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Contro l'impunità di fatto degli autori di molestie sessuali su minori in rete

26.3322 · Mozione · 2026-03-19

Dipartimento di giustizia e polizia

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare l’articolo 198 CP affinché le molestie sessuali su minori di 16 anni siano perseguite d’ufficio come delitto.

Begründung

La richiesta della presente mozione è già stata discussa nel quadro della mozione Feri 20.3690 e nell’ambito dell’ultima armonizzazione delle pene/revisione del diritto penale sessuale. Da allora la situazione è tuttavia peggiorata in maniera drammatica: a causa dell’allentamento delle linee guida relative ai contenuti inappropriati sulle piattaforme di comunicazione e di algoritmi che propongono contenuti sempre più estremi, la soglia di inibizione nella comunicazione online si è ulteriormente abbassata. Se nel 2020 un terzo dei giovani dichiarava di aver subito molestie sessuali online, oggi questo fenomeno riguarda già la metà dei giovani. Spesso bastano pochi minuti prima che un minore sia confrontato in rete con contatti o sollecitazioni sessuali indesiderati. Porre domande a un minore su esperienze sessuali o mostrargli contenuti sessuali costituisce una grave violazione della sua integrità sessuale. Chi interroga online un minore sulle sue esperienze sessuali o gli descrive fantasie sessuali può tuttavia di fatto contare sull’impunità in Svizzera. Da un lato, perché per sporgere denuncia la vittima minorenne deve innanzitutto rendersi conto dell’accaduto, poi rivolgersi alla polizia e infine rivelare i dettagli più intimi delle sue chat; dall’altro perché se la polizia individua un autore nell’ambito di un’indagine in incognito, quest’ultimo non può essere chiamato a rispondere in assenza di una denuncia. Per contrastare questa impunità di fatto, le molestie sessuali su minori in rete devono essere perseguite d’ufficio. Ciò consente alle autorità di perseguimento penale di intervenire tempestivamente e di chiamare gli autori a rispondere delle loro azioni prima che siano commessi reati più gravi contro l’integrità sessuale di minori.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale condivide l’opinione dell’autrice della mozione secondo cui è necessario proteggere meglio i minori, nel contesto dell’utilizzo delle nuove tecnologie, dai contenuti inappropriati a cui possono essere confrontati sulle piattaforme di comunicazione. Diversi progetti legislativi sono stati avviati a tal fine, ad esempio un avamprogetto di legge federale volta a regolamentare le piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca di dimensioni molto grandi, per rafforzare i diritti degli utenti nello spazio digitale e obbligare le piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca ad agire con maggiore correttezza e trasparenza. I pareri pervenuti in sede di consultazione sono attualmente valutati. Il legislatore ha esaminato a più riprese, in particolare nel quadro della revisione del diritto penale sessuale entrata in vigore il 1° luglio 2024, la possibilità di rendere le molestie sessuali (art. 198 del Codice penale [CP; RS 311.0]) un reato perseguito d’ufficio. È stata pure svolta una consultazione in merito, dove quest’opzione è stata respinta. Il legislatore ha ritenuto che una molestia sessuale non deve essere perseguita penalmente a prescindere dalla volontà della vittima. Il perseguimento penale deve risultare dall’espressione della sua volontà. Nel caso di un minore, i suoi rappresentanti legali, in particolare i suoi genitori, possono sporgere querela penale (art. 30 cpv. 2 CP); le persone lese minorenni capaci di discernimento possono anch’esse presentare querela (art. 30 cpv. 3 CP). I genitori sono spesso anche coloro che possono meglio valutare, insieme al figlio, se vogliono sottoporlo allo stress causato da un procedimento penale o se preferiscono trovare un altro modo per superare questo evento sul piano emotivo, anche in funzione del suo livello di conoscenze e del suo grado di maturità. È stato esaminato anche l’aumento della comminatoria penale e dell’entità della pena, e il legislatore si è pronunciato. L’articolo 198 CP è una fattispecie residuale, applicata in via sussidiaria rispetto ad altri reati del diritto penale sessuale per i quali sono previste pene più severe. Ad esempio, l’autore che mostra a un minore contenuti o rappresentazioni pornografici è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 197 cpv. 1 CP). Questo fenomeno potrà essere esaminato in maniera completa nel quadro di un progetto legislativo pendente, ad esempio quello volto ad attuare l’iniziativa parlamentare Amherd 18.434 «Rendere finalmente perseguibile l'adescamento in rete di minorenni», che mira a sanzionare la comunicazione sessualizzata con minori. La competente commissione del Consiglio nazionale sta elaborando un progetto preliminare che intende porre in consultazione nel corso di quest’anno.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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