97.3439 · Interpellanza · 1997-10-01
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale condivide la preoccupazione dell'autore dell'interpellanza riguardo alla valutazione delle scuole universitarie professionali svizzere fatta nel documento citato nel testo dell'intervento. In merito alle singole domande, esso prende posizione come segue:
1.Il Consiglio federale conosce il punto di vista della Scuola universitaria professionale di Costanza. Tale parere non può tuttavia essere sopravvalutato, tanto più che detta scuola collabora strettamente con alcune STS svizzere situate nella regione limitrofa, in particolare con quella di San Gallo.
In linea di massima occorre distinguere due tipi di riconoscimento di un diploma: da un lato, quello che è indispensabile per proseguire gli studi presso un'altra Università e, dall'altro, quello che permette di esercitare una professione regolamentata in un altro Paese. Questo ultimo punto è stato oggetto di negoziati bilaterali tra la Svizzera e l'Unione europea nel settore della libera circolazione delle persone. Sia nell'ambito dell'accordo sullo SEE che sulla base dei negoziati bilaterali conclusi a tale proposito, i diplomati delle scuole superiori svizzere che hanno svolto uno studio di tre anni (STS, SSQEA, SSAA) e, a maggior ragione, i futuri diplomati delle scuole universitarie professionali sono riconosciuti quali "diplomati di una scuola universitaria ai sensi del diritto europeo" (direttive dell'UE sulle Università). Di conseguenza, per quanto concerne le qualifiche richieste, essi hanno la possibilità di accedere al mercato del lavoro europeo anche nelle cosiddette professioni regolamentate. Nel corso dell'elaborazione dell'accordo sullo SEE, la Germania non aveva formulato alcuna riserva in merito.
I negoziati bilaterali condotti finora con l'UE in materia di riconoscimento dei diplomi riguardano, come già menzionato, unicamente l'ammissione al mercato del lavoro. L'ammissione agli studi deve, per il momento, essere negoziata a livello bilaterale con i singoli Stati che, nel caso dei Paesi membri dell'UE, decidono autonomamente a quali condizioni intendono accogliere cittadini degli Stati che non fanno parte dell'UE. Siccome le Università tedesche soffrono di una sovrabbondanza di studenti, non deve stupire il fatto che questo Paese assuma un atteggiamento piuttosto reticente. Il nostro obiettivo consiste nell'ottenere, al termine di una seconda fase di negoziati tra la Svizzera e l'Unione europea, che i nostri studenti vengano ammessi alle Università europee alle stesse condizioni previste per gli studenti degli Stati dell'UE, ciò che tuttavia presuppone che le scuole svizzere accettino di accordare un diritto reciproco.
La denominazione di professioni e titoli è retta dal diritto di ogni Stato. La Svizzera è abbastanza generosa nell'utilizzare il termine "diploma", che all'estero definisce per principio un titolo conferito da un istituto universitario. I titoli protetti rilasciati dalle Scuole universitarie professionali svizzere prevedono la menzione SUP (ingegnere SUP, architetto SUP, ecc.). Questa misura consente di evitare che coloro che hanno interrotto anzitempo gli studi si approprino di un titolo di una Scuola universitaria professionale ritenendo che la denominazione "Ingegnere" in Svizzera non sia protetta e che hanno svolto perlomeno uno studio parziale presso una SUP. Questa prassi, al limite della legalità, è stata a lungo in auge presso gli studenti dei PF che non hanno ottenuto il diploma. Infatti il titolo protetto rilasciato dai PF era allora di "ingegnere PF diplomato". Nella legislazione sulle Scuole universitarie professionali abbiamo voluto evitare questo rischio. Siccome però i nostri diplomati SUP ricevono sicuramente un diploma, sono liberi di far figurare nel titolo la menzione di "diplomato". Questo modo di procedere non costituisce affatto un abuso. Del resto, l'affermazione secondo cui "i titoli accademici in Svizzera non sono protetti" non corrisponde alla realtà (cfr. diritto cantonale e LCSl).
2./ 4. In linea di massima, i Ministri dell'istruzione pubblica dei Länder tedeschi accolgono favorevolmente l'istituzione delle Scuole universitarie professionali in Svizzera, anche se la Conferenza tedesca dei Ministri dell'istruzione pubblica non si è ancora pronunciata ufficialmente sulle condizioni che reggono le nostre nuove scuole. Il Consiglio federale e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) informeranno il competente Ministerium für Bildung und Wissenschaft a Bonn e la Conferenza tedesca dei Ministri dell'istruzione pubblica in merito alle intenzioni, agli obiettivi e ai provvedimenti inerenti alla trasformazione in Scuole universitarie professionali delle Scuole tecniche superiori (STS) e delle Scuole superiori per i quadri dell'economia e dell'amministrazione (SSQEA).
Inoltre, nel corso della procedura di riconoscimento dei cicli di studio corrispondenti al livello delle SUP, esperti internazionali, in particolare, si uniranno alla commissione al fine di garantire che la qualità della formazione corrisponda alle esigenze internazionali.
3.Un accordo disciplina il riconoscimento accademico dei diplomi rilasciati dalle "Fachhochschulen", per quanto concerne la Germania, e dalle Scuole tecniche superiori (STS) nonché dalle Scuole superiori per i quadri dell'economia e dell'amministrazione (SSQEA), per quanto attiene alla Svizzera. Questo accordo è stato concluso il 20 giugno 1994 tra la Svizzera e la Germania e riguarda il riconoscimento reciproco delle equivalenze nell'insegnamento superiore. È già previsto di integrare in questo senso l'accordo al momento in cui l'istituzione delle Scuole universitarie professionali sarà effettiva in Svizzera.
Risposta del Consiglio federale.