Lexipedia

98.3343 · Interpellanza · 1998-06-26

Cancelleria federale

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo l'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza concernente l'entrata in vigore della modifica della legge federale sui diritti politici, le iniziative per le quali la decisione inerente all'esame preliminare è stata pubblicata nel Foglio federale prima del 1° aprile 1997 soggiacciono ancora interamente al diritto previgente, mentre a tutte le altre si applica esclusivamente il nuovo diritto. L'esame dei "vecchi oggetti" richiederà quindi ancora molto tempo, dal momento che il termine per la raccolta delle firme è di 18 mesi e il termine di trattazione delle iniziative di cui è stata accertata la riuscita ancora pendenti è di diversi anni.

Questa transizione "pragmatica" era necessaria, poiché i membri dei comitati promotori delle iniziative popolari già pendenti sono sovente più numerosi (fino a 180 persone) di quanto consenta il nuovo diritto (al massimo 27 persone autorizzate a ritirare l'iniziativa, art. 68 cpv. 1 lett. e [nuovo] LDP). Nella maggior parte dei casi, il passaggio immediato al nuovo diritto avrebbe a priori impedito - per motivi di tempo e di forma - il ritiro delle iniziative popolari: secondo il nuovo diritto infatti, la dichiarazione di ritiro, per essere vincolante, deve essere firmata entro un termine di dieci giorni dalla maggioranza assoluta dei membri del comitato aventi ancora diritto di voto (art. 73 cpv. 1 e 2 [nuovo] LDP e art. 25 [nuovo] ODP). Questo termine estremamente breve è condizionato dal nuovo termine massimo (nove mesi) previsto per l'indizione della votazioni popolari (art. 74 cpv. 1 [nuovo] LDP), dall'obbligo del Consiglio federale di elaborare le spiegazioni per il voto (art. 11 cpv. 2 LDP) e dal fatto che, sotto il profilo meramente tecnico, occorrono almeno 13 settimane e 1/2 (vale a dire tre mesi buoni) per preparare una votazione popolare federale in modo corretto.

In pratica questo comporterà - a seconda delle iniziative - un termine transitorio di diversi anni durante il quale la trattazione della maggior parte delle iniziative popolari continuerà a essere interamente (quindi anche per quanto concerne la procedura di ritiro e i termini di trattazione e di indizione delle votazioni) disciplinata dal diritto previgente. Questa regolamentazione presenta tuttavia il vantaggio di garantire che - grazie all'applicazione sistematica del diritto previgente a tutte le iniziative popolari per le quali la raccolta delle firme è cominciata prima del 1° aprile 1997 - ciascun comitato conosca sin dall'avvio di tale raccolta le regole applicabili alla sua iniziativa. Nel contempo è stato rispettato il principio di irretroattività.

In merito alle singole domande:

1.Le disposizioni del diritto previgente rimangono determinanti per 19 delle iniziative già pendenti il 30 giugno 1998. Dal 1° maggio 1998 invece, nessuna iniziativa disciplinata da tale diritto si trovava ancora nella fase di raccolta delle firme. Le 25 iniziative popolari lanciate dal 1° aprile 1997 (stato: 15 agosto 1998) sottostanno senza eccezioni al nuovo diritto. Due di queste sono già state depositate.

2.L'applicazione del nuovo diritto alle iniziative per le quali la raccolta delle firme è iniziata prima del 1° aprile 1997 impedirebbe de facto il ritiro di tali iniziative. Tenendo conto di tutte le circostanze, il Consiglio federale può invece (anche secondo il diritto previgente) senz'altro sottoporre un'iniziativa alla votazione popolare entro il termine previsto dal nuovo diritto. Nella valutazione delle circostanze occorre segnatamente tener conto della necessità di:

- evitare di sottoporre contemporaneamente al voto del popolo iniziative che si contraddicono tra loro su un qualsivoglia punto;

- non accumulare contemporaneamente più disegni pronti per la votazione;

- evitare votazioni inutili su iniziative popolari il cui ritiro sembra probabile, a prescindere dal fatto che sia stato elaborato un controprogetto, diretto o indiretto;

- evitare che una votazione popolare si svolga contemporaneamente alle elezioni del Consiglio nazionale;

- tener conto, entro certi limiti, dell'"anzianità" delle iniziative popolari pronte per la trattazione da parte delle Camere federali.

3.Per il momento le Camere federali non hanno ancora concluso la trattazione dell'iniziativa popolare federale "abitazione in proprietà per tutti". Il Consiglio federale stabilirà la data della votazione popolare soltanto una volta ultimato tale esame. Oltre alla necessità di non accumulare disegni pronti per la votazione e oltre al fatto che il 24 ottobre 1999 si terranno le votazioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale, occorrerà tener conto dei criteri elencati nella risposta alla domanda 2.

4.Per i motivi esposti poc'anzi, il Consiglio federale non ritiene di aver "ritardato" l'entrata in vigore dei nuovi termini applicabili alla trattazione delle iniziative e all'indizione delle votazioni. L'Esecutivo è convinto di aver sempre differito le votazioni popolari per ragioni materialmente fondate: per combinare votazioni su oggetti che andavano nella stessa direzione, per tener conto dei criteri elencati nella risposta alla domanda 2 e consentire ai comitati promotori di ritirare le loro iniziative, per non minare un consenso nascente attraverso una guerra di trincea (ossia una votazione prematura) e, infine, per permettere al popolo di pronunciarsi su una soluzione alternativa la cui elaborazione era ancora in corso. I termini di trattazione e di indizione delle votazioni proposti dal Consiglio federale il 1° settembre 1993 erano peraltro più brevi di quelli decisi dalle Camere federali il 21 giugno 1996 (FF 1993 III 401 art. 74 e RU 1997 757 art. 74).

Risposta del Consiglio federale.