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25.4597 · Mozione · 2025-12-17

Dipartimento dell'interno

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una proposta di modifica legislativa affinché sia possibile, almeno per un determinato numero di anni, applicare ai cittadini stranieri premi di cassa malati più elevati, limitandone contemporaneamente l’accesso ai sussidi RIPAM di riduzione del premio, in modo da ottenere uno sgravio anche a questa voce.

Begründung

I cittadini stranieri che si trasferiscono in Svizzera ottengono da subito l’accesso illimitato alle prestazioni del nostro sistema sanitario, malgrado non abbiano contribuito a finanziarlo. Di conseguenza, la spesa coperta dagli assicuratori malattia aumenta a causa dell’immigrazione e, con essa, i premi.


Anche ammettendo che l’età media degli immigrati sia di 30 anni, un cittadino svizzero che ha sempre vissuto nel nostro Paese ha mediamente pagato, in quel lasso di tempo, circa 70 000 franchi di premi. Lo scorso anno il saldo migratorio in Svizzera (arrivi meno partenze) è stato di circa 84 000 persone. Di conseguenza, secondo il calcolo approssimativo sopra indicato, al sistema sanitario elvetico mancano quasi 6 miliardi di franchi.

Il tema acquista importanza in un contesto di crescente pressione migratoria. Qualora il nuovo accordo con l’UE venisse sottoscritto, si prevede una significativa crescita dell’immigrazione dall’Unione europea, che – tra le varie conseguenze negative – andrebbe ad aggravare ulteriormente i costi a carico del sistema sanitario svizzero.

Affinché questo aggravio non pesi interamente sui residenti, è dunque necessario creare la base legale che consenta, almeno per un determinato periodo di tempo, di applicare ai cittadini stranieri da poco arrivati in Svizzera premi di cassa malati più elevati, limitando contestualmente anche il loro accesso ai sussidi RIPAM. Ciò con l’obiettivo non solo di evitare un travaso di costi, ma anche di alleggerire l’onere che i Cantoni devono fronteggiare a causa di tali sussidi.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Nel sistema dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS), il criterio della nazionalità non è determinante. Introdurlo costituirebbe un radicale cambiamento di paradigma e comporterebbe una disparità di trattamento. Gli assicurati di nazionalità straniera che si stabiliscono in Svizzera dovrebbero pagare premi più elevati e non beneficerebbero delle relative riduzioni, almeno per un certo numero di anni, mentre i bambini nati in Svizzera, gli assicurati con doppia nazionalità e gli assicurati di nazionalità svizzera che, dopo aver vissuto tutta la vita all’estero, si stabiliscono in Svizzera non sarebbero soggetti a questo disciplinamento, benché non abbiano contribuito in misura maggiore al finanziamento dell’AOMS. Una situazione del genere violerebbe non soltanto l’articolo 8 della Costituzione federale (RS 101), ma anche il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale applicabile in Svizzera conformemente all’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681) e alla Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS; RS 0.632.31), poiché il disciplinamento previsto sarebbe contrario al principio della parità di trattamento. In base a questo principio, le persone beneficiarie ai sensi del regolamento europeo hanno gli stessi diritti dei cittadini del Paese in cui sono assicurati. Un disciplinamento come quello proposto potrebbe porre problemi anche sotto il profilo degli impegni internazionali della Svizzera derivanti in particolare dal Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (RS 0.103.1; di seguito denominato Patto I ONU). Ratificandolo, la Svizzera si è impegnata a riconoscere il diritto di ogni individuo alla sicurezza sociale, ivi comprese le assicurazioni sociali (art. 9 in combinato disposto con l’art. 2 cpv. 2 del Patto I ONU). Questo comprende il diritto di accedere all’assistenza sanitaria senza alcuna discriminazione fondata, in particolare, sull’origine nazionale. Inoltre, limitare temporaneamente l’accesso alle riduzioni dei premi è contrario allo scopo degli articoli 65, 65a e 66a della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10). Secondo l’autore della mozione, le spese coperte dall’AOMS aumentano a causa dell’immigrazione. In realtà, dal rapporto «Coûts à la charge de l’assurance obligatoire des soins selon la nationalité des assurés», pubblicato nel giugno del 2025 dall’Ufficio federale di statistica (disponibile in francese e tedesco su www.statistica.admin.ch > Statistiche > Salute > Costi, finanziamento > Pubblicazioni), emerge che i costi netti a carico dell’AOMS sono più elevati per gli assicurati di nazionalità svizzera. Pertanto, l’immigrazione non è un fattore di aumento dei costi. Il sistema di finanziamento dell’assicurazione sociale malattie si fonda sui principi di copertura del fabbisogno e dell’annualità: i premi riscossi in un determinato anno in un Cantone devono coprire i costi di quel Cantone per quello stesso anno. Richiedere un periodo di affiliazione antecedente è estraneo alla LAMal. Infine, l’adempimento della presente mozione complicherebbe il sistema, in quanto comporterebbe un incremento del numero di premi da approvare.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.