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96.1077 · Interrogazione ordinaria · 1996-09-23

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha istituito, nel 1993, una commissione peritale incaricata di preparare la revisione totale della legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG). In un rapporto 1 intermedio, presentato nel marzo del 1995, la commissione peritale raccomandava, in prima linea, i provvedimenti seguenti:

- istituzione di istanze giudiziarie inferiori del Tribunale federale, sempreché queste già non esistano. In linea di massima, il Tribunale federale non deve più decidere come prima istanza giudiziaria o, addirittura, come istanza unica (processi diretti). E' quindi indispensabile aumentare il numero delle autorità giudiziarie amministrative della Confederazione e istituire una Corte penale federale, autonoma sotto l'aspetto organizzativo. I Cantoni devono essere obbligati a istituire tribunali anche nel campo del diritto cantonale pubblico.

Il potenziamento delle istanze giudiziarie inferiori renderà possibile garantire al richiedente - in principio per ogni controversia - l'accesso ad (almeno) un tribunale autonomo.

- limitazione dell'accesso al Tribunale federale. Le limitazioni d'accesso intendono garantire che il Tribunale federale sia adito, nella funzione di garante del diritto, soltanto ancora nei casi di una certa portata.

- semplificazione del sistema dei rimedi giuridici; il ricorrente che impugna una decisione davanti il Tribunale federale deve poter presentare tutte le censure ammissibili in un unico gravame (ricorso unico).

- potenziamento misurato della giurisdizione costituzionale. Il Tribunale federale deve poter esaminare se una disposizione di una legge federale, applicata in un caso concreto, violi un diritto costituzionale o diritto internazionale pubblico.

Il progetto di riforma giudiziaria, che il Consiglio federale licenzia quest'autunno come parte integrante del messaggio concernente la revisione della Costituzione federale, comprende tutti i fondamenti costituzionali necessari per l'attuazione dei provvedimenti anzidetti. Una riforma materiale del diritto costituzionale è indispensabile poiché la vigente Costituzione non contiene una base per istituire una Corte penale federale autonoma e per obbligare i Cantoni ad istituire, per ogni livello, autorità giudiziarie come ultime istanze cantonali. La Costituzione attuale prescrive, inoltre, determinati processi diretti (art. 110 - 112, 114bis cpv. 4 Cost.) e il principio del non riesame di leggi federali (art. 113 cpv. 3 Cost.); il margine di manovra per limitare l'accesso al Tribunale federale è estremamente ristretto (cfr. art. 113 cpv. 1 n. 3 Cost.).

In sede di consultazione in merito al progetto costituzionale, le proposte di riforma giudiziaria sono state accolte in modo molto favorevole. Il Consiglio federale ritiene quindi senz'altro possibile mettere a punto, entro il 1998, questa prima parte della riforma costituzionale conformemente alla mozione Meier, approvata da entrambe le Camere.

La Commissione peritale per la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria presenterà, nella primavera del 1997, il rapporto finale, nonché un progetto di OG completamente riveduta e ritagliato sui nuovi disposti costituzionali. Il Consiglio federale invierà in seguito quanto prima, il progetto di legge in procedura di consultazione.

Qualora la riforma costituzionale non dovesse essere approvata, si dovrà esaminare la possibilità di inserire nella Costituzione del 1874, almeno parzialmente, il progetto di riforma giudiziaria. In tal caso, si dovrebbe adeguare in modo opportune il disegno di revisione della OG. Se si rinunciasse invece completamente a una modifica della Costituzione, occorrerebbe probabilmente concentrarsi anzitutto sull'istituzione di altre commissioni federali di ricorso. In tal modo il sovraccarico di lavoro che grava sulle autorità giudiziarie superiori ne risulterebbe alleviato, però soltanto in scarsa misura.

1 Il rapporto può essere ordinato presso l'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, 3000 Berna (art. n. 407.380 d).