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98.1050 · Interrogazione ordinaria · 1998-04-27

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1.All'inizio del mese di aprile 1998 il Ministero pubblico della Confederazione ha aperto una procedura d'indagine contro un funzionario del servizio di protezione costituzionale del Baden-Württemberg per spionaggio politico (art. 272 CP) e attività compiute senza autorizzazione per conto di uno Stato estero (art. 271 CP). Il funzionario è indiziato di aver raccolto informazioni sull'organizzazione Scientology in Svizzera tramite una cittadina svizzera domiciliata a Zurigo. Il cittadino tedesco e la cittadina svizzera sono stati fermati al termine di un incontro svoltosi a Basilea.

Gli sforzi del funzionario tedesco - che ha ammesso quanto contestatogli ed è stato rilasciato dopo tre giorni - erano volti a ottenere per conto delle autorità del suo Paese, già in precedenza beneficiari di informazioni trasmesse loro dalla cittadina svizzera, ulteriori informazioni in merito ad aderenti di Scientology residenti soprattutto a Basilea e a Zurigo e alla loro organizzazione. Al termine delle indagini condotte dal Ministero pubblico della Confederazione il procedimento penale è stato trasmesso per l'ulteriore disbrigo alle autorità preposte al perseguimento penale di Basilea Città.

2.Ad domanda 1:

L'oggetto della protezione della fattispecie che si configura nello spionaggio politico illecito (art. 272 CP) è costituito, secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, dalla sovranità territoriale della Svizzera; la punibilità mira dunque a proteggere il nostro Paese a tutti i livelli e in tutte le sue forme da soprusi stranieri.

Per quanto concerne la fattispecie dell'articolo 271 CP, è tra l'altro punito, giusta il numero 1, chiunque, senza esservi autorizzato, compie sul territorio svizzero per conto di uno Stato estero atti che spettano a poteri pubblici. L'atto deve avere per sua natura carattere ufficiale. A titolo d'esempio è possibile menzionare rilevamenti di polizia, fermi, arresti, audizioni processuali, sopralluoghi, atti esecutivi, ecc.

Anche nel presente caso lo Stato ha un interesse a un perseguimento penale poiché sono manifestamente in causa interessi svizzeri. Attività di agenti stranieri, senza che le autorità svizzere ne siano al corrente, non possono perciò in nessun caso essere nell'interesse del nostro Paese. Per motivi di Stato di diritto le autorità preposte al perseguimento penale non possono tollerare un comportamento illegale.

Come già evidenziato nella risposta all'interpellanza Burgener del 20 marzo 1998 (98.3136) riguardo alla chiesa Scientology il Consiglio federale è giunto - contrariamente alle autorità tedesche - a conclusioni parzialmente differenti per quel che concerne il potenziale di minaccia di questa organizzazione. Esso rammentava segnatamente che le eventuali attività delittuose di una setta devono essere perseguite in virtù delle vigenti leggi. In caso di attività che sembrassero pregiudicare la sicurezza del nostro Paese, il Consiglio federale potrebbe decidere l'intervento degli organi preposti alla protezione dello Stato. Non sono tuttavia disponibili informazioni che al momento attuale giustifichino un simile provvedimenti; nel caso di Scientology la Commissione consultiva in materia di protezione dello Stato ha stabilito nel 1997 che tale sorveglianza non era necessaria. Il Consiglio federale si attiene al momento a tale valutazione. E' appunto anche in questa ottica che le attività di spionaggio di funzionari tedeschi possono essere definiti contrari agli interessi della Svizzera e della sua popolazione.

Ad domanda 2:

Come già rilevato nella risposta all'interrogazione ordinaria Petitpierre del 14 dicembre 1988 (88.1068), tutti i gruppi religiosi godono nel nostro Paese di determinati diritti costituzionali e ogni seguace di detti gruppi religiosi può appellarsi ai diritti fondamentali. E' tuttavia innegabile che tra gli innumerevoli nuovi movimenti religiosi o parareligiosi ne esistano alcuni che tendono a pratiche decisamente ambigue con conseguenze negative per i loro aderenti o persino per la società.

Gli abusi di siffatti gruppi possono essere contrastati in modo efficace con gli esistenti mezzi legali. Trattasi in particolare del diritto civile e penale nonché degli strumenti di polizia economica e sanitaria.

Da anni il gruppo di Scientology è contestato sia in Svizzera sia in molti altri Paesi. Numerosi processi e indagini hanno messo in evidenza che detto gruppo presenta un carattere difficilmente comprensibile. Parecchie delle loro attività possiedono un'importante connotazione finanziaria. Autorità e associazioni di tutela dei consumatori devono dunque rivolgere la loro attenzione a tali attività. Tuttavia la semplice circostanza che i principi ai quali si richiama Scientology non coincidano con quelli ai quali fa riferimento la maggioranza, non è sufficiente per giustificare una sorveglianza speciale. Ramificazioni di Scientology conducono attività di spionaggio. Quest'ultime possono, se del caso, essere combattute. Dette attività non mirano precipuamente a infiltrare lo Stato stesso o ad assumere il potere, bensì servono soprattutto a proteggere il movimento da pericoli veri o presunti. Non sussistono indizi attendibili che al momento comprovino il tentativo da parte di Scientology di infiltrare le strutture dello Stato.

Peraltro, nella risposta all'interpellanza Borer del 3 ottobre 1996 (96.3505), il Consiglio federale ha precisato le circostanze in cui potrebbero intervenire gli organi preposti alla protezione dello Stato. Un'elaborazione preventiva di dati, concernenti le sette è pertanto possibile soltanto se le stesse:

- esercitino violenza all'interno o all'esterno della setta e abbiano dovuto essere definite pericolose per la sicurezza interna, avendo assunto il carattere di organizzazione estremistica violenta o persino terroristica;

- minaccino l'ordine costituzionale per la loro forma antilegislativa e antidemocratica;

- danneggino in modo sistematico il patrimonio dei loro membri e debbano pertanto essere considerate appartenenti al mondo della criminalità organizzata; oppure

- siano state vietate all'estero per comprovate infrazioni alla legge.

Per i suddetti motivi e poiché tali condizioni non sono soddisfatte da Scientology, il Consiglio federale non intende al momento procedere contro detta organizzazione nel modo richiesto dall'autore dell'interrogazione ordinaria.

Ad domanda 3:

Il Consiglio federale ritiene che non si debba ricorrere unicamente a mezzi legali per prevenire attività, socialmente dannose, di determinate sette. In questi casi è necessario attribuire una funzione importante all'informazione attiva, affinché i singoli siano avvertiti tempestivamente dei potenziali rischi che potrebbero incorrere. Come già rilevato nella risposta all'interpellanza Burgener, nel nostro sistema federalista i problemi religiosi sono di competenza cantonale. Il Consiglio federale è del parere che i Cantoni sono in grado di coordinare le pertinenti attività in modo autonomo.

Risposta del Consiglio federale.