97.3561 · Mozione · 1997-12-02
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
La nuova legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione (LOGA) sancisce all'articolo 10 l'obbligo per il Consiglio federale d'informare il pubblico e, all'articolo 34, incarica il cancelliere della Confederazione di prendere le misure necessarie all'informazione del pubblico nell'ambito delle istruzioni del Consiglio federale. D'altra parte, il 15 dicembre 1997 il Consiglio federale ha fondamentalmente approvato l'introduzione del principio di pubblicità, senza tuttavia pronunciarsi su un termine preciso.
Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui le molteplici possibilità offerte dalle nuove tecnologie dell'informazione, in particolare da Internet, debbano in futuro essere maggiormente sfruttate dalla Confederazione. Molti dipartimenti e uffici dell'amministrazione federale sono del resto già presenti su Internet, dal momento che si tratta di uno strumento pratico e rapidamente accessibile per le relazioni pubbliche.
Subito dopo la prima comparsa dell'amministrazione federale su Internet - avvenuta il 15 settembre 1995 - si fece sentire l'esigenza di un minimo di coordinamento e di regolamentazione. La Conferenza dei servizi d'informazione della Confederazione (CSI) istituì di conseguenza un gruppo di lavoro interdipartimentale che elaborò una guida WWW per i servizi d'informazione dell'amministrazione federale. La guida fornisce alcune indicazioni pratiche ma anche spunti per perseguire una certa immagine aziendale (corporate identity) e si pronuncia sui seguenti aspetti della presenza su Internet di unità organizzative dell'amministrazione federale: definizione di indirizzi WWW, composizione di home page, redazione e introduzione di testi, rimandi elettronici e link, posta elettronica, plurilinguismo dei documenti disponibili, aspetti giuridici, risorse necessarie.
Da allora, le altre questioni relative alla presenza su Internet dell'amministrazione federale sono di volta in volta discusse, a seconda della necessità, nell'ambito della CSI.
Un disciplinamento più ampio degli aspetti generali relativi alla presenza su Internet dell'amministrazione federale, in particolare una vera e propria legge su Internet, sembra oggigiorno problematico. Una siffatta normativa non solo sarebbe costantemente in ritardo rispetto a questo mezzo di comunicazione dallo sviluppo esplosivo, ma contraddirebbe anche l'idea centrale che fonda Internet, ossia la libertà dell'offerta d'informazione. In questo senso, anche la Conferenza ministeriale del Consiglio d'Europa tenutasi l'11 e 12 dicembre 1997 a Salonicco ha esortato in una risoluzione gli Stati membri a promuovere l'autoregolamentazione degli offerenti d'informazioni su Internet.
Per quanto concerne gli 8 ambiti che secondo la mozione andrebbero disciplinati nella legge sollecitata, si può rinviare ai lavori attualmente in corso intesi a definire un nuovo concetto d'informazione giuridica del Consiglio federale, che si riallacciano al mandato da esso conferito nel gennaio 1995 alla Cancelleria federale e al Dipartimento federale di giustizia e polizia di riesaminare l'odierna concezione della pubblicazione su supporti elettronici di dati giuridici e di adeguarla alle mutate condizioni quadro. Sulla base di questo mandato un gruppo di esperti esterno ha elaborato uno Studio concettuale Sistema svizzero d'informazione giuridica di cui il Consiglio federale ha preso atto nel gennaio 1997, sottoponendolo in seguito per parere ai Cantoni e ad alcune organizzazioni.
Tra le diverse varianti per la pubblicazione su supporto elettronico di informazioni giuridiche della Confederazione (atti legislativi, decisioni di autorità giudiziarie ed amministrative), lo studio propende per una chiara ripartizione dei compiti tra poteri pubblici e privati, secondo cui i poteri pubblici provvederebbero, sotto la loro responsabilità, ad un'offerta di base minima ma sufficiente, mentre l'economia privata, sulla scorta di tali documenti, potrebbe riservarsi la possibilità di elaborare pubblicazioni più complete (come ad esempio fonti del diritto corredate di commento).
L'elaborazione del nuovo concetto d'informazione giuridica del Consiglio federale si fonda sullo studio citato e sui risultati della procedura di consultazione, nel frattempo conclusa. Con l'approvazione di questo nuovo concetto si tratterà, mediante una serie di mandati e altre misure, di garantire l'utilizzazione di questo concetto d'informazione giuridica all'interno dell'amministrazione federale nonché il suo coordinamento con altri offerenti pubblici (Tribunale federale, Cantoni) e privati e in seguito di intraprendere un adeguamento della legge sulle pubblicazioni relativo alla pubblicazione su supporti elettronici. Nell'ambito dell'attuazione del citato concetto, nonché nel previsto adeguamento della legge sulle pubblicazioni occorrerà esaminare fino a che punto le istanze di disciplinamento formulate dalla mozione potranno essere considerate.
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.