98.3062 · Interpellanza · 1998-03-02
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. Negli ultimi tre rapporti sulla politica economica esterna, il Consiglio federale ha fornito le necessarie informazioni sull'andamento dei negoziati relativi all'AMI. In occasione delle discussioni di questi rapporti nelle commissioni e nelle riunioni plenarie sono state ripetutamente poste al Consiglio federale domande sull'AMI. Il Consiglio federale vi ha sempre risposto. Inoltre, le Commissioni di politica estera delle due Camere sono state consultate durante le sedute speciali sul progetto di accordo.
Per quanto riguarda l'informazione dell'opinione pubblica, va sottolineato che, sin dall'inizio delle trattative e dopo ogni tornata negoziale, il presidente della delegazione di negoziazione ha tenuto una conferenza stampa. A ciò si aggiunge che, dal 1996, i rappresentanti della delegazione svizzera hanno rilasciato varie interviste alla stampa. Essa ha inoltre messo a disposizione delle cerchie interessate già il primo progetto di accordo multilaterale sugli investimenti, così come si presentava all'inizio del 1997, vale a dire con numerose domande ancora aperte. Ciò è stato il caso anche per gli altri progetti che si sono succeduti da allora. Lo svolgimento delle trattative è stato discusso sin dall'inizio in seno a un gruppo di contatto che si riunisce regolarmente e nel quale sono rappresentati, oltre ai Dipartimenti interessati dell'Amministrazione federale, anche le organizzazioni mantello dell'economia, i sindacati (USS e FSSC) e altre organizzazioni non governative (ONG).
2. Nell'ambito dei negoziati, la delegazione svizzera svolge un ruolo molto attivo. Ciò è motivato dal fatto che per l'economia svizzera, e in particolare per le PMI, detto accordo riveste notevole importanza. Obiettivo dell'accordo è di garantire a dette imprese una maggiore sicurezza giuridica nonché condizioni quadro meglio prevedibili sui mercati internazionali. Inoltre questo accordo si inserisce ottimamente negli attuali sforzi intesi a migliorare la piazza economica svizzera. Gli investitori stranieri non solo forniscono alla nostra economia capitali, know-how nel campo della gestione e nuove tecnologie, ma contribuiscono anche in modo rilevante alla creazione di nuovi posti di lavoro.
La delegazione svizzera si adopera affinché venga elaborato un accordo che non sia soltanto liberale, ma anche sostenibile sotto l'aspetto sociale e ambientale. La Svizzera figura d'altronde fra i Paesi che, sin dall'inizio, si sono impegnati affinché l'AMI tenesse conto di vari aspetti legati alla protezione dell'ambiente e alle norme sociali. Questi sforzi hanno consentito, in particolare, di mettere a punto disposizioni, accettate ormai da quasi tutti i Paesi, che vietano agli Stati contraenti di allentare le loro prescrizioni ambientali o le loro norme sociali al fine di attirare gli investimenti stranieri.
L'atteggiamento progressista adottato fin dall'inizio dei negoziati dalla Svizzera in materia ambientale e politico-sociale è stato ribadito inequivocabilmente dal segretario di Stato F. Blankart in occasione della recente riunione dei viceministri degli Stati partecipanti ai negoziati. Questo fermo atteggiamento da parte della Svizzera si manifesta anche quando essa chiede con insistenza, dopo i colloqui esplorativi organizzati in vista dell'AMI, che vengano acclusi al futuro accordo i principi direttivi dell'OCSE all'attenzione delle imprese multinazionali, principi che hanno dato prova della loro efficacia (essi comprendono capitoli dettagliati riguardanti i rapporti tra i partner sociali e il comportamento nei confronti dell'ambiente).
Per quanto concerne le attività economiche inerenti alla cultura, occorre sottolineare che la Svizzera ha già annunciato diverse riserve nazionali nel settore audiovisivo (leggi federali sul cinema, sulla radio e la televisione). Queste riserve potrebbero essere ridotte o anche ritirate prima della fine dei negoziati se la natura e la portata dell'eccezione culturale generale tuttora in discussione lo permettono.
3. Occorre anzitutto contestare il rimprovero, mosso dai media, secondo cui il previsto accordo priverebbe gli Stati della loro capacità sovrana di dotarsi di nuove norme ambientali e sociali. Di fatto l'AMI non priva gli Stati né del loro potere legislativo nei settori indicati né in qualsiasi altro settore, come per esempio quello della protezione dei consumatori, e tantomeno impedisce loro di perseguire obiettivi specificamente nazionali. L'AMI intende unicamente evitare che le relative leggi o politiche costituiscano il pretesto per pratiche discriminanti.
Il Consiglio federale parte peraltro dal presupposto che le sue posizioni in materia di politica ambientale, sociale e culturale (vedi risposta la domanda 2) vengano prese in considerazione nell'accordo. Il promovimento della cultura svizzera, ad esempio, non deve essere messo in discussione dall'accordo. Per quanto riguarda la protezione dei consumatori, si può supporre che la concorrenza promossa dall'AMI torni a vantaggio anche di questi ultimi.
Per quanto attiene ai diritti dell'uomo, l'AMI non contiene, quale accordo sugli investimenti, alcuna specifica disposizione materiale. Vari aspetti dei diritti dell'uomo (divieto del lavoro minorile e del lavoro coatto) sono comunque presi in considerazione. Ciò avviene, da un lato, attraverso un esplicito riferimento alle pertinenti convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e, dall'altro, mediante la disposizione che impedisce agli Stati contraenti di violare le norme fondamentali di dette convenzioni al fine di attirare investimenti. Inoltre l'AMI conterrà una disposizione che consentirà agli Stati contraenti di derogare, per motivi di sicurezza nazionale (fra l'altro anche nel caso di sanzioni ONU contro gli Stati che violano la pace), ai principi convenuti.
4. La questione degli indennizzi a favore degli investitori si colloca nel contesto delle misure dirette o indirette di espropriazione. L'accordo contiene infatti prescrizioni relative alla procedura da seguire in caso di espropriazione o di provvedimenti simili nonché relative alla fissazione dell'indennità dovuta all'investitore. Queste prescrizioni corrispondono, in sostanza, al diritto svizzero e riflettono anche gli usuali standard internazionali, peraltro rispettati dalla Svizzera anche nella conclusione di accordi bilaterali sulla protezione degli investimenti.
La questione va vista sullo sfondo del caso, riportato dalla stampa, di un'impresa americana domiciliata in Canada che, a seguito dell'inasprimento delle disposizioni ambientali in quel Paese, ha promosso un'azione legale davanti a un tribunale arbitrale NAFTA, adducendo quale motivo dell'azione la presenza di un'espropriazione materiale. Il fatto che l'impresa abbia promosso un'azione non significa né che essa venga accettata né che l'AMI provocherebbe una tale accettazione. Il caso ha del resto indotto numerosi Stati partecipanti alle trattative AMI, e fra questi anche la Svizzera, a chiedere di introdurre nell'accordo una precisazione secondo la quale le disposizioni di quest'ultimo non possono impedire agli Stati di realizzare i propri obiettivi di politica ambientale, sociale e sanitaria (con misure non discriminatorie).
5. Una subordinazione della legislazione svizzera ai gruppi aziendali transfrontalieri sulla base dell'AMI non entra in alcun modo in linea di conto. Fatta eccezione per l'obbligo di rispettare la clausola della non discriminazione, con riserva delle eccezioni generali e delle eccezioni specificamente nazionali, l'AMI non reca pregiudizio alla sovranità degli Stati contraenti. A tale proposito si veda anche la risposta alla domanda numero 3.
6. Per quanto attiene alla presunta durata dell'accordo di almeno 20 anni, occorre precisare che l'accordo può essere disdetto per la prima volta dopo cinque anni, con effetto sei mesi dopo la notifica di ritiro. L'accordo è applicabile per un'ulteriore durata di 15 anni agli investimenti che esistono già in quel momento. Tale prolungamento della durata dell'accordo per un certo periodo di tempo dopo la disdetta è legato alla clausola della sicurezza giuridica per gli investitori. La Svizzera ha previsto disposizioni simili nei suoi accordi bilaterali di protezione degli investimenti conclusi con circa 80 Paesi.
Risposta del Consiglio federale.