25.305 · Iniziativa cantonale · 2025-03-26
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Nella Commissione del Consiglio nazionale
Wortlaut
Fondandosi sull’articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il Consiglio di Stato del Cantone di Berna presenta la seguente iniziativa:
Modifica della legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (Legge sull’agricoltura, LAgr; RS 910.1):
Art. 164a Obbligo di comunicazione relativo alle forniture di sostanze nutritive
Stralciare
Art. 164b Obbligo di comunicazione relativo a prodotti fitosanitari
Aggiunta al capoverso 1
Chiunque mette in commercio prodotti fitosanitari è tenuto a comunicare alla Confederazione i pertinenti dati. Va indicato lo scopo d’impiego da parte degli utilizzatori professionali o commerciali, nonché da parte degli enti pubblici.
Art. 165fbis Sistema d’informazione centrale sull’impiego sull’immissione in commercio di prodotti fitosanitari
Adeguamento del capoverso 1
La Confederazione gestisce un sistema d’informazione centrale per registrare l’impiegol’immissione in commercio di prodotti fitosanitari.
Adeguamento del capoverso 2 e nuove lettere a–e
Chiunque impiega prodotti fitosanitari per scopi professionali o commerciali ne registra nel sistema d’informazione l’impiego. Chiunque immette in commercio prodotti fitosanitari registra nel sistema d’informazione lo scopo d’impiego previsto da parte degli utilizzatori professionali o commerciali, nonché da parte degli enti pubblici. Sono previsti i seguenti scopi d’impiego:
a. selvicoltura;
b. agricoltura;
c. orticoltura;
d. enti pubblici;
e. altri impieghi.
Adeguamento del capoverso 3 lettere a, c, d.
Nell’ambito dei loro compiti legali, i servizi e le persone seguenti possono accedere in linea ai dati del sistema d’informazione:
a. i servizi federali interessati, per sostenere l’esecuzione nel loro rispettivo ambito di competenza; l’Ufficio federale dell’agricoltura;
b. le autorità cantonali di esecuzione e i servizi da esse incaricati di effettuare controlli, per l’adempimento dei compiti nel loro rispettivo ambito di competenza;
c. la persona che impiega immette in commercio i prodotti, ai dati che la concernono;
d. i terzi autorizzati dalla persona che impiega immette in commercio i prodotti.
Begründung
Nel 2021, con l’iniziativa parlamentare 19.475, il Parlamento ha deciso di introdurre un obbligo di comunicazione per il commercio e l’uso di prodotti fitosanitari e per il commercio di sostanze nutritive. L’obbligo di comunicazione mira a creare trasparenza sui flussi di sostanze nelle singole regioni e nei diversi settori. Oltre che nell’agricoltura, è quindi stato esteso a tutti gli altri ambiti d’utilizzazione professionale di prodotti fitosanitari, ad esempio orticoltura, selvicoltura o enti pubblici. digiFLUX è la piattaforma online prevista dall’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) per l’attuazione pratica dell’obbligo di comunicazione.
L’obbligo di comunicazione per il commercio di prodotti fitosanitari e sostanze nutritive entrerà in vigore il 1° gennaio 2026. L’introduzione di tale obbligo per i prodotti fitosanitari per scopi professionali è prevista per il 1° gennaio 2027. L’introduzione è già stata rinviata a causa dell’elevata complessità e dell’enorme onere amministrativo per l’Amministrazione federale e i settori coinvolti. Lo scadenzario presentato all’inizio del progetto non può essere rispettato e sono quindi da attendere nuovi rinvii.
Nel frattempo, è emerso che la configurazione di digiFLUX prevista dall’UFAG va ben oltre l’obiettivo iniziale: per attuare l’obbligo di comunicazione per prodotti fitosanitari, l’UFAG prevede che, ogni prodotto fitosanitario utilizzato (compresi i prodotti per la concia delle sementi e gli organismi ausiliari) sia registrato in digiFLUX in modo preciso per parcella e con georeferenziazione. Questo comporterebbe un enorme onere amministrativo e costi aggiuntivi per tutti gli utilizzatori professionali senza il benché minimo valore aggiunto ecologico. L’obbligo di documentare, già attuato oggi nell’agricoltura, in molte aziende dovrebbe in futuro essere adempiuto due volte. La registrazione georeferenziata fino al livello di parcella/luogo di utilizzazione non è quindi attuabile e va semplificata. Per garantire la tracciabilità dei prodotti fitosanitari senza aumentare al contempo l’onere amministrativo per l’agricoltura, l’industria e il settore pubblico, sarebbe sufficiente una dichiarazione sullo scopo dell’impiego (orticoltura, selvicoltura, enti pubblici, agricoltura) al momento dell’immissione in commercio. Di conseguenza, gli articoli 164b e 165fbis LAgr devono essere adeguati.
Il previsto obbligo di comunicazione relativo alle forniture di sostanze nutritive comporterebbe in futuro la registrazione in digiFLUX di tutte le forniture di foraggio concentrato, concimi minerali, concimi aziendali e concimi riciclati. Per i fornitori di concimi minerali e foraggio concentrato, l’obbligo di comunicazione implica un enorme aumento del carico di lavoro. Per molte aziende (aziende commerciali, mulini per cereali, birrifici, ecc.), l’automazione delle comunicazioni tramite interfacce non sarà tecnicamente fattibile o comporterà costi enormi. La fornitura di foraggio concentrato e concimi minerali deve quindi essere esentata dall’obbligo di comunicazione. Di conseguenza, l’articolo 164a LAgr deve essere stralciato. L’obbligo di comunicazione già esistente e consolidato per i concimi aziendali e i concimi riciclati va mantenuto.