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96.3370 · Mozione · 1996-08-13

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Nel messaggio de l 29 giugno 1994 sulla ratifica della Convenzione del 1989 concernente i diritti del fanciullo, il Consiglio federale aveva constatato che la separazione tra giovani e adulti privati della libertà non è sempre garantita in Svizzera, per quanto riguarda il carcere preventivo (a causa di certi codici di procedura penale cantonali) e l'esecuzione delle pene e delle misure (a causa del diritto penale federale dei minori - in particolare l'articolo 93bis, capoverso 2, CPS - e della giurisprudenza relativa all'articolo 95 CPS - DTF 112 IV 2, Javanovic). Il Consiglio federale ha pertanto proposto la formulazione di una riserva all'articolo 37, lettera c della Convenzione, identica a quella apportata alla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici in occasione dell'adesione svizzera nel 1992.

Il messaggio citato indica comunque che l'avamprogetto concernente una legge federale sulla condizione penale dei minori prevede la realizzazione di tale separazione di fanciulli (o adolescenti) e adulti nel carcere preventivo e nell'esecuzione delle pene e delle misure. L'avamprogetto contiene due disposizioni sulla detenzione dei minori. L'articolo 7 capoverso 2 stabilisce che la detenzione preventiva dei minori sarà eseguita in un luogo a loro riservato e prescrive un'adeguata assistenza. Prevede inoltre che il minore sia collocato in uno stabilimento specializzato se l'incarcerazione dura più di sette giorni o se il minore ha un'età compresa tra i 12 e 15 anni. L'articolo 26 cifra 4 prevede l'esecuzione in giorni distinti se la privazione di libertà non supera un mese e la semidetenzione se non supera i sei mesi. La cifra 5 del capoverso 1 della stessa disposizione prescrive l'esecuzione in uno stabilimento destinato ai minori, atto a favorire lo sviluppo della personalità (è determinante l'età al momento in sui la pena è pronunciata).

Le disposizioni dell'avamprogetto andranno interpretate in conformità dell'articolo 37, lettera c della Convenzione. È comunque previsto di precisare nel messaggio che l'avamprogetto permette di derogare al principio dell'esecuzione separata della detenzione, se questo favorisce lo sviluppo della personalità del fanciullo (articolo 16, cifra 5, capoverso 1 dell'avamprogetto). Tuttavia, lo stesso articolo 37 lettera c della Convenzione prevede la possibilità di eccezioni al principio della separazione tra adulti e fanciulli nell'ambito dell'esecuzione interpretare questa disposizione dell'avamprogetto in conformità della clausola dell'interesse preminente del fanciullo che risulta dall'articolo 37, lettera c della Convenzione.

L'avamprogetto di legge federale sulla condizione penale dei minori è stato messo in consultazione nel 1993. Sulla base dei risultati della consultazione, il Consiglio federale ha deciso di proseguire i lavori legislativi e ha conferito al Dipartimento federale di giustizia e polizia il mandato di presentare un progetto di legge entro l'estate del 1997. In passato, sono stati presentati diversi interventi parlamentari a favore di una revisione parziale anticipata di certi capitoli della Parte generale e del terzo libro del Codice penale. Tuttavia, nella sua risposta a tali interventi, il Consiglio federale sosteneva che non sarebbe stato ragionevole impegnarsi in una procedura di revisione accelerata di alcune parti solamente dell'avamprogetto. Mancano ragioni imperative per scostarsi dalle posizioni finora assunte.

Viste le precedenti considerazioni, il Consiglio federale è disposto ad accettare quanto richiesto dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale, a condizione che la mozione sia trasformata in postulato.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.