Lexipedia

98.3275 · Raccomandazione · 1998-06-22

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è profondamente scosso dagli atti di barbarie che si compiono attualmente in Algeria e che toccano la popolazione civile (risposta all'interrogazione urgente Vermot del 25 settembre 1997: 97.1121). Simili atti sono ingiustificabili e pregiudicano i tentativi di riconciliazione nazionale.

Per quanto attiene alla persecuzione delle donne in Algeria, il Consiglio federale ha illustrato esaustivamente nelle sue risposte all'interrogazione ordinaria urgente Vermot del 2 giugno 1997 (97.1063), all'interpellanza Bühlmann del 10 ottobre 1997 (97.3521) e all'interrogazione ordinaria Dardel del 21 gennaio 1998 (98.1002), la prassi delle autorità svizzere in materia di ammissione delle richiedenti l'asilo algerine. Il Consiglio federale desidera completare le sue considerazioni nel modo seguente.

I richiedenti l'asilo algerini, come emerge dal profilo allestito in base alle domande inoltrate nel corso del 1° trimestre 1998, sono quasi esclusivamente uomini tra i 20 e i 35 anni che provengono dalle grandi città. 90 delle 97 persone originarie dell'Algeria, che hanno inoltrato una domanda d'asilo nel corso di questo primo trimestre, erano di sesso maschile (92,8%) mentre soltanto 7 donne algerine hanno chiesto l'asilo: una madre con tre figlie, provenienti dalla Francia, una donna coniugata il cui marito è stato dato per disperso in Algeria, un'altra donna che non ha addotto motivi personali e una persona nubile che si richiama alla situazione generale. Nel medesimo trimestre l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR) ha concesso l'asilo a una donna algerina nell'ambito del ricongiungimento famigliare e ha pronunciato l'ammissione provvisoria per una donna che, verosimilmente, è stata stuprata da un gruppo di integralisti.

La procedura svizzera per la concessione dell'asilo è una procedura individuale. Essa permette di valutare in modo oggettivo e scrupoloso le esigenze individuali di protezione e, se del caso, di rinunciare all'esecuzione dell'allontanamento se la persona rischia d'essere sottoposta a torture o a trattamenti inumani o degradanti da parte delle autorità statali o di terzi. E' segnatamente il caso per donne attive nell'ambito di determinate associazioni o per i congiunti di quest'ultime. Sarebbe nondimeno inopportuno dedurre dalla situazione generale, che regna attualmente in Algeria, una concreta esposizione a pericolo di tutte le donne algerine.

Il Comitato dei diritti del bambino, in occasione della sua quindicesima seduta, si è comunque espresso in modo positivo sull'assistenza giuridica, medica e psicologica di madri sole con figli. Sempre secondo detto Comitato, le medesime prestazioni sono offerte agli altri adulti vittime di violenze, incluso un aiuto finanziario e un servizio di consulenza diretto da psicologi e assistenti sociali, senza dimenticare il lavoro svolto dalle varie associazioni. Inoltre l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), nell'ambito della procedura all'aeroporto, ha dato il suo consenso al rimpatrio di due donne provenienti dalla regione di Oran, ritenendo che esse non vi erano manifestamente minacciate da persecuzioni. Da menzionare inoltre la recente rinuncia di una donna algerina allo statuto di rifugiata. Infine la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo, autorità indipendente dall'Amministrazione, ritiene che i pregiudizi, ai quali sono esposte le donne algerine, vanno relativizzati di caso in caso ed esaminati individualmente.

Inoltre la Convenzione delle Nazioni Unite del 18 dicembre 1979 sull'eliminazione di ogni forma discriminatoria nei riguardi delle donne, ratificata da 161 Stati tra cui anche la Svizzera e l'Algeria, contribuisce sul piano internazionale all'attuazione effettiva dell'eguaglianza tra donne e uomini. Essa concretizza il divieto della discriminazione nei confronti delle donne in tutti gli ambiti della vita e obbliga gli Stati contraenti a prendere misure segnatamente sul piano politico, economico e culturale per eliminare le discriminazioni di cui sono oggetto le donne. Gli obiettivi della Convenzione, oltre a mirare chiaramente all'attuazione del principio della non-discriminazione, pongono l'accento sull'obbligo degli Stati di prendere le misure adeguate per realizzare un'effettiva uguaglianza tra donna e uomo, in particolare un cambiamento in materia di ruoli in seno alla società e allo Stato. La Convenzione non comprende tuttavia alcuna clausola che vieti a uno Stato contraente di rinviare una donna in un Paese ove essa rischierebbe di essere discriminata. L'UFR, prima di pronunciare l'esecuzione del rinvio, esamina tuttavia se il rimpatrio della richiedente l'asilo respinta sia tuttora ragionevolmente esigibile in considerazione della sua situazione personale.

Il Consiglio federale è dunque del parere che l'esame individuale dei casi costituisca una misura adeguata e non è di conseguenza giustificato accordare a tutte le richiedenti l'asilo algerine respinte l'ammissione provvisoria collettiva. Esso rileva per di più che nel 1998 nessuna donna algerina è stata oggetto di un rinvio coercitivo e che il gruppo di persone, per le quali non è stato ordinata l'esecuzione del rinvio, comprende una quota di donne relativamente elevata, dal momento che il 54% dei cittadini algerini ammessi provvisoriamente in Svizzera sono di sesso femminile.