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96.3179 · Mozione · 1996-04-24

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

La tutela dell'infanzia è oggetto di diverse norme di diritto internazionale e di diritto interno.

Certo, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) non accoglie un articolo specifico riguardante l'infanzia, ma stabilisce una norma di protezione generale all'articolo 3 (tutela contro la tortura e i trattamenti. inumani o degradanti). Per contro, l'articolo 24 del Patto II dell'ONU (Patto internazionale concernente i diritti civili e politici, del 16 dicembre 1966) protegge il minore in modo specifico. Questo Patto è uno strumento diverso dalla CEDU (le cui disposizioni hanno carattere di diritti costituzionali), per sua natura e suoi caratteri propri, e dal punto di vista dei diritti garantiti, della lettera di tali diritti e del meccanismo di attuazione. La Confederazione ha inoltre firmato la Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo, del 20 novembre 1989, sottoposta, nel giugno 1994, all'approvazione delle Camere federali.

Nella Costituzione attuale, l'articolo 65 capoverso 2 vieta le pene corporali in modo generale. Per di più, la protezione dell'integrità fisica e psichica dei minori scaturisce anche dal diritto fondamentale non scritto costituito dalla libertà personale.

Per quanto concerne la violenza al di fuori della famiglia, occorre considerare che la punizione corporale di un fanciullo pregiudica due diritti: da un canto, il diritto fondamentale della libertà personale del minorenne e, dall'altro, quello dei genitori di decidere in materia d'educazione dei figli. La libertà personale è un diritto imprescrittibile e inalienabile e l'integrità corporale è appunto una componente del "nocciolo intangibile" di questo diritto. La dottrina era divisa sul punto a sapere se le pene corporali del maestro inflitte a un allievo potevano essere considerate o meno una violazione illegittima della libertà dell'allievo (quindi contraria all'art. 65 cpv. 2 Cost.) ma, al momento attuale, essa ritiene che le punizioni corporali impartite dal maestro violino l'articolo 65 capoverso 2 della Costituzione federale (DTF 117 IV 20).

L'articolo 65 capoverso 2 della Costituzione federale non si limita a proteggere i cittadini, ma esige un comportamento attivo: lo Stato deve attuare un ordine giuridico tale che i minori siano protetti, a causa della loro incapacità di difendersi contro, ad esempio, i possibili maltrattamenti dei genitori (cfr. Dicke in "Commentaire de la Constitution fédérale, art. 65, n. 26).

Nell'ambito della procedura di consultazione sulla riforma della Costituzione parecchi partiti e organizzazioni hanno chiesto esplicitamente di introdurre un articolo sulla tutela dell'infanzia. Nel caso in cui una protezione specifica per i fanciulli fosse introdotta nella Costituzione, essa potrebbe collocarsi in punti diverse:

- nella Costituzione federale, all'articolo 65,. sotto forma di nuovo capoverso (in modo da sottolineare la componente dei maltrattamenti corporali), o all'articolo 34quinquies, nell'ambito della protezione della famiglia (in modo da sottolineare la componente dei maltrattamenti all'interno della famiglia [proposta del postulato]);

- nel disegno di Costituzione, essa potrebbe iscriversi fra i diritti fondamentali, come componente del diritto alla vita, alla libertà personale e al diritto a un'esistenza conforme alla dignità umana. Un complemento da iscriversi fra gli scopi sociali sarebbe pure possibile. In questo caso il diritto alla tutela del minorenne sarebbe meno "forte". Infatti costituirebbe uno scopo sociale nella politica della Confederazione e dei Cantoni che, nell'ambito delle loro competenze, dovrebbero adottare misure proprie ad attuare la tutela dell'infanzia.

Nel suo parere concernente il rapporto del gruppo di lavoro "Infanzia maltrattata" del giugno 1992, il Consiglio federale considera il fenomeno dell'infanzia maltrattata come un tema politico concernente lo Stato a tutti i livelli: la protezione dei più deboli è uno dei compiti primordiali di uno Stato sociale moderno.

Infatti le condizioni quadro nelle quali crescono i bambini sono determinate dalla politica familiare e da quella sociale. Tali misure impediscono il maltrattamento dei minorenni, molto di più che le norme giuridiche, il controllo e la repressione. Si tratta in particolare di creare, a livello federale, un'assicurazione per la maternità, di generalizzare gli assegni familiari e di adeguare meglio l'importo agli esborsi dovuti ai figli (FF 1995 IV 2).

Dal punto di vista giuridico un articolo su tale oggetto non è necessario, visto che non esiste una lacuna a livello legislative; il Consiglio federale reputa infatti che il principio del divieto dei trattamenti degradanti è già fissato implicitamente nel diritto svizzero e che non è dunque assolutamente necessario introdurre nella Costituzione una disposizione che esprima tale idea in modo esplicito (Parere del Consiglio federale sul rapporto "lnfanzia maltrattata in Svizzera" del giugno 1992, FF 1995 IV 2). Tuttavia, considerando l'importanza politica del problema e allo scopo di fissare meglio nella coscienza giuridica l'idea della tutela dell'infanzia, il Consiglio federale è disposto a esaminare la questione nell'ambito della riforma della Costituzione federale. Si riserva però un certo margine di libertà per quanto riguarda l'assetto definitive del disegno di Costituzione. Per tale ragione e pronto ad accettare l'intervento parlamentare sotto forma di postulato e non di mozione.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

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