra i vari livelli statali. Il Consiglio federale ha trasmesso il relativo messaggio al Parlamento nella seduta del 20 agosto 2025.

Durante la pandemia di COVID-19, la LEp si è dimostrata nel complesso un valido strumento. È tuttavia necessario intervenire in alcuni ambiti per migliorare la prevenzione e la gestione delle crisi sanitarie future. La revisione della LEp si prefigge di proteggere meglio la popolazione dalle malattie trasmissibili, ma anche di lottare contro le resistenze agli antibiotici. Tiene conto dei pareri espressi da numerosi attori nel corso della procedura di consultazione e dei risultati di diverse valutazioni svolte sulla gestione della pandemia di COVID-19.

Chiarire la ripartizione delle competenze

Il nuovo disciplinamento chiarisce la ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni in caso di rischio specifico per la salute pubblica dovuto a una malattia trasmissibile. Li obbliga inoltre a prepararsi alle crisi sanitarie, in particolare predisponendo piani di gestione di crisi, tra cui il Piano pandemico nazionale, che fornisce una visione d’insieme delle misure con cui la Svizzera può prepararsi a una situazione pandemica e gestirla. D’ora in poi, prima di dichiarare una situazione particolare, il Consiglio federale dovrà consultare il Parlamento e i Cantoni, che rimangono i principali responsabili di imporre restrizioni, quali eventuali divieti di svolgere manifestazioni in caso di crisi. Se si rivelerà necessario, la Confederazione avrà tuttavia la competenza di ordinare misure su scala nazionale, come l’obbligo di indossare la mascherina sui trasporti pubblici.

Il disegno prevede altresì che i Cantoni dovranno facilitare l’accesso alla vaccinazione, in particolare nelle farmacie. La Confederazione potrà utilizzare i dati anonimizzati degli assicuratori-malattie per elaborare e attuare provvedimenti di vaccinazione e verificarne l’efficacia. Nella LEp sarà inoltre integrata una parte della legge COVID-19, segnatamente per quanto riguarda gli aiuti finanziari all’economia quando subisce pesanti perdite indotte dai provvedimenti adottati nella situazione particolare o straordinaria.

Rafforzare la sorveglianza

La pandemia di COVID-19 ha messo in luce l’importanza dei sistemi che consentono di valutare rapidamente la situazione epidemiologica e di predisporre tempestivamente provvedimenti adeguati. Il nuovo disciplinamento prevede la digitalizzazione, una migliore interconnessione e il rafforzamento dei sistemi e dei metodi di sorveglianza delle malattie trasmissibili, come il sistema nazionale di dichiarazione, il monitoraggio delle acque reflue e il sequenziamento genetico di alcuni agenti patogeni. Rafforzare i sistemi di sorveglianza a livello nazionale permetterà di identificare più rapidamente le nuove minacce e di valutare meglio l’impatto delle misure adottate dai Cantoni o dalla Confederazione.

Assicurare l’approvvigionamento con materiale medico importante

Il materiale medico, come i vaccini, le mascherine igieniche e di protezione delle vie respiratorie, le siringhe o i dispositivi di protezione, è essenziale per lottare contro le epidemie. In linea di principio l’approvvigionamento compete ai Cantoni e al settore privato, tuttavia la revisione precisa ed estende la competenza sussidiaria del Consiglio federale in materia. Il disegno prevede che il Consiglio federale possa far produrre direttamente materiale medico importante qualora i Cantoni o il settore privato non siano in grado di farlo. In caso di rischio specifico per la salute pubblica, le istituzioni sanitarie dovranno notificare le loro scorte di materiale medico importante e le capacità di posti letto ospedalieri, nonché costituire riserve, per esempio di mascherine. La revisione della legge prevede anche di ottimizzare il finanziamento dei vaccini, dei test e dei medicamenti acquistati dalla Confederazione semplificandone le regole e ampliandone le possibilità.

Lottare contro le resistenze agli antibiotici

Il numero crescente di agenti patogeni resistenti agli antibiotici rappresenta un’ulteriore minaccia per la salute pubblica. La revisione parziale della legge prevede quindi di introdurre nuove misure per lottare contro le resistenze agli antibiotici e prevenire le infezioni associate alle cure (infezioni nosocomiali). La messa a disposizione di antibiotici sarà incoraggiata da incentivi finanziari per promuovere lo sviluppo di nuovi antibiotici e la ricerca in materia e garantirne la disponibilità in Svizzera. Sarà rafforzato anche l’approccio One Health, che riconosce l’interdipendenza tra la salute umana, animale e vegetale e l’ambiente.

Verhandlungen

Comunicato stampa della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati del 18.11.2025

Per essere in grado di reagire in modo più efficace e coordinato in caso di una futura pandemia, la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati (CSSS-S) ha deciso di entrare in materia sul progetto di revisione della legge sulle epidemie, presentato dal Consiglio federale. Inoltre la Commissione intende regolamentare più chiaramente le cure prestate dai familiari.

Con 10 voti contro 2 la Commissione ha deciso di entrare in materia sul progetto di revisione della legge sulle epidemie(25.069). Con questa revisione, il Consiglio federale mette in pratica gli insegnamenti tratti dalla pandemia di COVID-19 e intende migliorare il modo in cui la Svizzera gestirà le future crisi sanitarie. Il progetto implementa raccomandazioni espresse dalle Commissioni della gestione (CdG) delle Camere federali e da valutazioni esterne, intende ottimizzare la collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni in caso di crisi e si prefigge di lottare efficacemente contro le minacce derivanti dalle malattie trasmissibili e da agenti patogeni resistenti agli antibiotici. In particolare è anche chiarita la ripartizione delle competenze tra tutti i livelli statali.

La Commissione ritiene che sia fondamentale analizzare la pandemia di COVID-19 in modo completo e sottolinea che la revisione della legge sulle epidemie rappresenta solo una parte di tale processo. Il Parlamento, la Confederazione, i Cantoni e anche terzi hanno già svolto analisi approfondite sulla gestione della pandemia di COVID-19 da parte della Svizzera. Inoltre, è attualmente in corso il secondo programma di ricerca nazionale del Fondo nazionale svizzero incentrato sulla pandemia. La Commissione evidenzia anche che la revisione non cambia le attuali regole restrittive riguardanti l’obbligo di vaccinazione. La collaborazione internazionale sarà rafforzata, senza tuttavia assegnare ulteriori competenze a istituzioni internazionali quali l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

All’inizio delle sue deliberazioni, la Commissione ha svolto audizioni approfondite per conoscere le opinioni dei Cantoni, dei partner sociali nonché di attori della sanità pubblica e del mondo scientifico. Ha quindi chiesto diversi chiarimenti all’Amministrazione e procederà alle deliberazioni di dettaglio nel prossimo trimestre.

Comunicato stampa della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati del 27.01.2026

Dopo essere entrata in materia con 10 voti contro 2 sulla revisione parziale della legge sulle epidemie (25.069) nel corso della seduta precedente, la Commissione ha respinto una proposta di rinvio al Consiglio federale con 9 voti contro 3 e ha quindi dato inizio alla deliberazione di dettaglio. Presa visione del corapporto delle Commissioni della gestione (CdG), ha rilevato con soddisfazione che il Consiglio federale ha attuato buona parte delle raccomandazioni formulate a seguito dell’ispezione condotta dalle CdG in relazione alla pandemia di COVID-19. Ha inoltre sottolineato come, in attuazione dell’iv. pa. CIP-N «Migliorare la capacità d'intervento del Parlamento in situazioni di crisi» (20.437), siano già stati adottati gli atti normativi che rafforzano il coinvolgimento del Parlamento in tali situazioni.

La Commissione ha discusso i principi della legge sulle epidemie e l’ottimizzazione del modello a tre livelli da questa previsto, decidendo di apportare alcune modifiche. In particolare propone all’unanimità di precisare espressamente all’articolo 2 capoverso 3 lettera b che l’impatto sulla società e sull’economia dei provvedimenti della Confederazione e dei Cantoni deve essere limitato il più possibile quanto a intensità e a durata. Con 9 voti contro 0 e 1 astensione propone inoltre che per dare luogo a una situazione di particolare pericolo per la salute pubblica deve essere dato un rischio «molto» elevato di contagio da un determinato agente patogeno o di propagazione di tale agente oppure la frequenza e la gravità dei casi di malattia nonché la mortalità da infezione causati da tale agente devono essere «molto» elevati (art. 5a cpv. 1). La Commissione propone poi senza controproposte di migliorare la leggibilità dell’articolo 6 lettera b e di precisare espressamente che per dichiarare la situazione particolare il Consiglio federale deve accertare che la situazione sanitaria d’emergenza ravvisata dall’OMS si applica anche alla Svizzera. Propone quindi di inserire nell’articolo sulla prescrizione di provvedimenti (art. 6c, nuovi cpv. 3 e 4) una disposizione sui preparativi in vista del versamento di aiuti finanziari alle imprese (con 9 voti contro 0 e 1 astensione) e una disposizione sul coinvolgimento delle parti sociali e dei settori direttamente colpiti (all’unanimità).

La Commissione ha infine incaricato l’Amministrazione di approfondire il tema dell’obbligo vaccinale. Proseguirà l’esame nel corso di una prossima seduta.

Comunicato stampa della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati del 01.04.2026

Dopo aver preso le prime decisioni riguardanti la revisione parziale della legge sulle epidemie (25.069) lo scorso gennaio (cfr. comunicato stampa del 27 gennaio 2026), la CSSS-S ha proseguito la deliberazione di dettaglio approfondendo in particolare il tema dell’obbligo vaccinale. Il diritto vigente prevede già che, nella situazione particolare o straordinaria, il Consiglio federale possa dichiarare obbligatorie le vaccinazioni per i gruppi di popolazione a rischio, per le persone particolarmente esposte e per quelle che esercitano determinate attività (art 6 cpv. 2 lett. d). Anche ai Cantoni è attribuita questa facoltà se esite un pericolo considerevole (art. 22). Queste due disposizioni rimangono invariate nell’attuale revisione parziale. Tuttavia, sulla base degli approfondimenti svolti dall’Amministrazione, la Commissione intende ora precisare nella legge la norma riguardante un eventuale obbligo vaccinale e ha quindi deciso, all’unanimità, di completare l’articolo 22 in modo tale che l’obbligo vaccinale possa essere ordinato soltanto se provvedimenti meno incisivi non sono sufficienti o idonei (cpv. 2). Questo principio è già valido oggi, ma l’obiettivo è quello di sancirlo esplicitamente nella legge. Sempre all’unanimità la Commissione intende precisare che l’obbligo vaccinale deve essere limitato nel tempo e che devono essere previste eccezioni per le persone che, per motivi medici, non possono farsi vaccinare (cpv. 3). La Commissione vuole inoltre precisare che la vaccinazione non può essere imposta con forme di coercizione fisica (cpv. 4). Iscrivendo nella legge questi elementi attualmente menzionati all’articolo 38 dell’ordinanza sulle epidemie, la Commissione intende disciplinare in modo più trasparente i limiti dell’obbligo vaccinale. Con 8 voti contro 5 la CSSS-S propone inoltre che l’inosservanza dell’obbligo vaccinale non possa avere conseguenze penali, né a livello federale né a livello cantonale. In caso di mancato rispetto dell’obbligo vaccinale rimangono possibili, tra l’altro, provvedimenti nei confronti di singole persone secondo l’articolo 30 e seguenti LEp, come l’obbligo d’indossare la mascherina o conseguenze a livello di diritto del personale, ad esempio l’assegnazione temporanea a un’altra attività che non comporti il contatto con persone vulnerabili.

Con 12 voti contro 0 e 1 astensione la Commissione propone inoltre di iscrivere nella legge il coinvolgimento delle associazioni dei fornitori di prestazioni nella preparazione di una situazione particolare (art. 6a cpv. 3). Secondo la Commissione, i Cantoni devono garantire l’organizzazione e il finanziamento a lungo termine delle capacità di riserva a livello d’infrastruttura e di personale per far fronte a situazioni di acuto sovraccarico negli ospedali causate da epidemie (art. 8 cpv. 1, 6 voti contro 5 e 2 astensioni). La Commissione vuole che in futuro le organizzazioni nazionali delle professioni sanitarie siano coinvolte nell’elaborazione dei piani pandemici (art. 8 cpv. 1, 12 voti contro 0 e 1 astensione). All’unanimità propone inoltre di completare il progetto in modo che la Confederazione e i Cantoni debbano adottare i provvedimenti preparatori avvalendosi di consulenze mediche e specialistiche e coinvolgendo le strutture di assistenza (art. 8 cpv. 8). Sempre all’unanimità, la Commissione ha deciso di precisare che l’obbligo di collaborazione di cui all’articolo 11 capoverso 3 si applica in generale alla sorveglianza ambientale delle malattie trasmissibili e non soltanto alla sorveglianza delle acque di scarico.

In vista della prosecuzione dell’esame in una delle sue prossime sedute, la Commissione ha incaricato l’Amministrazione di procedere tra l’altro ad accertamenti sugli aiuti finanziari previsti.

Comunicato stampa della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati del 26.06.2026

La Confederazione e i Cantoni dovrebbero farsi carico delle perdite di guadagno subite dalle imprese e dai lavoratori indipendenti a seguito dell’adozione di misure di lotta contro la pandemia. Al termine delle sue deliberazioni sulla legge sulle epidemie, la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati (CSSS-S) trae così insegnamento dalla pandemia di COVID-19. Essa ribadisce inoltre che i Cantoni devono garantire le capacità degli ospedali e assumere le spese per i provvedimenti necessari a tal fine.
Nella votazione sul complesso, la Commissione ha approvato all’unanimità la revisione parziale della legge sulle epidemie (25.069). Sulla base delle esperienze maturate durante la pandemia di COVID-19, la Svizzera sarà così meglio preparata a future crisi sanitarie. Già nel novembre 2025, la CSSS-S aveva deciso di entrare in materia sul progetto con 10 voti contro 2 (v. comunicato stampa del 18 novembre 2025). Nelle sedute di gennaio e marzo 2026, la Commissione aveva poi apportato diverse precisazioni di contenuto (v. comunicati stampa del 27 gennaio 2026 e del 1° aprile 2026). Nella fase conclusiva della deliberazione di dettaglio, la CSSS-S si è ora occupata in particolare della questione relativa agli aiuti finanziari alle imprese in relazione all’adozione di misure di lotta contro la pandemia. Con 10 voti contro 2, propone di prevedere – in aggiunta ai crediti bancari garantiti proposti dal Consiglio federale per assicurare la liquidità – un obbligo di indennizzo per i costi correnti non coperti e le perdite di guadagno delle imprese e dei lavoratori indipendenti (art. 70a segg.). Questi contributi a fondo perso dovranno essere versati dopo un periodo di attesa di 30 giorni e finanziati principalmente dall’autorità responsabile dell’emanazione dei provvedimenti. L’intento della Commissione è garantire che la collettività indennizzi integralmente le imprese per le restrizioni subite senza colpa a tutela della salute pubblica, trattandosi di misure volte al beneficio comune.

La Commissione propone inoltre, senza controproposte, che il monitoraggio vaccinale si basi in primo luogo sui dati di fatturazione degli assicuratori-malattie (art. 24). Con 9 voti favorevoli e 3 astensioni, la CSSS-S intende invece rinunciare a menzionare esplicitamente il telelavoro tra i provvedimenti di protezione dei lavoratori particolarmente a rischio, poiché in molti settori economici il lavoro da casa non è attuabile (art. 40b cpv. 2). Propone altresì, di attenuare l’articolo 41 relativo alla limitazione dell’entrata e dell’uscita dal Paese. In particolare, il Consiglio federale dovrebbe poter emanare prescrizioni sul traffico internazionale di viaggiatori soltanto in caso di particolare pericolo per la salute pubblica (cpv. 1; 8 voti contro 3 e 2 astensioni) e, invece di imporre divieti di entrata, dovrebbe poter prevedere unicamente un obbligo di test esteso per le persone provenienti da una zona a rischio (cpv. 3; 8 voti contro 5). Infine, con 8 voti e 3 astensioni, la Commissione auspica che i Cantoni assumano le spese per i provvedimenti volti a garantire le capacità negli ospedali e in altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario (art. 71 nuova lett. c). Con 6 voti contro 6, 1 astensione e il voto decisivo del presidente, la CSSS-S ha invece respinto una riduzione dell’elenco dei dati registrati nel sistema nazionale d’informazione «Entrata», in quanto questi ultimi potrebbero rivelarsi importanti per il tracciamento delle infezioni (art. 60b cpv. 2).

Nella votazione sul complesso, la Commissione ha approvato con 11 voti e 1 astensione il limite di spesa richiesto dal Consiglio federale nel disegno 2, destinato ai contributi a programmi di organizzazioni internazionali e a istituzioni internazionali per la protezione dalle malattie trasmissibili. Sempre nella votazione sul complesso, la CSSS-S ha approvato all’unanimità il credito d’impegno nel disegno 3 relativo ad aiuti finanziari destinati allo sviluppo di antimicrobici.

All’inizio delle sue deliberazioni, la Commissione si era fatta illustrare i principali risultati del programma nazionale di ricerca PNR 80 «Covid-19 e società». L’oggetto è ora pronto per l’esame da parte del Consiglio degli Stati.

Informazioni

Segreteria della Commissione della sicurezza sociale e della sanità (CSSS)

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