98.3342 · Postulato · 1998-06-26
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
I rapporti con l'estero in materia di estradizione e di assistenza giudiziaria sono retti da trattati di diritto internazionale pubblico, che di norma prevedono un determinato obbligo di collaborazione, o dal diritto interno relativo. Il diritto interno contiene inoltre le norme procedurali determinanti. Le possibilità della Svizzera di influire su una procedura di estradizione o di assistenza giudiziaria sono pertanto limitate e dipendono fortemente dall'ampiezza della collaborazione concordata nel trattato. È possibile concludere nuovi trattati internazionali soltanto qualora gli Stati stranieri interpellati siano disposti a disciplinare estradizione e assistenza giudiziaria a livello di trattato bilaterale. Tale disponibilità è ampiamente subordinata al grado di corrispondenza tra il diritto interno vigente e il trattato che dev'essere concluso. Benché la rete dei trattati bilaterali della Svizzera continui costantemente ad estendersi, negoziati spesso laboriosi dimostrano tuttavia che in molti Paesi estradizione e assistenza giudiziaria costituiscono dei settori sensibili della cooperazione internazionale. Per poter negoziare una regolamentazione migliore, che deroghi a sistemi insoddisfacenti in vigore, dovrebbero essere presenti stimoli sufficienti in tal senso o una equivalente pressione internazionale.
I problemi principali nel settore dell'assistenza giudiziaria internazionale consistono nei rapporti con i Paesi di tradizione giuridica anglosassone (common law). Da un lato vi sono grandi differenze dal profilo del diritto materiale, dall'altro possono influire negativamente anche normative in materia di competenza e condizioni totalmente diverse per la concessione dell'assistenza giudiziaria. Nel settore dell'estradizione, l'ostacolo principale è rappresentato - come dimostrato anche dal caso Rey - dall'esigenza di un cosiddetto fascicolo probatorio, necessario in tali Stati per l'estradizione di persone non condannate. In questo fascicolo debbono figurare prove in misura tale da consentire a un giudice locale, secondo il diritto interno, di emanare un ordine d'arresto. Una simile assunzione delle prove (prima facie evidence) corrisponde piuttosto, nel diritto di procedura svizzero, alla fase del rinvio di una causa penale al tribunale giudicante. In conseguenza di quanto precede, possono insorgere notevoli difficoltà d'ordine pratico, soprattutto in caso di reati economici complessi, prima che una domanda possa essere presentata con prospettive di successo. Proprio a causa di tali difficoltà, la Svizzera rinuncia di norma a concludere con tali Stati nuovi trattati d'estradizione, ove non sia possibile prescindere dall'esigenza di fascicoli probatori o non si possano ottenere agevolazioni considerevoli in materia di assunzione di prove. Conformemente a tale tendenza, negli ultimi dieci anni la Svizzera ha concluso nuovi trattati d'estradizione con Australia, Canada, Filippine e Stati Uniti, nell'ambito dei quali sono stati conseguiti notevoli progressi. Nel caso delle Bahamas è attualmente impossibile prendere in considerazione possibilità di deroga ai principi sanciti soltanto nel 1994 dalla locale legge sull'estradizione, i quali esigono in particolare anche un fascicolo probatorio.
In Svizzera la procedura di estradizione e di assistenza giudiziaria è retta dalla legge federale del 20.3.1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1). In passato, alcuni Cantoni e cerchie interessate hanno criticato l'eccessiva lunghezza della procedura dell' "altra" assistenza giudiziaria svizzera, di competenza soprattutto delle autorità cantonali. Per tale motivo, l'AIMP è stata riveduta. La modifica corrispondente, in vigore dal 1° febbraio 1997, avrebbe quale obiettivo principale l'accelerazione di tale procedura. Contrariamente all' "altra" assistenza giudiziaria, l'andamento della procedura svizzera di estradizione gode di buona reputazione sul piano internazionale. La revisione del 1997 ha perciò toccato soltanto marginalmente la parte concernente l'estradizione. Nel settore dell'estradizione, la Svizzera dispone in effetti di un modello che prevede la competenza, per l'inoltro e la ricezione di domande, di un'unica autorità, l'Ufficio federale di polizia (UFP) e offre in tal modo una preziosa visione d'assieme. Anche l'inoltro delle domande svizzere all'estero ad opera dell'UFP ha sempre dato buoni risultati, come dimostrato continuamente da numerosi casi che hanno più o meno destato l'interesse dell'opinione pubblica. Anche il Caso Rey testimonia, in ultima analisi, il successo della ripartizione dei compiti. In questo caso, i media hanno tuttavia restituito in modo troppo univoco la suddivisione dei ruoli tra autorità cantonali e federali. Le autorità federali hanno in particolare contribuito in modo decisivo al successo dell'estradizione; da un canto hanno sempre fatto presente alle autorità cantonali la necessità dell'inoltro di una domanda formale di estradizione, d'altro canto hanno presentato tale domanda nella forma corretta. Corrisponde invece al vero che l'onere principale della presentazione di una domanda di estradizione con fascicolo probatorio va assunto dall'autorità che conduce l'inchiesta penale. Nel caso Rey si trattava delle autorità del Canton Berna. Tale ripartizione di compiti corrisponde alla ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni nel settore del perseguimento penale. Soltanto le autorità preposte al perseguimento penale sono in grado di descrivere il sospetto e citare le prove sulle quali si fonda. Tale compito spetta di conseguenza alle autorità federali soltanto qualora un procedimento penale sia diretto da un'autorità federale (Ministero pubblico della Confederazione). Tale suddivisione dei compiti ha del resto già comportato, in altri casi, spese speciali per la difesa della domanda dinanzi alle autorità straniere. Essa non aveva sinora mai dato adito a critiche. La normativa vigente lascia spazio sufficiente a soluzioni che si adattino al caso singolo. Dato che essa ha inoltre dato buoni risultati, non vi è attualmente alcun motivo di procedere a una modifica. Lo stesso vale in linea di principio anche per l'assunzione delle spese da parte delle autorità cantonali, prevista dalla legge per il caso in cui la Svizzera inoltri una domanda d'estradizione all'estero. Il Consiglio federale ha del resto respinto una richiesta del Canton Berna con la quale si sollecitava la Confederazione a partecipare alle spese dell'estradizione.
Neppure la questione della prescrizione incombente a causa della lunga durata di procedure di estradizione e di assistenza giudiziaria all'estero, cui si è parimenti accennato, non può essere risolta, secondo le sopra descritte possibilità d'influsso della Svizzera, mediante un esame e una modifica delle disposizioni concernenti l'estradizione e l'assistenza giudiziaria. Tale questione andrà eventualmente discussa nell'ambito dell'imminente revisione della Parte generale del Codice penale.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.