25.492 · Iniziativa parlamentare · 2025-12-18
Parlamento
Assegnato alla commissione competente
Wortlaut
L’articolo 285 del Codice penale svizzero (CP) dev’essere modificato in modo tale che gli atti aggressivi (come minacce, violenza, vie di fatto) contro un membro di un’autorità o un funzionario in relazione all’esercizio delle sue funzioni ufficiali, siano in futuro perseguiti d’ufficio.
Begründung
In Svizzera, come in molti altri Paesi, la violenza verbale e talvolta anche quella fisica, così come le minacce o gli atti lesivi contro le autorità, stanno aumentando in modo costante. Sebbene fortunatamente la situazione non sia grave quanto in altre parti del mondo, tali comportamenti danneggiano il buon funzionamento delle istituzioni, il necessario confronto di idee che alimenta la democrazia e il rispetto delle regole dello Stato di diritto. Inoltre, un clima di paura avvelena il sistema di milizia: se alcune persone rinunciano a candidarsi per un mandato elettivo, ad esempio a livello comunale o cantonale, per timore di minacce o intimidazioni, la capacità di rinnovamento del nostro sistema istituzionale ne risulta compromessa. È quindi essenziale contrastare con fermezza tali comportamenti. Purtroppo, i media riportano con regolarità casi in cui, ad esempio, persone elette o funzionari sono stati minacciati, intimiditi o addirittura peggio. In situazioni di questo tipo lo Stato non deve soltanto proteggere le persone coinvolte (membri di un’autorità o funzionari), ma anche tutelare sé stesso. Il messaggio da trasmettere deve essere inequivocabile: simili derive non hanno posto in una democrazia e non saranno tollerate. Inoltre non può essere lasciato ai singoli individui colpiti da minacce o violenze l’onere di agire a titolo personale; deve essere lo Stato a intervenire, tutelando così anche sé stesso. L’introduzione dell’azione penale d’ufficio contribuirà a garantire il buon funzionamento delle nostre istituzioni e a preservare un clima costruttivo per la nostra democrazia.