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96.3235 · Interpellanza · 1996-06-05

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. I Cantoni non hanno ancora preso decisioni definitive in merito alla riduzione dei premi per il 1997. Giusta l'art. 5 cpv. 1 dell'Ordinanza del 12 aprile 1995 concernente i sussidi della Confederazione per la riduzione dei premi nell'assicurazione malattie, i Cantoni sono tenuti ad inoltrare entro il 31 gennaio la distinta dei sussidi di riduzione previsti per l'anno corrente; ciò significa che, per il 1997, le cifre definitive saranno note al più tardi il 31 gennaio 1997.

Tuttavia, il Consiglio federale non osserva nessun indizio secondo cui, il prossimo anno, i Cantoni diminuiranno complessivamente le riduzioni dei premi in misura maggiore di quanto fatto quest'anno. Da un'inchiesta che l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha svolto presso i Cantoni per sapere quali fossero le loro intenzioni in caso di esaurimento dei sussidi federali, risulta piuttosto una tendenza opposta. Tre Cantoni hanno già indicato che, nel 1997, chiederanno probabilmente un tasso di sussidi più elevato di quanto fatto nel 1996.

2. Il Consiglio federale non dispone di mezzi giuridici per intervenire presso i Cantoni che versano direttamente gli importi corrispondenti alle riduzioni dei premi agli assicurati anziché agli assicuratori malattie. Per contro, l'art. 65 cpv. 3 LAMal stabilisce esplicitamente che i Cantoni non possono obbligare gli assicuratori malattie, se questi ultimi non vi acconsentono, a collaborare oltre quanto previsto all'art. 82 cpv. 3 LAMal. Secondo tale disposizione, gli assicuratori malattie danno alle autorità competenti dei Cantoni, su richiesta e gratuitamente, le informazioni e i documenti necessari per fissare la riduzione dei premi.

3. Il Consiglio federale non è a conoscenza di casi in cui persone che conseguono un buon salario beneficiano a torto di riduzioni dei premi. Le Camere federali hanno voluto espressamente concedere ai Cantoni più libertà di quanto accordato dal disegno di legge del Consiglio federale per quanto riguarda il rilevamento degli assicurati di condizione economica modesta. Il legislatore non ha neanche concesso al Consiglio federale il diritto di emanare direttive. Pertanto, è solo compito dei Cantoni rilevare la cerchia degli assicurati che hanno diritto alle riduzioni dei premi in modo da non avere risultati spiacevoli.

4. Sono i Cantoni, e non la Confederazione, che concedono riduzioni dei premi agli assicurati di condizione economica modesta. I sussidi federali sono espressamente indirizzati ai Cantoni, per cui non si può parlare di violazione dell'art. 4 della Costituzione federale perché i sistemi di riduzione dei premi nei Cantoni sono diversi. Pertanto, per il rilevamento gli aventi diritto alle riduzioni dei premi, il principio di parità di trattamento si riferisce all'ambito intracantonale.

5. Affinché la procedura riguardo agli assicurati aventi diritto alla riduzione dei premi che cambiano Cantone di domicilio nel corso di un anno sia la più semplice possibile, all'art. 10 dell'Ordinanza del 12 aprile 1995 concernente i sussidi della Confederazione per la riduzione dei premi nell'assicurazione malattie il Consiglio federale ha stabilito espressamente che, in tali casi, il diritto alla riduzione dei premi sussiste per l'intero anno civile secondo il diritto del Cantone in cui gli assicurati erano domiciliati il 1. gennaio.

6. Per il momento, il Consiglio federale non ha indicazioni sulle spese amministrative che sono finora effettivamente risultate e, inoltre, non ha mai fatto previsioni in merito. Anche per questo punto è compito dei Cantoni mantenere le spese amministrative entro limiti ragionevoli.

Risposta del Consiglio federale.

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