98.3434 · Mozione · 1998-10-05
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
1.- Nessuna disposizione della legislazione federale prevede la pubblicità del registro fiscale. Già nei disegni di legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) e sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) la pubblicità del registro fiscale non è stata oggetto di una regolamentazione specifica. Nel suo messaggio sull'armonizzazione fiscale del 25 maggio 1983 il Consiglio federale nelle spiegazioni all'articolo 42 del disegno della LAID ha rilevato che la formulazione proposta dal capoverso 1 di questo articolo autorizzava la pubblicità dei registri fiscali, limitandola però ai soli Cantoni la cui legislazione prevede espressamente tale istituto. Questa prescrizione è stata ripresa senza modifiche e costituisce la versione finale dell'articolo 39 capoverso 1 della legge. Già sotto il regime del vecchio decreto del Consiglio federale concernente la riscossione di un'imposta federale diretta (DIFD), i dati concernenti l'imposta federale diretta non erano accessibili al pubblico. Questa situazione non è mutata con l'entrata in vigore della LIFD, il cui articolo 110 dichiara ammissibile un'informazione solamente nella misura in cui esista un fondamento legale nel diritto federale. Nessuna disposizione del diritto federale prevede tuttavia la pubblicità dei registri fiscali. La prassi seguita da diversi Cantoni di rendere accessibili al pubblico i registri fiscali vuole avere soprattutto effetti preventivi. D'altra parte, un'efficace lotta contro la sottrazione d'imposta presuppone che gli organi fiscali possano accedere il più liberamente possibile a dati ed atti di altre autorità.
2.- L'autore della mozione chiede che il creditore, attuale o potenziale, di un contribuente, possa consultare il registro fiscale. Già oggi però, la solvibilità di un partner contrattuale può essere verificata attraverso la consultazione dei documenti degli uffici d'esecuzione e dei fallimenti. Questo diritto di consultazione è stato disciplinato dettagliatamente nell'articolo 8a LEF della versione della legge federale del 16 dicembre 1994. Il capoverso 2 di questo articolo prevede esplicitamente che l'interesse alla consultazione è in particolare reso verosimile se la domanda di estratto risulta da un nesso diretto con la conclusione o la liquidazione del contratto. La consultazione del registro fiscale da parte dei creditori non dovrebbe perciò contribuire in modo rilevante a verificare la solvibilità di un contribuente.
3.- L'autore della mozione chiede inoltre di vietare penalmente la pubblicazione risp. la diffusione di dati fiscali personali da parte di terzi, in particolare dei media. In una recente sentenza (DTF 124 I 176, 179) il Tribunale federale svizzero ha stabilito che dichiarazioni relative al reddito e alla sostanza imponibili di una persona non sono particolarmente meritevoli di protezione né ai sensi della legislazione cantonale sulla protezione dei dati né ai sensi di quella federale sulla stessa materia. Anche nella diffusione di tali dati attraverso i media, la massima istanza giudiziaria non intravede nessun particolare pericolo di lesione della personalità. D'altronde, potrebbero sorgere problemi qualora si facilitasse legalmente l'accesso al registro fiscale e nel contempo si volesse poi reprimere penalmente la divulgazione a terzi delle informazioni così ottenute. È infatti possibile che individui consultino il registro fiscale e trasmettano successivamente, per una via o un'altra (ad es. posta dei lettori), queste informazioni ai media. Inoltre, il divieto di divulgazione, la cui violazione sarebbe sanzionata penalmente - come chiesto dall'autore della mozione - potrebbe essere discutibile in considerazione della libertà di stampa garantita dalla Costituzione.
4.- Alla luce di tutti questi aspetti, il Consiglio federale non può sostenere la richiesta della mozione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.