Alla luce dei nuovi rischi, i dati relativi agli ex collaboratori che hanno avuto accesso a informazioni segrete riguardanti la sicurezza nazionale vengono conservati in modo adeguato?
26.3114 · Interpellanza · 2026-03-16
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:
La LSIM si applica a tutte le persone che possono disporre di informazioni segrete legate alla difesa, alle attività informative oppure alla sicurezza della Svizzera?
Corrisponde al vero che la prassi attuale consiste nell’applicare la legislazione generale (OPDPers) e quindi nel distruggere completamente i fascicoli e i dati dieci anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro?
Il Consiglio federale condivide l’opinione secondo cui può capitare, purtroppo, che ex collaboratori della difesa o dei servizi di sicurezza partecipino a operazioni di influenza, di destabilizzazione o di altra natura per conto di Stati stranieri oppure di altri avversari della Svizzera?
Nel quadro della lotta alle minacce ibride, può essere opportuno conservare alcune informazioni relative a ex collaboratori dei servizi di sicurezza e della difesa per un periodo di tempo superiore a dieci anni?
Sarebbe sufficiente adeguare semplicemente l’ordinanza in questione?
Begründung
Le modalità dei conflitti ibridi divengono sempre più importanti. Tra queste vi sono le operazioni «di influenza e disinformazione», come indicato nel progetto della strategia in materia di politica di sicurezza della Svizzera. In questo contesto, le persone che hanno svolto funzioni nei servizi di sicurezza possono costituire un fattore di rischio dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Possono farlo in diversi modi: riutilizzando informazioni private, mobilizzando le reti acquisite durante il servizio oppure utilizzando titoli o gradi che conferiscono ai loro argomenti una parvenza di ufficialità. Con la maggiore durata dell’aspettativa di vita e delle carriere professionali e con l’aumento delle minacce che si traduce in operazioni di reclutamento più aggressive, una conservazione dei dati personali della durata di dieci anni può apparire troppo breve. Per sventare attività pericolose per la sicurezza della Svizzera, in linea con gli obiettivi 1 e 2 della prima direzione di marcia della strategia citata («Migliore consapevolezza» e «Potenziamento dell’individuazione tempestiva e dell’anticipazione»), potrebbe essere opportuno conservare alcune informazioni personali degli ex collaboratori per una durata di tempo maggiore. Tuttavia, la prassi attuale non sembra andare in questa direzione, anche se la legge autorizza formalmente una maggiore durata della conservazione dei dati (art. 8 e 185 LSIM).
Stellungnahme des Bundesrates
1. La legge federale sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS (LSIM, RS 510.91) disciplina il trattamento dei dati personali (dati personali e dati sensibili), per esempio da parte delle autorità militari federali e cantonali e dell’esercito di milizia. Non si applica ai collaboratori del Servizio delle attività informative della Confederazione e agli altri servizi di sicurezza civili della Confederazione come l’Ufficio federale di polizia. Le questioni relative alla classificazione delle informazioni («ad uso interno», «confidenziale», «segreto») e al loro trattamento non sono disciplinate da questa legge, ma dalla legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSIn, RS 128). 2. Sì. L’articolo 23 capoverso 1 dell’ordinanza sulla protezione dei dati personali del personale federale (OPDPers, RS 172.220.111.4) prevede che i dati senza valore archivistico vengano distrutti dieci anni dopo che un collaboratore ha lasciato il posto di lavoro oppure è deceduto, principio espresso all’articolo 179f capoverso 4 LSIM. 3. Non è possibile escludere la possibilità che ex collaboratori della Confederazione oppure ex militari collaborino con altri Stati. 4. No. Nel dossier del personale sono contenute solo poche informazioni rilevanti per la sicurezza. Piuttosto, assumono maggiore importanza le informazioni relative ad attività di viaggio oppure a contatti considerati rilevanti ai sensi dell’articolo 2 dell’ordinanza sulla gestione elettronica degli affari nell’Amministrazione federale (RS 172.010.441) e dell’articolo 22 dell’ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA, RS 172.010.1). Per questo motivo queste informazioni vengono poi inserite negli atti iscritti agli affari e, se hanno valore archivistico, archiviate. A questi dati non si applica il termine di conservazione di dieci anni. Il dossier sui controlli di sicurezza relativi alle persone può contenere dati rilevanti per la sicurezza relativi alla persona interessata, compresi i suoi rapporti con l’estero. Anche questo dossier è soggetto a un termine di conservazione massima di dieci anni, ma di norma la rilevanza e l’utilità per la sicurezza dei dati che contiene diminuisce rapidamente nel tempo. Al più tardi una volta trascorso questo termine di conservazione, i documenti ai quali l’Archivio federale ha riconosciuto un valore archivistico vengono archiviati. I documenti restanti vengono distrutti. Il Consiglio federale attribuisce quindi un maggiore peso al diritto di cancellazione dei dati piuttosto che a benefici limitati in termini di sicurezza derivanti da un prolungamento della durata di conservazione. 5. Per quanto riguarda l’OPDPers (art. 23 cpv. 1) sarebbe sufficiente un adeguamento dell’ordinanza. Per quanto riguarda il personale militare sarebbe necessario un adeguamento della LSIM. Per quanto riguarda il dossier CSP sarebbe necessaria una revisione della LSIn (art. 47).