97.3548 · Raccomandazione · 1997-11-24
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
La risposta del Consiglio federale, del 16 settembre 1996, alla mozione Vermot che tratta la medesima questione, spiega ampiamente come il permesso generale di cambiare posto di lavoro non sia una soluzione adeguata per i problemi cui sono confrontati ballerine e ballerini provenienti da Paesi lontani.
In casi personali particolarmente rigorosi, giusta l'articolo 13 lettera f dell'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri (OLS), possono essere rilasciati permessi di dimora in deroga alle misure limitative e indipendentemente dallo Stato d'origine del richiedente. In linea di principio, tale possibilità esiste parimenti per stranieri che lavorano temporaneamente in Svizzera quali ballerine o ballerini di cabaret. L'obiettivo perseguito dalla raccomandazione è dunque già raggiungibile nel quadro della legislazione vigente. Tuttavia, conformemente alla costante prassi del Tribunale federale, i casi personali particolarmente rigorosi non vanno accettati come tali con eccessiva facilità. Inoltre, va rispettata la ripartizione delle competenze prevista dalla Costituzione : le autorità federali possono vincolare alla loro approvazione il rilascio di un permesso da parte di un Cantone, ma non possono imporre a un Cantone l'ammissione di singoli stranieri. Tale competenza federale sussiste unicamente per i rifugiati riconosciuti e per gli stranieri ammessi provvisoriamente.