96.3201 · Interpellanza · 1996-06-03
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale ha fissato le sue priorità in materia di politica estera nel programma di legislatura 1995-1999 del 18.3.1996. Tale programma prevede tanto la conclusione degli accordi bilaterali con l'UE (Obiettivo 18), quanto una partecipazione al "Partenariato per la Pace" (PPP) (Obiettivo 20, r. 39). Il Consiglio federale condivide l'opinione dell'autore dell'interpellanza, secondo il quale i due obiettivi non hanno lo stesso valore. L'avvicinamento all'UE rappresenta un obiettivo vitale e a lungo termine. Procedendo alla loro realizzazione, occorrerà rispettare l'ordine delle priorità, affinché gli obiettivi principali non siano compromessi da quelli di importanza secondaria.
Sia dal punto di vista materiale che da quello formale non esiste un rapporto tra i negoziati bilaterali con l'UE e una partecipazione al PPP. Nel caso dei negoziati bilaterali, si tratterà di concludere con l'UE trattati internazionali che dovranno essere ratificati dal Parlamento. Nel caso del PPP, si tratterà invece di aderire, mediante la presentazione di una dichiarazione d'intenti di carattere politico, a un foro per la collaborazione in materia di politica di sicurezza. Non esiste quindi alcun conflitto d'interessi fra i due progetti.
2. Nella sua seduta speciale del 4 settembre 1996, il Consiglio federale ha discusso in merito alla partecipazione della Svizzera al "Partenariato per la pace (PfP)". Esso ha incaricato il DFAE e il DMF di preparare una proposta di partecipazione della Svizzera. Nel frattempo, provvederà a soddisfare il desiderio di maggiori informazioni espresso dalla Commissione della politica estera del Consiglio nazionale.
La "proposta PPP" della NATO è concepita come un'iniziativa politica. Non prevede l'assunzione di alcun obbligo di diritto internazionale. Non è stata sottoposta al Parlamento per approvazione, né nei 16 Stati membri della NATO, né nei 27 Paesi partecipanti al Partenariato. Il PPP offre uno strumento di base per l'attuazione di una collaborazione "à la carte" in materia di politica militare e di sicurezza. Ogni Stato partecipante decide in modo sovrano circa il contenuto e l'entità degli impegni che intende assumere nel caso specifico. Può in ogni momento ritirarsi parzialmente o totalmente dal Partenariato. Inoltre, le attività contemplate dal PPP comprendono unicamente l'istruzione, la pianificazione e l'addestramento, mentre non sono previsti gli interventi. Gli Stati partecipanti sono sempre liberi di decidere se possono o intendono prender parte a una determinata operazione. Non esistono quindi similitudini con i caschi blu dell'ONU, indubbiamente istituiti per operare interventi di mantenimento della pace.
Secondo la Costituzione federale, la tutela delle relazioni con l'estero - e quindi l'adozione di decisioni concernenti la politica estera - è riservata al Consiglio federale. In questo settore l'Assemblea federale non ha voce in capitolo, giacché l'articolo 85 numero 5 Cost. si riferisce inequivocabilmente all'approvazione di trattati internazionali, vale a dire all'assunzione di obblighi di natura giuridica. Tuttavia, secondo l'articolo 47bis a della legge sui rapporti fra i Consigli, il Consiglio federale informa regolarmente i presidenti delle commissioni e le commissioni di politica estera sui suoi progetti di politica estera.
Secondo l'articolo 89 capoversi 3 e 4 Cost., è possibile ricorrere al referendum facoltativo soltanto contro l'approvazione di trattati internazionali. Visto però che un'eventuale partecipazione della Svizzera al PPP comporterebbe unicamente la presentazione di una dichiarazione d'intenti di carattere politico, scevra da qualsiasi obbligo di diritto internazionale, la disposizione summenzionata non sarebbe applicabile alla fattispecie. Contro l'assoggettamento a referendum vale anche la constatazione che le decisioni del Consiglio federale non sono mai sottomesse a referendum.
Indipendentemente dal fatto che, secondo il dettato costituzionale, le decisioni in materia di politica estera spettano al Consiglio federale, l'Assemblea federale sarebbe comunque coinvolta nell'adozione della decisione, qualora la partecipazione al Partenariato dovesse concretizzarsi, sul piano del diritto interno, nell'emanazione di una legge federale o di un decreto federale di obbligatorietà generale. Un simile modo di procedere sarebbe però in contraddizione tanto con il carattere politico di un'eventuale partecipazione quanto con le caratteristiche medesime del PPP, concepito in maniera tale da assicurare la più ampia flessibilità possibile in materia di politica di sicurezza.
L'adozione di norme di diritto interno è tuttavia superflua, anche perché, in particolare, la legge militare del 3 febbraio 1995 (LM) offre una base legale esplicita e sufficiente per le azioni della Svizzera nel quadro del PPP, ammesso che sia assolutamente necessario regolamentare per legge tali operazioni. L'articolo 66 LM autorizza infatti l'intervento di truppe svizzere non armate nell'ambito di operazioni di mantenimento della pace a livello internazionale ("servizio di promovimento della pace"). Inoltre, secondo l'articolo 69 LM, in caso di catastrofe all'estero, è possibile inviare truppe e mettere a disposizione materiale e beni di sostegno ("servizio d'appoggio"). A tal proposito, occorre tener presente che, anche in questo settore, il PPP è decisamente più limitato rispetto alle disposizioni sopraccitate. Contempla infatti - e solo se i partner lo desiderano - unicamente l'istruzione, la pianificazione e l'addestramento per azioni di mantenimento della pace, operazioni umanitarie e soccorsi o salvataggi a carattere militare. In ogni singolo caso, la Svizzera potrà dunque decidere liberamente se partecipare o meno a un programma d'azione concreto.
3. Il Consiglio federale ha esaminato con interesse l'indagine condotta presso l'opinione pubblica svizzera dal PF. Nella sua risposta all'interrogazione ordinaria presentata dal consigliere agli Stati W. Loretan, ha già ricordato che la Svizzera potrebbe fornire il proprio contributo nell'ambito dell'istruzione concernente la politica di sicurezza, dell'istruzione e della pianificazione in materia di soccorso e salvataggio (aiuto in caso di catastrofi), dell'organizzazione di corsi volti a una migliore diffusione del diritto internazionale umanitario, della formazione di osservatori militari e di personale non armato per interventi di mantenimento della pace, come pure dell'aiuto nel quadro dell'applicazione del principio del controllo democratico delle forze armate. Al contempo, ha però chiarito in modo inequivocabile che tale contributo sarà fornito solo a condizione che non si addestrino truppe svizzere per interventi armati di mantenimento della pace e che la Svizzera avrebbe desistito dal partecipare con truppe proprie a manovre militari.
4. Una collaborazione svizzera in seno al Partenariato non pregiudica il nostro impegno nei settori dell'aiuto umanitario, della promozione della pace e della democrazia, dei buoni uffici e della catena di salvataggio del Corpo svizzero di aiuto in caso di catastrofe. Al contrario, una simile partecipazione non farebbe che completare queste prestazioni. Costituirebbe un contributo alla tutela e alla promozione della sicurezza, alla stessa stregua delle attività tradizionali. Il Consiglio federale non intende assolutamente trascurare le componenti civili della politica di sicurezza e di pace.
5. Come è già stato esposto al punto 1, se si considera la questione in modo imparziale e obiettivo, si constaterà che una collaborazione svizzera al PPP non ostacola il raggiungimento di obiettivi prioritari. "Rinunciando" a partecipare al PPP non compiremmo certo un passo in avanti verso la realizzazione dei nostri obiettivi di politica d'integrazione. È invece ovvio che, nella sua decisione relativa al PPP, il Consiglio federale terrà conto anche di motivi di politica interna.
Risposta del Consiglio federale.