98.3285 · Interpellanza · 1998-06-24
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
L'Ufficio svizzero della navigazione marittima esercita essenzialmente compiti di sorveglianza nel settore del trasporto internazionale di merci. Fino ad ora, nessuna nave passeggeri ha battuto la nostra bandiera. Facendo seguito alle richieste di numerosi privati e associazioni, il Consiglio federale ha adottato nel 1971 un'ordinanza sugli yacht marittimi svizzeri e ha deciso di aprire il registro di questi yacht soltanto ai panfili sportivi e di diporto poiché questi ultimi garantiscono nel migliore dei modi la sicurezza. A tale proposito, occorre precisare che la Svizzera, Stato senza coste, si trovi, in materia di controllo e ispezione delle navi, in una situazione particolare rispetto agli Stati costieri importanti e che in queste condizioni l'Ufficio svizzero della navigazione marittima, autorità di sorveglianza sugli yacht che battono bandiera svizzera, non può permettersi di ignorare le normative internazionali sempre più severe in materia di sicurezza. La comunità marittima internazionale si aspetta d'altronde dagli Stati non costieri che veglino scrupolosamente sul rispetto da parte dei proprietari di navi delle norme tecniche e di sicurezza, sia direttamente sia mediante deleghe a società di classificazione.
Da qualche tempo, l'Ufficio svizzero della navigazione marittima ha ricevuto richieste da parte di associazioni che intendevano immatricolare nel registro svizzero yacht e navi utilizzate a fini terapeutici. Queste richieste sono state respinte perché non erano adempite le esigenze degli articoli 5 e 6 dell'ordinanza sugli yacht marittimi svizzeri, le quali stabiliscono condizioni generali di registrazione e affermano in particolare che possono essere iscritti nel registro svizzero degli yacht soltanto le imbarcazioni sportive e di diporto atte a tenere il mare e che sono di proprietà di un cittadino svizzero o di un'associazione svizzera che persegua lo scopo di promuovere lo sport nautico e la navigazione di diporto. Tale interpretazione degli articoli 5 e 6 dell'ordinanza da parte dell'Ufficio svizzero della navigazione marittima corrisponde a quella unanime della dottrina in materia. Inoltre, va precisato, a titolo comparativo, che la Germania assimila gli yacht utilizzati a fini terapeutici a navi passeggeri e che essa applica a tali navi norme di sicurezza più severe di quelle applicate alle imbarcazioni sportive e di diporto iscritti abitualmente nei registri degli yacht del tipo del registro svizzero.
Alle domande dell'interpellante, il Consiglio federale risponde come segue:
1. In applicazione degli articoli 5 e 6 dell'ordinanza sugli yacht marittimi svizzeri, l'Ufficio svizzero della navigazione marittima ha finora iscritto nel registro degli yacht soltanto le associazioni svizzere che hanno lo scopo di promuovere lo sport nautico e la navigazione di diporto, fatta eccezione per l'associazione "Plus", che utilizza una nave a fini terapeutici. Tale eccezione risulta da un tentativo fatto dall'Ufficio svizzero della navigazione marittima nel 1981 di interpretare in modo estensivo l'articolo 6 dell'ordinanza sugli yacht e di immatricolare dunque gli yacht utilizzati a fini terapeutici. In seguito all'incidente toccato allo yacht dell'associazione "Plus" nel 1986 che ha provocato la morte di 9 persone, l'Ufficio svizzero della navigazione marittima è ritornato a un'interpretazione più stretta dell'articolo 6 dell'ordinanza sugli yacht marittimi svizzeri e da allora ha iscritto nel registro degli yacht soltanto le associazioni che perseguono la promozione dello sport nautico e la navigazione di diporto.
2. L'Ufficio federale della sanità pubblica si è, in modo generale, dichiarato favorevole all'utilizzazione di yacht a fini terapeutici. Ritiene certo importante che simili programmi educativi siano offerti in Svizzera, ma non può sostenere la necessità che questi trattamenti abbiano luogo su yacht battenti bandiera svizzera piuttosto che su yacht che inalberano una bandiera estera. Inoltre, l'Ufficio federale della sanità pubblica ritiene di non essere in grado di giudicare le esigenze supplementari di sicurezza che devono essere adempiute dagli yacht utilizzati a fini terapeutici. Si è unicamente domandata se, nell'interesse dei passeggeri e della loro sicurezza, non fosse il caso di riprendere in Svizzera la severa regolamentazione tedesca in materia.
3. Se il Consiglio federale decidesse di modificare l'ordinanza sugli yacht marittimi svizzeri allo scopo di permettere l'immatricolazione sotto bandiera svizzera di yacht utilizzati a fini terapeutici, dovrebbe esaminare accuratamente a quali condizioni simili imbarcazioni potrebbero inalberare la bandiera svizzera. Siamo del parere che tali yacht dovrebbero almeno osservare norme di sicurezza equiparabili a quelli in vigore negli Stati marittimi importanti e occorrerebbe, come è il caso in Germania, di considerarli sotto questo profilo come navi passeggeri. Una simile assimilazione non sarebbe senza conseguenze per i proprietari di yacht, perché dovrebbero in particolare rispettare le severe esigenze poste dalla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), di cui la Svizzera è parte.
Di conseguenza, una simile modifica dell'ordinanza sugli yacht marittimi svizzeri è auspicabile e le esigenze poste per l'immatricolazione delle navi utilizzate a fini terapeutici, in particolare in materia di sicurezza, sono chiaramente definite. A tal scopo, proseguiremo con le cerchie interessate l'esame di un'eventuale modifica dell'ordinanza.
Risposta del Consiglio federale.