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98.3463 · Mozione · 1998-10-08

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

La legge federale sulla parità dei sessi del 24 marzo 1995 (LPar, RS 151) si applica ai rapporti di lavoro retti dal codice delle obbligazioni e dal diritto pubblico federale, cantonale e comunale (art. 2 LPar).

Affinché si possa tener conto delle peculiarità del diritto pubblico e di quelle del diritto privato, alcune disposizioni della legge si applicano soltanto ai rapporti di lavoro retti dal codice delle obbligazioni (sezione 3), altre unicamente ai rapporti di lavoro retti dal diritto pubblico (sezione 4).

L'articolo 11 LPar che disciplina la procedura di conciliazione fa parte della sezione 3 e si applica soltanto ai rapporti di lavoro retti dal codice delle obbligazioni. Non esiste una disposizione equivalente nei rapporti di lavoro retti dal diritto pubblico. In sua vece il legislatore ha previsto, all'articolo 13 capoverso 3 LPar la possibilità di chiedere a una commissione peritale che si esprima sui ricorsi contro le decisioni di prima istanza in merito ai rapporti di servizio del personale federale.

La differenza che esiste su questo punto tra i rapporti di lavoro retti dal codice delle obbligazioni e i rapporti di servizio retti dal diritto pubblico non è dovuta a una lacuna e neanche a un'incoerenza o a una disattenzione, come sembra suggerire l'autore citato nella mozione, ma è stata voluta dal legislatore (FF 1993 I 1043-44). Si trattava di prevedere una procedura simile a quella prevista dagli articoli 8 e seguenti dell'ordinanza sulla classificazione delle funzioni (RS 172.221.111.1). Le ragioni di questa scelta sono multiple. In primo luogo l'autorità amministrativa che decide sui rapporti di servizio applica la legge, ciò che lascia poco spazio alla ricerca di una soluzione amichevole nell'ambito di una procedura di conciliazione. Si tratta anche di non prolungare oltremodo le vie di ricorso. È infatti possibile in certi casi far ricorso contro una decisione resa da un ufficio, prima presso il dipartimento poi presso la commissione di ricorso in materia di personale federale, poi presso il Tribunale federale, ciò che costituisce un lungo percorso.

Tuttavia il Consiglio federale è pronto a rivedere la questione. La commissione peritale, prevista dall'articolo 13 capoverso 3 LPar ha infatti trattato finora una sola controversia, ciò che potrebbe lasciar supporre che la procedura scelta non è interamente adeguata. Il fatto di dover ricorrere contro la decisione contestata prima di poter sollecitare il parere della commissione peritale può avere un effetto dissuasivo sulle persone che potrebbero far valere una discriminazione. Per farsi un'idea precisa dei vantaggi e svantaggi di ogni soluzione, si dovrebbe pure valutare l'efficacia della procedura di conciliazione prevista dall'articolo 11 LPar per i rapporti di lavoro retti dal codice delle obbligazioni.

Con la nuova legge sul personale della Confederazione, i rapporti di servizio potrebbero in avvenire fondarsi non piú su una decisione amministrativa, ma su un contratto di diritto pubblico. Si potrebbe perfettamente immaginare, in una relazione giuridica di questo tipo, di sostituire l'attuale procedura peritale dell'articolo 13 capoverso 3 LPar con una procedura di conciliazione. Un'altra soluzione sarebbe di permettere alla commissione peritale di esprimersi prima del deposito di un eventuale ricorso.

Il Consiglio federale auspica conservare un margine di libertà d'azione per esaminare la questione alla luce della nuova legge sul personale della Confederazione e delle esperienze fatte con la procedura di conciliazione.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.