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97.3491 · Interpellanza · 1997-10-09

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Il nuovo sistema di indennità giornaliere introdotto dalla seconda revisione parziale della LADI prevede che gli assicurati hanno diritto alle cosiddette indennità giornaliere normali il cui numero è fissato in funzione della loro età. Oltre a queste indennità giornaliere normali, gli assicurati hanno diritto, entro il termine quadro biennale per la riscossione delle prestazioni, a indennità giornaliere speciali nella misura in cui partecipano a un provvedimento inerente al mercato del lavoro su ordine o con l'accordo del servizio cantonale (art. 27 cpv. 2 LADI congiuntamente all'art. 59b LADI). Se il Cantone non è in grado di approvare o di assegnare un provvedimento inerente al mercato del lavoro e se gli assicurati hanno già esaurito le loro indennità giornaliere normali, essi hanno diritto, a titolo compensativo, a indennità giornaliere speciali (art. 72a cpv. 1 e 3 LADI).

1.Il sistema delle indennità giornaliere speciali versate a titolo compensativo, a cui allude l'autore dell'interpellanza, non è stato introdotto a livello di ordinanza, ma è ancorato nella legge (art. 72a cpv. 3 congiuntamente all'art. 72a cpv. 1 LADI). Per diversi motivi, il legislatore ha rinunciato a introdurre una procedura di domanda particolare per le indennità giornaliere speciali. Tutti gli assicurati sono infatti tenuti e hanno diritto a partecipare a un provvedimento inerente al mercato del lavoro già a partire dal momento in cui percepiscono indennità giornaliere, e non soltanto dopo aver esaurito le loro indennità giornaliere normali. L'introduzione di una siffatta procedura potrebbe destare negli assicurati l'impressione di dover fornire una partecipazione attiva soltanto a decorrere dal momento in cui le sue indennità giornaliere normali sono esaurite. Inoltre occorre considerare che il legislatore ha previsto l'obbligo per i Cantoni di approntare i necessari provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Ciò significa che gli assicurati hanno diritto a partecipare a un tale provvedimento oppure - nella misura in cui il Cantone non è in grado di approvare o di assegnare all'assicurato un provvedimento adeguato - hanno diritto a titolo di compensazione a indennità giornaliere speciali. A ciò si aggiunge il fatto che, nella legge, non è prevista alcuna procedura di domanda e, di conseguenza, né un termine per far valere il proprio diritto né sanzioni corrispondenti. Infine, una tale procedura causerebbe ai competenti organi esecutivi un aumento considerevole di lavoro che sarebbe del tutto sproporzionato rispetto ai vantaggi.

Grazie ai colloqui di controllo e di consulenza, che hanno luogo per ogni assicurato due volte al mese, con il proprio consulente del personale, presso gli uffici regionali di collocamento, si ha tra l'altro la garanzia che gli assicurati partecipino il più presto possibile, con l'accordo o su ordine del servizio cantonale, a un appropriato provvedimento inerente al mercato del lavoro se non è possibile assegnare loro un'occupazione adeguata.

2.Siccome la concezione vigente prevede che gli assicurati possono o devono partecipare, su ordine o con l'accordo del servizio cantonale, a un provvedimento inerente al mercato del lavoro, i competenti organi di esecuzione devono, in entrambi i casi, emanare una decisione, ciò che comporta un onere amministrativo voluto dal legislatore. Le esperienze dimostrano anche che gli assicurati si impegnano attivamente e cercano sin dall'inizio della loro disoccupazione di partecipare a un provvedimento inerente al mercato del lavoro più per interesse personale che per adempiere il loro obbligo legale o per evitare sanzioni. Tali constatazioni sono inoltre confermate dal fatto che i Cantoni - che sono obbligati dal legislatore ad approntare un'offerta minima di 25'000 posti nell'ambito di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro - hanno previsto già per quest'anno 35'000 posti, non da ultimo anche in seguito alla notevole domanda da parte degli assicurati.

Gli assicurati renitenti che non ottemperano ai loro obblighi previsti dal diritto in materia di assicurazione contro la disoccupazione, in particolare all'obbligo di diminuire il danno, e che si comportano in modo passivo subiscono sanzioni o saranno privati dal loro diritto alle prestazioni per una durata indeterminata. L'importante è che i competenti consulenti del personale presso gli uffici regionali di collocamento possano rimediare a questo tipo di situazione non soltanto comminando sanzioni, ma assegnando tempestivamente agli assicurati un provvedimento inerente al mercato del lavoro. Queste assegnazioni non comportano tuttavia una maggior mole di lavoro rispetto alla valutazione e all'esame di una domanda relativa a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o alla comminazione di una sanzione.

Per tali motivi non si può nemmeno parlare di un prolungamento senza riserve della durata massima di riscossione, che passa da 400 a 520 indennità giornaliere per tutti gli assicurati. Anzi, agli assicurati che non partecipano attivamente vengono assegnati, in modo mirato, provvedimenti inerenti al mercato del lavoro; in caso di rifiuto vengono loro inflitte, talvolta reiteratamente, delle sanzioni. Si possono così avere assicurati che, a causa del loro comportamento non riescono neppure ad esaurire il proprio diritto alle indennità giornaliere normali. Il legislatore intende riconoscere agli assicurati che cercano attivamente, con o senza l'aiuto dei competenti organi esecutivi, di partecipare a un provvedimento inerente al mercato del lavoro senza tuttavia poter essere collocati per motivi indipendenti dalla loro volontà, un diritto a indennità giornaliere (normali, speciali, speciali a titolo di compensazione = 520 al massimo) durante due anni

3.La concezione attuale tiene conto della volontà del legislatore. Il Consiglio federale non vede, per il momento, alcuna necessità di emanare disposizioni a livello di ordinanza nel senso richiesto dall'interpellanza.

Risposta del Consiglio federale.

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