Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Non rimborsare più l'omeopatia e altri trattamenti di cui non è dimostrata l'efficacia
26.3212 · Mozione · 2026-03-18
Dipartimento dell'interno
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare l’ordinanza sulle prestazioni (OPre) per stralciare dal catalogo della LAMal i trattamenti e le prestazioni di cui non è dimostrata l’efficacia o la cui efficacia non va oltre l’effetto placebo, in particolare l’omeopatia. La medicina complementare ai sensi dell’articolo 118a della Costituzione federale deve essere presa in considerazione in modo appropriato, ma senza ignorare del tutto i tre criteri di efficacia, economicità e appropriatezza previsti dall’articolo 32 LAMal.
Begründung
Il 17 maggio 2009, Popolo e Cantoni hanno accolto l’articolo 118a della Costituzione federale, che prevede la considerazione della medicina complementare da parte della Confederazione. La disposizione non contiene un elenco preciso delle diverse medicine complementari interessate. Nei dibattimenti è sempre stato chiaro che la disposizione non deve aprire la porta al rimborso di trattamenti che non presentano una reale efficacia. Dalla votazione del 2009, la ricerca scientifica ha compiuto notevoli progressi. L’efficacia di alcune prestazioni che dieci anni fa godevano ancora di un certo credito è considerata oggi dagli ambienti scientifici e medici una questione di mera convinzione personale. È il caso, ad esempio, dell’omeopatia, che è stata stralciata dall’elenco delle prestazioni rimborsate nella stragrande maggioranza dei Paesi del mondo. Ogni anno, i premi delle casse malati vengono utilizzati per finanziare prestazioni che non offrono alcun valore aggiunto dal punto di vista medico. Durante la pandemia di COVID-19 sono riemerse determinate derive. Il nesso tra pratiche esoteriche e rifiuto di vaccinarsi ha portato molte persone a voltare le spalle a soluzioni ragionevoli. Ognuno è libero di fare le proprie scelte, ma non è compito delle assicurazioni sociali avallarle, né tantomeno sostenerle. Ecco perché è oggi indispensabile ripulire il catalogo delle prestazioni dell’assicurazione di base. Disposizione successorale: la presente mozione è già stata depositata il 15 dicembre 2021 (21.4442) e il 14 marzo 2024 (24.3210), ma è stata tolta dal ruolo senza voto né deliberazione, in applicazione del termine di perenzione di due anni previsto dall’articolo 119 capoverso 5 lettera a della legge sul Parlamento. Il suo autore spera che un giorno la mozione possa essere trattata, probabilmente quando non farà più parte della Camera. In caso contrario invita i suoi successori a depositarla nuovamente nel 2028 e, se necessario, nel 2030.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Due mozioni con un tenore praticamente identico alla presente sono state depositate il 15 dicembre 2021 (mozione Nantermod 21.4442 «Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Smettere di rimborsare i trattamenti senza efficacia dimostrata») e di nuovo il 14 marzo 2024 (mozione Nantermod 24.3210 «Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Non rimborsare più l’omeopatia e altri trattamenti di cui non è dimostrata l’efficacia»). Non essendo state trattate entro il termine di due anni previsto dall’articolo 119 capoverso 5 lettera a della legge sul Parlamento (RS 171.10), entrambe sono state tuttavia tolte dal ruolo. Il Consiglio federale rimanda ai suoi pareri in risposta ai due interventi menzionati e ricorda che con il disciplinamento vigente dal 2017 ha attuato l’articolo costituzionale che obbliga a considerare la medicina complementare, accolto a larga maggioranza da Popolo e Cantoni nel 2009, inserendo le prestazioni per le cinque specialità della medicina complementare nell’ordinanza sull’assicurazione malattie (RS 832.102) e nell’ordinanza sulle prestazioni (RS 832.112.31). Nell’aprile 2026, nell’ambito di una cosiddetta chiarificazione del carattere controverso, il Dipartimento federale dell'interno (DFI) ha deciso di mantenere l’omeopatia nel catalogo delle prestazioni per i seguenti motivi: La rimunerazione dell’omeopatia si basa su una decisione popolare. Nel 2009 la popolazione svizzera ha approvato l’articolo costituzionale «Un futuro con la medicina complementare» con il 67 per cento dei voti.Ogni anno circa un terzo della popolazione svizzera usufruisce di prestazioni di medicina complementare. I relativi costi ammontano a circa 18 milioni di franchi all’anno. Rispetto ai costi complessivi dell’assicurazione malattie obbligatoria – nel 2024 ammontavano a circa 42,2 miliardi – la quota della medicina complementare è marginale (circa lo 0,04 %). I costi dell’omeopatia non possono essere indicati separatamente.Se l’omeopatia non fosse più rimunerata, è presumibile che le prestazioni continuerebbero a essere fatturate secondo le tariffe vigenti per le consultazioni mediche. L’esclusione dell’omeopatia dall’assicurazione di base non avrebbe quindi alcun effetto di contenimento dei costi.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.