25.4755 · Mozione · 2025-12-19
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di elaborare una legge contro la fast fashion.
Begründung
La fast fashion è un problema serio. La Svizzera produce ogni anno 96 700 tonnellate di rifiuti tessili, di cui solo il 37 per cento sono riutilizzati. Si tratta di uno spreco di risorse enorme e in continua crescita. L’effetto scatenante è la cosiddetta fast fashion, ossia la produzione di vestiti a prezzi irrisori e di scarsa qualità.
Anche in questo contesto, la Svizzera ha inserito la promozione del consumo e della produzione sostenibili negli obiettivi prioritari della Strategia per uno sviluppo sostenibile 2030. Dal bilancio intermedio si evince che il raggiungimento di tali obiettivi è per il momento irrealistico. Sono necessari in particolare miglioramenti nel quadro dell’internalizzazione dei costi esterni e dell’accesso a informazioni affidabili. Il rapporto sottolinea esplicitamente la necessità di politiche settoriali. Una legge contro la fast fashion colmerebbe questa lacuna. L’Unione europea e singoli Paesi si sono già attivati in tal senso. La Strategia europea per i prodotti tessili include misure legali concrete che vanno da requisiti di progettazione ecocompatibile al divieto di distruzione dei tessili invenduti fino a un passaporto digitale dei prodotti. I produttori di tessili devono partecipare ai costi per il riutilizzo dei tessili. Inoltre, l’Unione europea ha adottato misure immediate quali una tassa di tre euro per singoli invii di merci da piattaforme online estere.
Nel 2025, la Francia ha approvato una legge aggiuntiva contro la fast fashion. Quanto più l’impatto dell’indumento sull’ambiente è elevato, tanto più alta è la tassa. È vietato pubblicizzare i prodotti dei fornitori di ultrafast fashion quali Temu e Shein. Scarpe e vestiti rotti vengono riparati a prezzi più vantaggiosi presso negozi concessionati.
In futuro, in Svizzera, come avviene per i prodotti elettronici, dovrebbero essere applicate una garanzia e una tassa di incentivazione. A tal fine dovrebbe essere determinato lo scopo di utilizzo e la tassa dovrebbe pertanto risultare più elevata per i prodotti di basso valore rispetto a quelli durevoli. In tal modo si creeranno stimoli economici per un orientamento più sostenibile dell’offerta. Le aziende dovranno sensibilizzare i consumatori sull’«impatto ambientale» dei loro indumenti e rendere loro accessibili le informazioni sulla sostenibilità mediante un passaporto dei prodotti. La legge promuove la progettazione ecocompatibile e favorisce le riparazioni a più basso costo, l’accesso a un riciclaggio di qualità elevata, a una più ampia offerta di prodotti di seconda mano e, da un punto di vista generale, a un ciclo di produzione sostenibile.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale riconosce che la fast fashion e l’ultrafast fashion possono avere un impatto notevole sull’ambiente, causato in particolare da un consumo elevato di risorse lungo la catena tessile di creazione del valore, dall’aumento del volume di rifiuti derivanti da prodotti con durata di vita breve e da una scarsa percentuale di riutilizzo. Il settore tessile svizzero è consapevole di tale problematica e sta lavorando allo sviluppo di soluzioni adatte con l’impegno di vari attori. Per esempio, l’associazione Sustainable Textiles Switzerland, in collaborazione con la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), sostiene il settore nel rafforzamento della sostenibilità lungo l’intera catena di creazione del valore. L’associazione Fabric Loop contribuisce invece a migliorare l’organizzazione e il posizionamento del settore, in particolare nell’ambito del riciclaggio dei tessili. L’attuazione di misure efficaci richiede tempo per costituire strutture sostenibili e praticabili. Il Consiglio federale, pertanto, ritiene opportuno osservare innanzitutto l’efficacia di queste misure volontarie, prima di valutare eventuali misure di regolamentazione più incisive. Sulla base dell’articolo 35i della legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb; RS 814.01), il Consiglio federale può, se necessario e tenendo conto dei principali partner commerciali della Svizzera, subordinare i prodotti al rispetto di determinati requisiti, che riguardano in particolare la durata di vita, la riparabilità e la composizione dei materiali nonché la comprensibilità dei contrassegni e dell’informazione. Nel quadro della revisione parziale della legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro; RS 930.11) e della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 946.51) dovrebbero essere introdotte nuove disposizioni concernenti il commercio online. Secondo la pianificazione attuale, la relativa procedura di consultazione dovrebbe essere avviata nella prima metà del 2026. Nel quadro delle disposizioni dell’Unione europea (UE) in materia di progettazione ecocompatibile, vengono inoltre esaminate e, ove opportuno, recepite nel diritto svizzero le esigenze relative all’efficienza energetica e delle risorse. In più, vengono osservati gli sviluppi rilevanti nel diritto europeo in materia di rifiuti, in particolare nel settore tessile (p. es. raccolta differenziata e responsabilità estesa del produttore). Anche i requisiti relativi al passaporto digitale per i prodotti dell’UE sono attualmente oggetto di esame nell’ambito di un’analisi dell’impatto della regolamentazione. Indipendentemente da ciò, la gestione e il riciclaggio dei rifiuti, inclusi quelli tessili, sono disciplinati già da tempo nella LPAmb (art. 30 e 31) e nelle sue disposizioni d’esecuzione, in particolare nell’ordinanza sui rifiuti (OPSR; RS 814.600). Per queste ragioni, il Consiglio federale non reputa necessario per il momento introdurre una legge specifica contro la fast fashion.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.