Significativo aumento della compensazione finanziaria della Confederazione alle strade cantonali sugli assi di transito internazionali
25.3040 · Mozione · 2025-03-04
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare l’ordinanza concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale (OUMin, art. 18 Strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche), e più precisamente la ponderazione applicata alle strade principali secondo l’allegato 3 in modo tale da destinare ai tratti cantonali lungo gli assi di transito internazionali che assorbono un’abbondante quota di flussi veicolari di attraversamento contributi nettamente più elevati per provvedere alla maggiore manutenzione. A tal fine devono essere messe a disposizione ulteriori risorse del Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato (FOSTRA).
Begründung
Nei mesi estivi le strade cantonali lungo le principali direttrici stradali internazionali, in particolare nei Cantoni di Uri, Ticino, Grigioni e Vallese, svolgono spesso una funzione di ridondanza per la rete viaria nazionale, fungendo da percorsi alternativi. Tali arterie cantonali convogliano quindi una parte considerevole del traffico di transito internazionale, gestito sulle strade nazionali, che sono di competenza federale.
L’impatto eccessivo sulla viabilità cantonale comporta non solo enormi disagi per i residenti, ma anche un’usura sproporzionata dell’infrastruttura stradale, i cui elevati costi di manutenzione pongono grandi sfide finanziarie ai Cantoni interessati e costituiscono un ulteriore onere fiscale per la popolazione.
I contributi stabiliti dall’OUMin per queste strade principali nelle regioni di montagna (art. 18) devono pertanto essere aumentati in modo significativo, stanziando fondi supplementari dal FOSTRA, al fine di ridurre sensibilmente il peso finanziario dei Cantoni coinvolti.
La forte sollecitazione delle strade cantonali legata al traffico di transito oggi non era prevedibile quando fu redatta l’OUMin. Un adeguamento della normativa è quindi giustificato, anzi si impone a pieno titolo.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
In conformità all’articolo 14 della legge federale concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin; RS 725.116.2), le regioni di montagna ricevono fondi supplementari provenienti dal finanziamento speciale per il traffico stradale. Inoltre, la percentuale della tassa sul traffico pesante destinata ai Cantoni di montagna è superiore a quella degli altri Cantoni, con il 13,5% dell’importo totale riservato esclusivamente alle regioni montane e periferiche in virtù dell’articolo 87 dell’ordinanza sul traffico pesante (OTTP; RS 641.811). Infine, tutti i Cantoni beneficiano anche di sovvenzioni per il finanziamento di misure non tecniche, calcolate in base ai rispettivi costi stradali. Peraltro, le sfide legate al riversamento del traffico autostradale verso la rete viaria locale non si limitano alle regioni montane: la problematica è quotidiana anche per diversi Comuni e agglomerati dell’Altopiano. Il Collegio ritiene pertanto che gli attuali contributi federali ai costi stradali dei Cantoni tengano adeguatamente conto delle caratteristiche specifiche delle singole reti cantonali in modo da garantire una distribuzione equa. Ritiene inoltre che le limitate risorse finanziarie della Confederazione e del FOSTRA non consentano attualmente di aumentare l’importo totale destinato al finanziamento della viabilità cantonale.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.