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97.1158 · Interrogazione ordinaria urgente · 1997-12-02

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Nella procedura ordinaria la naturalizzazione prescrive, giusta la legge sulla cittadinanza in vigore, che l'autorizzazione alla cittadinanza è concessa dall'autorità federale (art. 12 LCit). L'autorizzazione può essere rilasciata soltanto ai richiedenti che di norma hanno risieduto in Svizzera 12 anni (art. 15 LCit). Per residenza nel senso della legge s'intende la presenza effettiva in Svizzera conformemente alle disposizioni legali in materia di polizia degli stranieri (art. 36 LCit). Conformemente alle disposizioni legali in materia di polizia degli stranieri risiedono per principio nel nostro Paese gli stranieri in possesso di un permesso di soggiorno annuale o di un permesso di domicilio (permessi B e C) o la cui presenza è disciplinata nell'ambito della procedura d'asilo (permesso N) o dell'ammissione provvisoria (permesso F).

Anche se le condizioni di residenza previste dalla legge sulla cittadinanza sono soddisfatte si può rilasciare l'autorizzazione soltanto se il richiedente si è integrato nella comunità svizzera, se si è familiarizzato con il modo di vita e gli usi e costumi svizzeri, se si conforma all'ordine giuridico svizzero e non compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera (art. 14 LCit). Chi è munito di un'autorizzazione federale alla naturalizzazione può chiedere di essere ammesso alla cittadinanza cantonale o all'attinenza comunale. L'acquisizione della cittadinanza svizzera avviene con la naturalizzazione nel Cantone e nel Comune (art. 12 LCit).

Un richiedente l'asilo respinto con decisione cresciuta in giudicato deve lasciare la Svizzera entro il termine di partenza previsto. Ne consegue che questa categoria di richiedenti l'asilo non può essere naturalizzata. Tuttavia, se un ex richiedente l'asilo dopo un lungo soggiorno in Svizzera conformemente alle disposizioni di polizia degli stranieri, ad esempio in base a un'autorizzazione per motivi umanitari giusta l'articolo 13f OLS, adempie alle condizioni di qui sopra gli si può rilasciare, come a qualsiasi altro straniero residente in Svizzera, l'autorizzazione federale di naturalizzazione. Simili casi sono però rari. La questione sollevata nell'intervento ha un significato pratico in primo luogo nei confronti dei figli, cresciuti in Svizzera, di ex richiedenti l'asilo e che hanno frequentato le scuole svizzere, parlano la nostra lingua e si sono familiarizzati con il nostro modo di vita. Nella misura in cui adempiono alle condizioni della legge sulla cittadinanza relativamente al domicilio necessario e alle altre condizioni dell'autorizzazione federale alla naturalizzazione, quest'ultima può essere loro rilasciata giusta il vigente diritto.

Risposta del Consiglio federale.