25.3385 · Interpellanza · 2025-03-21
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il 1° febbraio 2020 è entrata in vigore la nuova legge sulle professioni sanitarie, il cui periodo transitorio previsto è scaduto il 1° febbraio 2025: da questa data tutti i titolari di un diploma estero che esercitano la professione di osteopata devono aver ottenuto il riconoscimento della CRS. Nonostante i requisiti stabiliti dalla legge, alcuni Cantoni richiedono tale riconoscimento anche per i professionisti assunti. Fino al 2023 in tutta la Svizzera erano disponibili solo 25 posti di studio a Friburgo, nessuno nella Svizzera tedesca. Quest’ultima ha quindi più problemi rispetto alla Svizzera francese. Tutti coloro che hanno conseguito il titolo dopo il 2018 non hanno avuto la possibilità di accedere all’esame della CDS. Lo stesso vale per gli studenti a tempo parziale, quindi il Tribunale federale è intervenuto in loro favore. Tuttavia, a quel punto i posti disponibili per svolgere l’esame per ottenere il riconoscimento della CDS erano esauriti.Nel 2020 la Confederazione ha delegato il riconoscimento delle formazioni alla CRS, la quale però sembra sistematicamente non riconoscere determinati diplomi. Il TAF ha stabilito in diverse sentenze che la CRS non ha nemmeno esaminato le domande, il che costituisce un diniego di giustizia.Inoltre, per emettere una sentenza il TAF ha impiegato fino a cinque anni. In una decisione di principio e in altre decisioni ha stabilito che la CRS avrebbe dovuto esaminare le domande, pertanto queste ultime vengono ora rimandate tutte alla CRS. Cinque anni persi. Moltissimi osteopati hanno atteso la sentenza di principio per evitare ulteriori costi e oneri. Eppure, ad oggi non esistono corsi di formazione continua, altri corsi o passerelle per adempiere alle eventuali condizioni della CRS. Mission impossible.
Begründung
- Cosa ha fatto concretamente la SEFRI negli ultimi cinque anni per vigilare sulla CRS?- È vero che non esiste nessun verbale delle riunioni tra la SEFRI e la CRS?- Come interviene il Consiglio federale quando un servizio incaricato compie sistematicamente, secondo il TAF, un diniego di giustizia e nel corso di cinque anni non esamina nemmeno a livello materiale le domande di riconoscimento di determinati istituti di formazione (cfr. decisione del TAF B-1175/2024)?- Cosa avrebbero dovuto fare gli osteopati della Svizzera tedesca negli ultimi cinque anni dato che non ci sono stati corsi di formazione, né altri corsi o passerelle nella Svizzera tedesca e il TAF ha avuto bisogno di cinque anni per prendere la decisione di principio?- Qual è l’opinione del Consiglio federale in merito all’eventuale organizzazione di un esame d’ammissione da parte dell’Oml MA (Organizzazione del mondo del lavoro della medicina alternativa svizzera)?
Stellungnahme des Bundesrates
In conformità con le disposizioni transitorie dell’articolo 34 capoverso 2 della legge federale sulle professioni sanitarie (LPSan , RS 811.21), chi prima dell’entrata in vigore della LPSan non necessitava, secondo il diritto cantonale, di un’autorizzazione all’esercizio della professione sanitaria sotto la propria responsabilità professionale deve disporre dell’autorizzazione entro al massimo cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge (ossia entro al massimo il 1° febbraio 2025) per poter continuare l’esercizio della professione di osteopata sotto la propria responsabilità professionale. L’esercizio di questa professione era già regolamentato nella maggior parte dei Cantoni prima dell’entrata in vigore della LPSan.
Secondo l’Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie(ORPSan, RS 811.214), l’autorità competente per il riconoscimento dei titoli di studio esteri è la Croce Rossa Svizzera (CRS). La SEFRI intrattiene uno scambio regolare con la CRS e, in particolare, garantisce che i procedimenti rispecchino il mandato e che la situazione finanziaria del dipartimento Riconoscimento della CRS sia sana, in modo da assicurare la continuità delle prestazioni. Inoltre, esamina il rapporto annuale della CRS. Tuttavia, non garantisce il monitoraggio giudiziario della CRS; il compito spetta infatti al Tribunale amministrativo federale (TAF).
Il Consiglio federale non ha riscontrato nessun diniego di giustizia. Per il momento, il TAF ha respinto più ricorsi di quanti ne abbia accolti. Il numero di domande di riconoscimento presentate è aumentato solo a partire dal 2021 circa, eppure i termini transitori della LPSan sono noti almeno dal 2016. Solo da allora la CRS ha affrontato situazioni molto complesse legate alla struttura organizzativa di alcune istituzioni di formazione estere. Per questo motivo, in alcuni casi, le tempistiche di esame delle domande di riconoscimento sono state più lunghe. Inoltre, lo status, talvolta nebbioso, dell’osteopatia nello Stato in cui è stata acquisita la formazione estera ha richiesto numerose ricerche che la CRS ha dovuto condurre per effetto della giurisprudenza del TAF.
L’offerta di formazione, anche in osteopatia, così come la messa a disposizione di posti di formazione rientrano nella competenza e nell’autonomia dei Cantoni. L’introduzione di una serie di misure di compensazione in parallelo ai corsi ordinari è molto complessa e costosa. Oggi esiste un nuovo ciclo di studi a Zurigo che contribuisce ad aumentare il numero di osteopati, sia per coloro che desiderano formarsi in Svizzera sia per i titolari di un diploma estero che devono adempiere misure di compensazione. Dalle cifre attuali non risulta una carenza di personale qualificato in osteopatia, fatta eccezione forse per i Cantoni di Zugo e di Zurigo.
La LPSan, adottata dal Parlamento, richiede un master in osteopatia per esercitare la professione sanitaria sotto la propria responsabilità professionale. Il Parlamento non ha previsto condizioni d’accesso alternative. Inoltre, l’ammissione allo studio di master presuppone un diploma di bachelor (art. 7, Ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie sul coordinamento dell’insegnamento nelle scuole universitarie svizzere, RS 414.205.1).
L’esame professionale superiore di naturopata apre la strada verso un’altra professione soggetta ad altre modalità d’esercizio stabilite dal diritto cantonale.