98.3028 · Interpellanza · 1998-01-22
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
L'articolo 2 capoverso 2 della legge sulla circolazione stradale (LCStr) obbliga il Consiglio federale ad emanare il divieto di circolazione notturna e alla domenica per gli autoveicoli pesanti destinati al trasporto di merci. Questo principio di base è contenuto nell'articolo 91 dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC). L'articolo 92 ONC prevede diverse eccezioni, in particolare per quanto concerne il trasporto notturno di determinati tipi di frutta e verdura.
Modificando l'ONC, il Consiglio federale ha voluto tenere conto, nei limiti legislativi esistenti, delle ripetute richieste da parte dell'industria alimentare di distribuire i prodotti freschi al dettaglio durante le ore a scarso traffico. Il nostro Collegio non ha affatto introdotto una prassi più restrittiva per quanto concerne le autorizzazioni, al contrario esso ha facilitato le procedure in materia di deroghe a favore del trasporto notturno di prodotti freschi. Diversi Cantoni hanno tuttavia colto l'occasione delle modifiche all'ONC per verificare la legittimità delle loro procedure di autorizzazione. Ciò ha comportato in alcuni casi la negazione o il mancato rinnovo di autorizzazioni. Per garantire una prassi unitaria nei casi in cui l'ONC non contenga criteri di autorizzazione chiari (ad esempio per quanto concerne i latticini facilmente deteriorabili e igienicamente delicati di cui all'art. 92 cpv. 3 lett. c), l'Ufficio federale delle strade, in collaborazione con l'Ufficio federale della sanità pubblica, ha fornito ai Cantoni una base decisionale con circolare del 27 febbraio 1998, che permette di risolvere i problemi posti dalla revisione in relazione al trasporto notturno di latticini. Infatti la circolare spiegava ancora una volta che ai trasportatori titolari di un'autorizzazione per una merce particolare viene data la possibilità di trasportare sul loro mezzo prodotti per i quali non può essere accordata un'autorizzazione, per un volume pari al 25% del carico. Grazie ad una gestione ottimizzata dei veicoli, le consegne possono così essere organizzate in maniera razionale.
La nuova regolamentazione era inoltre parte integrante della documentazione relativa alla procedura di consultazione sulla revisione dell'ONC, che è stata largamente diffusa proprio per via delle proposte di modifica del divieto di circolare la notte e la domenica. I risultati della procedura hanno permesso di aumentare le possibilità di concessione di deroghe, nonostante le obiezioni sollevate su questo punto. La proposta di anticipare l'autorizzazione di circolazione a partire dalle 4 invece delle 5 del mattino è stata invece respinta.
1. Dal 1° novembre 1997 possono essere trasportati di notte e in qualsiasi periodo dell'anno frutta, verdura e determinati tipi di derrate alimentari facilmente deteriorabili. Finora tali autorizzazioni erano possibili solo durante la stagione estiva e a partire al più presto dalle ore 4 del mattino di un giorno feriale. Grazie a questa nuova regolamentazione, gli operatori del settore vengono facilitati, in quanto possono ottenere un'autorizzazione cantonale per il trasporto già a partire dalle ore 22 del secondo giorno festivo, in caso di due giorni successivi. Se tutti i giorni festivi in cui vige il divieto di circolazione la domenica (ad esempio, il lunedì di Pasqua e il lunedì di Pentecoste) venissero esentati dal divieto di circolazione o se per essi venissero accordate delle deroghe, ne conseguirebbe un gran numero di autocarri in circolazione. Oltre al trasporto interno al territorio svizzero per la consegna di merci al dettaglio, la pausa domenicale verrebbe disturbata anche da numerose corse nell'ambito del traffico di transito e di importazione. Inoltre, le autorità doganali dovrebbero mettere a disposizione personale supplementare per far fronte alle nuove incombenze.
2.La nuova regolamentazione, secondo la quale per le derrate alimentari facilmente deteriorabili con una scadenza di consumo massima di 7 giorni dalla data di produzione (produzione, preparazione, ottenimento) sono rilasciate autorizzazioni a circolare durante la notte, non è contraria all'ordinanza sulle derrate alimentari. Tenuto conto del voluto carattere urgente delle corse notturne, non si può parlare di regolamentazione rigida o arbitraria. La gamma di prodotti freschi da vendere a breve termine viene ampiamente contemplata dalla nuova regolamentazione. Il Consiglio federale è comunque disposto ad esaminare un'altra soluzione che tenga meglio conto delle esigenze espresse.
3.In virtù dell'articolo 106 capoverso 2 LCStr, i Cantoni sono responsabili dell'attuazione della legge. Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni o l'Ufficio federale delle strade possono obbligare i Cantoni ad osservare le disposizioni dell'ONC. In merito a questo punto, l'ultima circolare della Confederazione è stata inviata il 5 dicembre 1997. La Confederazione, tuttavia, non ha la possibilità di obbligare i Cantoni a rispettare le norme della LCstr, in quanto essi esercitano la propria sovranità in materia. La maggior di essi si attiene comunque a queste disposizioni. Le diverse regolamentazioni cantonali lamentate dai trasportatori sono spesso da imputare al fatto che alcuni giorni festivi sono riconosciuti da alcuni Cantoni e da altri no. Inoltre, l'articolo 92 ONC non sempre viene interpretato allo stesso modo. Il Consiglio federale vuole quindi esaminare la possibilità di rafforzare la posizione di chi richiede un'autorizzazione particolare e a questo proposito va valutata la necessità o meno di procurarsi un'autorizzazione.
4.Come esposto al punto 1, la modifica entrata in vigore il 1° novembre 1997 autorizza i Cantoni a rilasciare autorizzazioni speciali per trasporti notturni tra le 22 e le 5. Contrariamente a quanto presupposto nelle domande poste dall'interpellante, la nuova regolamentazione costituisce una grossa agevolazione rispetto a quella di prima. Finora, diversi trasporti, in particolare di frutta e verdura, potevano essere effettuati solo a partire dalle ore 4 nel periodo invernale (1° novembre-31 marzo). Una diminuzione generalizzata del periodo di divieto di circolazione notturna per il traffico di importazione, di esportazione e di transito di singole merci contraddirebbe il senso e lo scopo del divieto stesso e sarebbe contraria alla volontà della maggioranza dei partecipanti alla consultazione e all'esigenza da parte della popolazione di vedere mantenuto e applicato il divieto di circolazione. Come già detto al punto 2, il Consiglio federale intende studiare una soluzione che tenga meglio conto delle esigenze espresse.
5.Il divieto di circolare la domenica e la notte per i mezzi pesanti adibiti al trasporto di merci voluto dal legislatore garantisce il rispetto della quiete notturna e domenicale. Con le nuove disposizioni entrate in vigore il 1° novembre 1997, il Consiglio federale ha esteso la portata delle autorizzazioni eccezionali, rendendo meno restrittivo il divieto di circolazione notturna nei limiti consentiti dalla legge. Il nostro Collegio è disposto a valutare insieme agli ambienti interessati criteri che tengano meglio conto delle diverse merci in questione.
Risposta del Consiglio federale.